Sbarchi: tra diritti dei migranti e obblighi delle autorità. Breve guida informativa.

Come è noto, l’Isola di Lampedusa è stata, ancora una volta, al centro della scena mediatica a seguito degli sbarchi, avvenuti tra l’11 e il 13 settembre scorso, di circa settemila persone provenienti per lo più da Nigeria, Sierra Leone, Sudan, Ciad, Tunisia, Guinea e Camerun.  

Si tratta, forse, di uno dei più impattanti episodi di immigrazione irregolare che, per riportare le parole del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi “pone in questi giorni il Paese e l’intera Europa di fronte a una sfida difficilissima”.  

In questo breve contributo si intende affrontare una problematica giuridica inerente all’evento degli sbarchi irregolari e spesso ignorata a fronte di questioni di natura meramente politica: i diritti dei migranti, da una parte, e gli obblighi delle autorità preposte, dall’altra, in caso di attraversamento irregolare delle frontiere esterne dell’Unione Europea. 

Il diritto dei migranti di essere informati: obbligo di informativa delle autorità

In primo luogo, giunti nelle frontiere di uno Stato membro dell’Unione, è necessario che le Autorità procedano all’identificazione del migrante e richiedente asilo. 

Nella specie, non appena sia presentata una domanda di protezione internazionale ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2, del Regolamento n. 604/2013 in uno Stato membro, le Autorità competenti dello stesso devono informare il richiedente dell’applicazione del presente regolamento. In particolare, le Autorità preposte devono specificare :  

  1. Le finalità del presente regolamento e le conseguenze dell’eventuale presentazione di un’altra domanda in uno Stato membro diverso, nonché le conseguenze dello spostarsi da uno Stato membro a un altro durante le fasi in cui si determina lo Stato membro competente e in cui è esaminata la domanda di protezione internazionale.
  2. I criteri di determinazione dello Stato membro competente. Al riguardo, è fondamentale informare il richiedente della sussistenza di una gerarchia di criteri per la determinazione dello Stato competente nelle varie fasi della procedura e la loro durata. E bene sottolineare, infatti, che non necessariamente lo Stato di primo approdo è quello competente ad esaminare la domanda, potendo questo criterio essere derogato da altri diretti a soddisfare interessi preminenti di natura umanitaria o per ricongiungimento familiare.
  3. Durante il colloquio, il richiedente deve essere informato del diritto di presentare informazioni relative alla presenza di familiari, parenti o persone legate da altri vincoli di parentela negli altri Stati membri. In tali casi, infatti, se un familiare di un richiedente ha presentato in uno Stato membro una domanda di protezione internazionale sulla quale non è ancora stata adottata una prima decisione di merito, l’esame della domanda di protezione internazionale compete a detto Stato membro, sempre che gli interessati abbiano espresso tale desiderio per iscritto. 
  4. Deve esse inoltre informato della possibilità di impugnare una decisione di trasferimento e, ove possibile, di chiedere la sospensione del trasferimento.
  5. I richiedenti asilo e i migranti fermati alle frontiere esterne devono inoltre fornire le proprie impronte digitali a fini identificativi. Ebbene, la raccolta di tali dati deve essere accompagnata dalla contestuale spiegazione, da parte delle Autorità, dei motivi per i quali si procede alla raccolta dei dati e la durata del trattamento. Del pari, il richiedente deve essere messo al corrente del diritto di accedere ai propri dati, di chiedere che tali dati siano rettificati se inesatti o che siano cancellati se trattati illecitamente, nonché le procedure da seguire per esercitare tali diritti, compresi gli estremi delle autorità di cui all’articolo 35 del sopracitato Regolamento e delle autorità nazionali garanti per la protezione dei dati personali che sono responsabili in merito alla tutela dei dati personali. 

Le impronte verranno poi memorizzate in un database dell’UE «Eurodac» (European Asylum Dactyloscopy,), ossia  un sistema per il confronto delle impronte digitali  che memorizza, tratta e confronta le impronte digitali di richiedenti asilo e migranti fermati alle frontiere esterne. Trattasi di un sistema che ha come fine principale, oltre che monitorare i flussi e gli spostamenti del migrante, quello di contribuire alla determinazione dello Stato membro dell’UE cui spetta il compito di esaminare una richiesta di asilo.  

Come devono essere fornite le informazioni ? 

Come precisato dal Regolamento di Dublino, le informazioni devono essere fornite al richiedente per iscritto, in una lingua che il richiedente comprende o che ragionevolmente si suppone a lui comprensibile. A questo fine, le Autorità al momento della raccolta delle impronte digitali, devono fornire un opuscolo contenente le informazioni redatte in un linguaggio chiaro, trasparente e conciso e in un formato facilmente accessibile. Ove necessario per la corretta comprensione del richiedente, le informazioni sono fornite anche oralmente, ad esempio in relazione con il colloquio personale, e in presenza di un interprete nel caso in cui le barriere linguistiche non consentano il facile acceso all’informativa. 

Garanzie Procedurali

Per concludere questa breve disamina sui diritti dei migranti e richiedenti asilo ed annessi obblighi delle Autorità competenti, appare opportuno qui precisare quali ulteriori strumenti sono posti a disposizione del richiedente dal Regolamento di Dublino. 

In particolare, il richiedente deve essere informato che, allorquando lo Stato membro richiesto accetta di prendere o riprendere in carico un richiedente, lo Stato membro richiedente notifica all’interessato la decisione di trasferirlo verso lo Stato membro competente e, se del caso, di non esaminare la sua domanda di protezione internazionale.  

In tali casi, il richiedente deve sapere che, laddove egli sia rappresentato da un avvocato o un altro consulente legale, gli Stati membri possono scegliere di notificare la decisione a tale avvocato o consulente legale invece che all’interessato e, se del caso, comunicare la decisione all’interessato. Tale decisione, deve contenere informazioni sui mezzi di impugnazione disponibili, compreso quello sul diritto di chiedere l’effetto sospensivo, ove applicabile, e sui termini per esperirli e sui termini relativi all’esecuzione del trasferimento e contiene, se necessario, le informazioni relative al luogo e alla data in cui l’interessato deve presentarsi, nel caso in cui si rechi nello Stato membro competente con i propri mezzi.  

Qualora invece l’interessato non sia assistito o rappresentato da un avvocato o da un altro consulente legale, gli Stati membri lo informano dei principali elementi della decisione e mezzi di impugnazione disponibili e dei termini per esperirli, in una lingua che il richiedente capisce o che è ragionevole supporre possa capire. 

Avvocato Eleonora Pintus

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