La Legge di riforma del processo tributario n. 130/2022, ha introdotto la figura del giudice monocratico, a cui è affidata la competenza delle liti, instaurate con ricorsi notificati dopo il 01.01.2023, di “scarsa” importanza economica. 

Con l’art. 40, comma 2, D. L. n. 13/2023, la materia in esame ha subito un ulteriore cambiando, ampliando il valore delle vertenze demandate alla competenza del giudice monocratico.

Pare evidente che tra le più significative novità introdotte dalla riforma del processo tributario, vi sia quella che devolute alla Corte di Giustizia Tributaria in composizione monocratica i procedimenti di modico valoreAvv. Francesco Sanna, Tributarista

Sul punto il testo normativo recita quanto appresso: “Le corti di giustizia tributaria di primo grado decidono in composizione monocratica le controversie di valore fino a 3.000 euro. Sono escluse le controversie di valore indeterminabile. Per valore della lite si intende quello determinato ai sensi dell’articolo 12, comma 2. Si tiene conto anche dell’imposta virtuale calcolata a seguito delle rettifiche di perdita. Nel procedimento davanti alla corte di giustizia tributaria di primo grado in composizione monocratica si osservano, in quanto applicabili e ove non derogate dal presente decreto, le disposizioni ivi contenute relative ai giudizi in composizione collegiale”. 

Successivamente, come detto, il D.L. n. 13/2023 ha alzato la soglia del valore della lite di competenza del giudice monocratico, portandola ad € 5.000,00. 

È bene rammentare che tale disposizione entrerà in vigore per tutti quei ricorsi che verranno notificati a partire dal 01.07.2023. 

Ma come si determina il valore di una lite tributaria?

Ai fini della determinazione del valore della lite, il comma 2, art. 4 bis D. Lgs. n. 546/92 rinvia all’art. 12, comma 2 del medesimo decreto a mente del quale: “… Per valore della lite si intende l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste”.
(sul punto ved. Circolare A.E. n. 9/E del 2012)
 

Ancora, qualora un atto si riferisca a più tributi (es. Irpef, Irap, ecc.) il valore della causa deve essere calcolato con riferimento alla somma delle imposte che costituiscono oggetto di ricorso da parte del contribuente. 

Venendo agli aspetti più processuali della riforma de qua, si evidenza come l’art. 4 bis, comma 3, del D. Lgs. n. 546/1992 stabilisca che nel giudizio in composizione monocratica, si debbano osservare le disposizioni relative ai giudizi in composizione collegiale. Ad ogni buon conto tale regola subisce delle deroghe con riferimento alla discussione delle udienze monocratiche in quanto, ai sensi dell’art. 16, comma 4, del D. L. n. 119/2018, le udienze tenute dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado in composizione monocratica devono essere svolte esclusivamente a distanza. 

Giudizio nanti il giudice monocratico

Dalla lettura del citato art. 4 bis, pare evidente la che il legislatore voglia nella sostanza equiparare il giudizio monocratico a quello davanti al giudice in composizione collegiale. Ne discende, dunque, che, così come previsto per il giudizio in composizione collegiale, anche per il giudizio in composizione monocratica, non vige l’obbligatorietà dell’assistenza tecnica per le controversie di valore non superiore ad € 3.000,00. 

Deroga alla sostanziale equiparazione tra i due giudizi risiede nella previsione della trattazione pubblica dell’udienza nanti il giudice monocratico esclusivamente a distanza, salvo espressa richiesta delle parti per comprovate ragioni. (collegamento audiovisivo che garantisca effettiva e reciproca visibilità alle parti).

Alla luce di quanto sopra e della normativa di riferimento le udienze tenute dal giudice monocratico devono essere svolte, per i ricorsi notificati dal 1° settembre 2023, esclusivamente a distanza, fatta salva la possibilità per ciascuna delle parti di richiedere nel ricorso, nel primo atto difensivo o nell’atto di appello, per comprovate ragioni, la partecipazione congiunta all’udienza del difensore, dell’ufficio e dei giudici presso la sede della Corte di Giustizia Tributaria. 

Stante la vigenza delle medesime regole tra il processo celebrato davanti al giudice monocratico e quello davanti al collegio, la disciplina dell’appello sarà la stessa. 

Così, la pronuncia dell’organo monocratico può essere appellata, al pari di quella adottata dal collegio, dinanzi la competente Corte di Giustizia Tributaria di Secondo grado in composizione collegiale. 

In conclusione, l’aver attribuito al giudice monocratico tale area di competenza di fatto permetterà – almeno questa è la ratio della riforma e la speranza del legislatore – di avere una maggiore efficienza del processo tributario, deflazionando il contenzioso delle Corti di Giustizia Tributaria le quali non verranno più investite delle controversie di modico valore. 

Avvocato Francesco Sanna

Con il decreto-legge 30 marzo 2023 n. 34 è stata prevista, per il secondo trimestre dell’anno 2023, la rideterminazione da parte dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente delle agevolazioni riguardo le tariffe per la fornitura di energia elettrica riferite alle utenze domestiche intestate a clienti economicamente svantaggiati e a quelli che si trovano in gravi condizioni di salute. 

Il decreto in parola ha, altresì, stabilito l’applicazione dell’aliquota IVA al 5% riferita alla somministrazione di gas metano destinato alla combustione per usi civili ed industriali contabilizzate nei mesi di aprile, maggio e giugno. 

Anche l’Europa si è mossa al fine di aiutare i cittadini UE, approvando il piano europeo pluriennale denominato REPowerEU. 

Ad ogni modo, in attesa dell’adozione di misure concrete da parte dell’Europa, la bozza del decreto prevede anche che nel periodo compreso tra ottobre e dicembre 2023 venga riconosciuto un contributo, erogato in quota fissa e differenziato in base alle zone climatiche, ai clienti domestici qualora la media dei prezzi giornalieri del gas naturale superi una soglia in via di definizione di euro/MWh. 

Per quanto concerne gli aiuti previsti in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale fino al 30 giugno 2023 si è optato per il riconoscimento di un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta. 

Chi beneficerà di tale contributo?
  • Le imprese a forte consumo di energia elettrica che devono far fronte ad un aumento del prezzo del kWh, riferito al secondo trimestre 2023, superiore al 30% rispetto al medesimo periodo dell’anno 2019. 
  • Le imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza pari o superiore a 4,5 kW, i cui costi per kWh della spesa sostenuta per la componente energetica nel secondo trimestre dell’anno 2023 abbiano subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019. 
  • Le imprese a forte consumo di gas naturale nel caso in cui il prezzo di riferimento del gas abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.  
  • I crediti d’imposta, i quali non concorrono alla formazione del reddito d’impresa e della base imponibile, sono utilizzabili esclusivamente in compensazione entro la data del 31 dicembre 2023. 

    Ancora, i crediti d’imposta sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi e sono cedibili ad altri soggetti, i quali a loro volta possono effettuare solo due cessioni in favore di banche e intermediari finanziari ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private. 

    Infine, sempre nell’ottica di far fronte al caro energia, è stato istituito il contributo di solidarietà temporaneo relativo all’anno 2023. 

    Il contributo è rivolto ai soggetti che esercitano in Italia attività di produzione di energia elettrica o gas metano, di estrazione di gas naturale, di rivendita di energia elettrica, gas metano e gas naturale, di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi, nonché di importazione di tali beni o di introduzione in Italia degli stessi, provenienti da altri Stati dell’Unione europea per la loro successiva rivendita. 

    La circolare 4/2023 evidenzia che la misura in analisi corrisponde al contributo temporaneo istituito dalla Ue con il regolamento UE 2022/1854 la cui finalità è di “attenuare gli effetti economici diretti dell’impennata dei prezzi dell’energia sui bilanci delle autorità pubbliche, sui clienti finali e sulle imprese in tutta l’Unione”. Nello specifico, si tratta di uno strumento che genera entrate supplementari a favore delle autorità nazionali per prestare sostegno finanziario alle famiglie e alle imprese pesantemente colpite dall’impennata dei prezzi dell’energia, garantendo condizioni di parità in tutta l’Unione. 

    Tale strumento prevede che le riserve del patrimonio netto accantonate in sospensione d’imposta o vincolate a copertura delle eccedenze dedotte nel limite del 30%, antecedenti al periodo d’imposta del 1° gennaio 2022, non concorreranno alla determinazione del reddito complessivo relativo al periodo di imposta a quello in corso al primo gennaio 2023. 

    Avv. Francesco Sanna

    La cd. “Plastic tax” o tassa sulla plastica monouso è stata introdotta con la Legge di bilancio 2020, commi 634-658, e consiste in un’imposta, già applicata in altri Stati europei, sul consumo dei manufatti in plastica con singolo impiego, denominati con l’acronimo “MACSI”, da attuarsi in seguito all’emanazione delle disposizioni attuative da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. 

    Nel corso degli anni, l’entrata in vigore della plastic tax –originariamente prevista per il mese di luglio 2020- ha subito diverse proroghe e, in ultimo, la Legge di bilancio 2023 ha disposto l’ulteriore rinvio al 1 gennaio 2024.  

    L’imposta ha una duplice finalità che consiste, da un lato, nel recuperare gettito erariale e dall’altro lato, nel promuovere la riduzione della produzione e del consumo di plastica non riciclabile, nonché del conseguente impatto ambientale.  

    Infatti, prima ancora di individuare i prodotti e i soggetti ai quali risulta applicabile l’imposta, giova sottolineare che l’introduzione di costi aggiuntivi sui beni contenenti materiale plastico non possa non avere impatto anche sul consumatore e, pertanto, sul prezzo finale del prodotto. 

    Sebbene il meccanismo della tassazione che colpisce la produzione abbia la finalità di incentivare un cambiamento dei materiali utilizzati ad es. nel packaging o in generale negli imballaggi, d’altra parte questo non basta, poiché risulta necessario introdurre anche misure volte ad indirizzare i processi di produzione verso materiali riciclabili. 

    Ad ogni modo, con l’introduzione del tributo viene data attuazione alla Direttiva europea del 5 giugno 2019 n. 2019/904/UE che sancisce il divieto di utilizzo di manufatti in plastica (come ad es. posate, piatti, cannucce etc.) e, al contempo, obbliga gli Stati membri ad adottare misure finalizzate a ridurre il consumo di alcuni prodotti in plastica monouso per i quali non esiste alternativa, nonché a monitorare il consumo di tali prodotti e le misure adottate.   

    Fatta questa doverosa premessa, occorre chiarire quali siano i prodotti a cui può essere applicata l’imposta di nuova formulazione.  

    Al fine di delimitare l’ambito di applicazione della Plastic tax, l’art. 1, comma 634 della Legge di bilancio 2020, innanzi tutto, individua e racchiude i prodotti per i quali è previsto il pagamento dell’imposta nell’acronimo “MACSI”.Avv. Claudia Piroddu, Penalista

    In particolare, si parla di manufatti con singolo impiego che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o prodotti alimentari, purché gli stessi: 

    1. siano realizzati, anche in forma di fogli, pellicole o strisce, con l’impiego, anche parziale, di materie plastiche costituite da polimeri organici di origine sintetica;
    2. non siano ideati, progettati o immessi sul mercato per compiere più trasferimenti durante il loro ciclo di vita o per essere riutilizzati per lo stesso scopo per il quale sono stati ideati.

    Rientrano nella nozione in esame anche i dispositivi realizzati, anche solo in parte, con materie plastiche che consentono la chiusura, la commercializzazione o la presentazione dei medesimi MACSI o di manufatti costituiti con materie diverse dalla plastica, nonché i prodotti semilavorati e le cd. preforme, ovvero i prodotti ottenuti dallo stampaggio di PET destinati ad essere utilizzati come contenitori di bevande o bottiglie. 

    Sono esclusi dall’applicazione dell’imposta i MACSI compostabili, i dispositivi medici e i MACSI adibiti a contenere e proteggere preparati medicinali. 

    Non si può far a meno di notare che si tratti di una definizione in grado di ricomprendere nell’ambito della tassazione un’ampia tipologia di beni, ossia tanto quelli realizzati con un vero e proprio impiego di materie plastiche, quanto quelli realizzati dalla commistione di materiale plastico e materiale di altra natura, come tale non imponibile. 

    Pertanto, stante l’oggettiva difficoltà di fornire una nozione univoca, al fine di individuare con certezza i prodotti destinatari dell’imposta, nell’art. 1, co. 651, della disposizione sopra richiamata, viene stabilito che sia l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a dover procedere alla concreta identificazione dei MACSI mediante l’indicazione per ciascuna merce dei corrispondenti codici della nomenclatura combinata. 

    L’imposta e le sanzioni

    La Plastic tax è fissata al valore di 0,45 euro per ogni chilogrammo venduto di prodotti di plastica monouso o MACSI, tuttavia, è prevista, altresì, una soglia di esenzione dell’imposta, che, pertanto, non sarà applicabile qualora l’importo dovuto sia inferiore o pari a 25 euro, e ciò è frutto di un parziale correttivo alla normativa originaria in cui veniva indicata una soglia inferiore. 

    L’obbligazione tributaria sorge al momento della produzione, dell’importazione definitiva nel territorio nazionale, ovvero dell’introduzione dei predetti beni nel medesimo territorio da altri Paesi UE e diviene esigibile all’atto di immissione in consumo dei MACSI nel territorio italiano. 

    È bene precisare che l’immissione in consumo dei MACSI si verifica all’atto della loro cessione, sia con riferimento alle merci prodotte in Italia e sia a quelle provenienti da Paesi europei o Stati terzi e ciò tanto nel caso in cui l’acquisto sia effettuato nell’esercizio di attività economica, quanto da parte del consumatore privato.  

    Il pagamento dell’imposta è previsto a carico del fabbricante (per i MACSI realizzati nel territorio nazionale), dell’acquirente nell’esercizio di attività economica o del cedente qualora i prodotti siano acquistati dal consumatore privato (per i MACSI provenienti da Paesi UE), dell’importatore (per i MACSI provenienti da Paesi terzi), nonché dei committenti italiani o esteri che cedono i prodotti ad altri soggetti nazionali.Avv. Claudia Piroddu, Penalista

    L’accertamento dell’imposta dovuta viene effettuato sulla base di dichiarazioni trimestrali contenenti tutti gli elementi necessari per determinare il debito d’imposta, presentate dai soggetti obbligati all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, entro la fine del mese successivo al trimestre cui la dichiarazione di riferisce.      

    È, dunque, la stessa Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ad essere tenuta a svolgere attività di accertamento, verifica e controllo dell’imposta, con facoltà di accedere presso di impianti di produzione, nonché la Guardia di Finanza, alla quale è demandato il consueto compito di verificare la regolarità delle dichiarazioni e dei pagamenti effettuati. 

    Quanto alle sanzioni applicabili, la norma distingue alcune ipotesi, ovvero: 

    1. in caso di mancato pagamento è prevista una sanzione amministrativa pari al quintuplo della tassa evasa e in misura comunque non inferiore a 250 euro;
    2. in caso di ritardato pagamento è prevista una sanzione amministrativa corrispondente al 25% dell’imposta dovuta, per un importo non inferiore a 150 euro;
    3. in caso di tardiva presentazione della dichiarazione trimestrale è prevista una sanzione da 250 a 2.500 euro.

    Da ultimo, giova precisare che la norma introduce anche un sistema di incentivi per le imprese. 

    Nella specie, è previsto un credito di imposta per le imprese, attive nel settore delle materie plastiche, che abbiano proceduto all’adeguamento tecnologico della produzione di manufatti biodegradabili e compostabili, secondo gli standard prefissati. 

    Si tratta di un credito di imposta, utilizzabile in compensazione, previsto nella misura del 10% delle spese sostenute per l’adeguamento, fino ad un importo massimo di 20 mila euro per ciascun beneficiario, che dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel corso del quale interviene il provvedimento di concessione e in quelle relative ai periodi di imposta successivi fino a quando se ne conclude l’utilizzo.

    Avv. Claudia Piroddu

     

    Taglio del cuneo fiscale per redditi medio bassi, anticipo della rivalutazione delle pensioni, estensione del bonus da 200,00 euro ai lavoratori che fino ad ora erano rimasti esclusi, proroga dello sconto sulle accise dei carburanti, misure per fronteggiare l’emergenza idrica; ma anche crediti d’imposta per le imprese e innalzamento del tetto dei fringe benefit esentasse a 516,00 euro. 

    Questo, in estrema sintesi, quanto risulta dal testo del decreto Aiuti-bis varato dal Governo nel Consiglio dei Ministri, con bozza del 4 agosto 2022. 

    Le risorse stanziate, pari a circa 17 miliardi di euro, sono state ricavate in larga misura dal tesoretto generato dalle maggiori entrate fiscali incassate dallo Stato. Con riferimento, infatti, alla precedente relazione, approvata durante il Consiglio dei Ministri del 26 luglio e inviata in Parlamento, l’incremento delle entrate proveniente dall’IVA, dovuto all’aumento dei prezzi dell’energia e all’impennata dell’inflazione, ha messo a disposizione del Governo dimissionario quasi 17 miliardi di euro per il decreto Aiuti-bis. 

    Il decreto Aiuti-bis introduce un taglio aggiuntivo del cuneo contributivo destinato ai lavoratori con retribuzione imponibile fino a 35.000,00 euro l’anno. La misura si affianca al vigente esonero contributivo dello 0,8% introdotto dalla legge di Bilancio 2022. L’ulteriore sforbiciata al cuneo si attesta, per i redditi medio bassi, al 2% e produrrà i suoi effetti retroattivamente a partire da luglio. 

    Il decreto stabilisce, altresì, che per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, compresa la tredicesima o i relativi ratei erogati nei predetti periodi di paga, l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di cui all’articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è incrementato di 1,20%. 

    All’estensione del bonus da 200 euro sono destinati, invece, circa 40 miliardi di euro, per i lavoratori fino ad ora rimasti esclusi. Il contributo verrà percepito entro ottobre e coinvolge una platea di circa 125mila lavoratori che, pur percependo un reddito inferiore ai 35.000,00 euro, nei primi sei mesi dell’anno non hanno beneficiato dell’esonero contributivo previsto dalla legge di Bilancio 2022, in quanto interessati da eventi coperti solo figurativamente dall’INPS. A questi lavoratori l’indennità è riconosciuta in via automatica, sulla base di un’autodichiarazione, nella retribuzione erogata a ottobre. 

    Il pacchetto di misure previste dal decreto Aiuti-bis prevede, all’art. 23, che venga rifinanziato, con ulteriori 100 milioni di euro, il fondo per il sostegno del potere d’acquisto anche dei lavoratori autonomi. La dotazione del Fondo, originariamente di 500 milioni nel primo decreto Aiuti, cresce così a 600 milioni di euro per l’anno 2022. 

    I pensionati non avranno ritocchi ad agosto, ma vedranno gli effetti del nuovo intervento da ottobre, quando arriverà, in anticipo di tre mesi, la rivalutazione ordinariamente prevista a gennaio 2023. L’art. 22 del testo varato dal Consiglio dei Ministri dispone, infatti, che per ‹‹contrastare gli effetti negativi dell’inflazione per l’anno 2022 e sostenere il potere di acquisto delle prestazioni pensionistiche, in via eccezionale: il conguaglio per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2021 è anticipato al primo ottobre 2022; la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l’anno 2022 è anticipata, per una quota pari a due punti percentuali, con decorrenza dal primo ottobre 2022, con relativo riconoscimento anche sulla tredicesima mensilità››. 

    Il nuovo meccanismo anticipa, in concreto, la rivalutazione del 2% ai soli pensionati che ricevono fino a 2.692,00 euro lordi al mese, cioè 34.996,00 euro all’anno. 

    Per quanto attiene il caro energia, carburanti e i fondi per l’emergenza idrica, il decreto Aiuti-bis proroga, solo fino al 20 settembre, l’attuale sconto sulle accise dei carburanti, in vigore fino al 21 agosto. La misura, che fissa lo sconto di 30 centesimi IVA inclusa, esigerà dalle casse dello Stato circa un miliardo. 

    Per quanto riguarda l’abbattimento degli oneri di sistema in bolletta, la proroga è al quarto trimestre dell’anno: pertanto, proseguono per tutto il 2022 gli sconti per tutte le utenze elettriche e del gas. 

    Nel decreto sono previste anche misure per fronteggiare l’emergenza idrica e che prevedono uno stanziamento di 200 milioni di euro a favore delle imprese agricole che hanno subito danni derivanti dall’eccezionale siccità.Avv. Francesco Sanna, Civilista e Tributarista

    In particolare, la norma prevede misure di accelerazione e semplificazione per la realizzazione di infrastrutture idriche. Il provvedimento in esame punta a ridurre i tempi di realizzazione degli interventi necessari alla mitigazione dei danni connessi alla siccità e a potenziare le infrastrutture, sia sul fronte procedurale e di riduzione dei tempi, sia su quello della disciplina dell’esecuzione delle opere, nonché su quello processuale in caso di contenzioso. 

    Inoltre trova spazio anche lo stop alle modifiche unilaterali dei contratti dei fornitori di energia, frequenti in questa fase di prezzi al rialzo. La norma sospende fino al 31 ottobre l’efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consente all’impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo nei rapporti con i clienti domestici, ancorché sia contrattualmente riconosciuto il diritto di recesso alla controparte.  

    In materia di welfare aziendale viene innalzato, con effetto retroattivo per l’anno 2022, il tetto dei fringe benefit esentasse da 258,00 euro a 516,00 euro che potranno essere utilizzati anche per pagare le bollette di acqua, luce e gas. 

    L’Esecutivo ha, infatti, deciso di raddoppiare la soglia esentasse dei vari benefit, che in molti casi fanno da corollario agli accordi aziendali ed al rinnovo dei contratti. 

    Il credito d’imposta per gas ed elettricità per le imprese avrà una dotazione di circa 3mld di euro. La misura estende al terzo trimestre le agevolazioni per gasivori ed energivori, ma anche quelle per le aziende che, pur non rientrando in queste categorie, sono gravate da fatture del gas e della luce particolarmente pesanti. Il 15% verrà riconosciuto alle aziende che potranno dimostrare aumenti fino al 30%. Per le imprese energivore il credito d’imposta arriva al 25%. 

    Francesco Sanna, Avvocato

    PNRR e sport: occasione di riqualificazione urbana

    In seguito alla crisi globale derivata dalla pandemia da Covid-19, che ha travolto l’intero pianeta, la Commissione europea ha lavorato ad un piano di ripresa dedicato a tutti i paesi membri dell’Unione europea, volto a sanare i danni economici e sociali derivati dall’emergenza sanitaria. 

    Con questi presupposti è nato lo strumento finanziario denominato NextGenerationEU, dedicato al finanziamento di interventi finalizzati allo sviluppo economico e alla crescita sostenibile dei paesi colpiti dalle difficoltà generate dal coronavirus. 

    Il principale mezzo attuativo di questo pacchetto di finanziamenti europei è il RRF, Dispositivo per la ripresa e la resilienza, che ha consentito agli stati europei di presentare un proprio piano di investimenti, in linea con i principi del NGEU. 

    L’Italia, uno dei paesi più colpiti dalla crisi economica, ha quindi progettato e dato vita al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), un piano che prevede sei missioni:  

    1. digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo, 
    2. rivoluzione verde e transizione ecologica,
    3. infrastrutture per una mobilità sostenibile,
    4. istruzione e ricerca,
    5. inclusione e coesione,
    6. salute.

    La missione n.5, suddivisa in tre componenti, è fortemente legata al mondo dello sport, strumento di coesione sociale, e punta essenzialmente sulla realizzazione di nuove strutture e sulla ristrutturazione del patrimonio impiantistico sportivo esistente, mirando alla sostenibilità e alla socializzazione come mezzi per la riqualificazione di aree urbane destinate alla collettività.Elena Falqui, Ingegnere

    L’investimento relativo all’edilizia sportiva si articola in due avvisi, dedicati a due gruppi denominati cluster 1/2 e 3, che differiscono per la tipologia dei Comuni destinatari e la configurazione delle proposte.  

    Il cluster 3 è quello rivolto ai Comuni italiani che presentino progetti accompagnati dalla sponsorizzazione di una federazione sportiva, che manifesti e sottoscriva il proprio interesse negli interventi, al fine di garantire una maggiore promozione e una condivisione di livello nazionale, grazie alla partecipazione di enti che assicureranno la funzionalità degli impianti promossi. 

    La manifestazione di interesse pubblicata dal governo, e destinata ai Comuni italiani, prevede un importo finanziabile pari a Euro 162.000.000,00, ed è destinata a progetti riguardanti impianti di proprietà pubblica, con un tetto di contributo di 4 milioni di euro a intervento; il bando indica la possibilità di individuare un singolo intervento, sia per i presentanti domanda, che per le Federazioni sportive, che possono esprimere il loro interesse su un unico progetto. Le domande di partecipazione dovevano essere consegnate entro il 22 aprile 2022, tramite invio alla pec del governo dedicata, con una prima descrizione dell’intervento proposto e delle finalità prefisse, l’indicazione dei soggetti coinvolti e della loro capacità economica, oltre ad un cronoprogramma per la realizzazione delle opere (per un approfondimento clicca il link: https://www.sport.governo.it/media/3380/cluster-3-avviso-pubblico-di-invito-a-manifestare-interesse.pdf). 

    La procedura per l’ammissibilità delle istanze sarà improntata alla definizione di un quadro nazionale omogeneo, impostato sul censimento delle strutture sportive attualmente esistenti sul territorio, individuando quindi gli interventi che possano maggiormente rispondere alle finalità prescritte dal PNRR, per garantire la massima riposta in termini di ricrescita economica e sociale. 

    I progetti che si aggiudicheranno il finanziamento avranno l’obbligo di andare in appalto e aggiudicazione entro il 31 marzo 2023 e dovranno concludersi con la fine lavori entro il 31 gennaio 2026. 

    La riqualificazione dell’impiantistica sportiva, oltre alla creazione di nuovi poli dedicati allo sport che riconfigureranno e trasformeranno grandi aree cittadine, recuperando e valorizzando aree urbane in disuso, avrà inoltre un importante impatto relativamente all’opportunità di poter programmare e organizzare manifestazioni di vario livello da parte dei vari comuni italiani, che potranno contare su strutture adeguate sotto ogni profilo. 

    Basti pensare che solo nel nostro comune di Cagliari sono presenti più di 30 impianti dedicati allo sport di proprietà pubblica con gestione diretta, convenzionata o in concessione, ma che la maggior parte di questi versa in pessime condizioni e ha urgente necessità di ristrutturazioni importanti e, punto fondamentale, non sono a norma per l’apertura al pubblico durante le manifestazioni di qualsiasi entità  poiché non certificate per la prevenzione degli incendi (Certificato di Prevenzione Incendi – CPI).Elena Falqui, Ingegnere

    Gli eventi sportivi svolti nell’ultimo anno hanno avuto un riscontro molto positivo da parte del pubblico che, dopo le restrizioni degli ultimi anni, ha accolto con entusiasmo la recente riapertura a capienza piena degli impianti sportivi, come dimostrato, ad esempio, dagli Internazionali d’Italia di tennis di maggio di quest’anno, che hanno superato il record assoluto di partecipazione di spettatori della storia del torneo. 

    Gli italiani hanno necessità di riscatto, di ripartenza e di socialità e lo sport è sicuramente uno dei mezzi principali per garantire questo processo e le manifestazioni di alto livello sono uno strumento per una crescita economica.

    Elena Falqui, Ingegnere

    Mi sono laureata nel 2007 in Tecnologie per la Conservazione e il Restauro dei Beni Culturali e nel 2010 in Ingegneria Edile, col massimo dei voti presso la facoltà di Ingegneria e Architettura di Cagliari; ho conseguito il Master di II livello in Progettazione di impianti sportivi presso la Sapienza a Roma nel 2011.
    Ho svolto inizialmente l’attività di libero professionista presso uno studio privato e contemporaneamente presso lo studio di Ingegneria e Architettura di famiglia.
    Nel 2012 ho intrapreso la mia prima esperienza a Roma, affiancando l’architetto incaricato, dal CONI e dalla FIT, della progettazione degli spazi del Foro Italico a Roma in occasione degli Internazionali BNL d’Italia.
    Nello stesso anno sono stata assunta dalla FIT, ho proseguito l’affiancamento col progettista degli IBI; ho svolto anche il ruolo di referente FIT per gli impianti sportivi di tennis in tutta Italia e ho fatto parte per alcuni anni della Commissione Impianti Sportivi; ho anche partecipato al gruppo di controllo sul “Fondo Rotativo FIT”, verificando, dal punto di vista tecnico, le richieste di finanziamenti dei circoli affiliati.
    Dal 2019 sono diventata un collaboratore esterno della Federazione Italiana Tennis e tuttora proseguo il mio percorso nel mondo dello Sport.
    Da ottobre 2021 sono inserita nell’elenco del corpo nazionale dei Vigili del fuoco come professionista abilitata  alla progettazione antincendio.
    Mi occupo principalmente della progettazione degli spazi, della direzione dei lavori, della sicurezza sia in fase di progettazione che esecuzione nei cantieri, della stesura di Piani Safety&Security e sono il referente nei rapporti con l’amministrazione locale durante la programmazione di manifestazioni sportive. 

     

    Focus di diritto tributario • Avv. Francesco Sanna

    PNRR e la riforma fiscale

    A più di otto mesi dall’approvazione del Piano, si riconferma il consenso sul PNRR come grande occasione per il rilancio del Paese, ma aumenta la sfiducia sulla capacità del Governo di raggiungere gli obiettivi prefissati.
    Questo è quanto emerge dal sondaggio e dall’analisi sui risultati effettuati da Ernst & Young. 

    Oggi, l’83% (contro il 92% di settembre 2021) dei manager vede il PNRR come occasione unica per il rilancio del Paese.

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    Focus di diritto penale • Avv. Claudia Piroddu

    PNRR e prevenzione delle infiltrazioni mafiose

    Il d.l. 6 novembre 2021 n. 152, denominato “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”, così come convertito con la L. 29 dicembre 2021 n. 233, ha introdotto, per quanto qui di interesse, oltre alla riforma del processo penale mirata alla digitalizzazione e ad una serie di interventi per garantire maggiore celerità del procedimento, anche delle importanti novità in materia di misure di prevenzione antimafia, intervenendo sul cd. Codice antimafia.

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    Focus di diritto civile, tutela della persona • Avv. Viola Zuddas

    Il PNRR al servizio dello sport per l’inclusione sociale

    Come chiarito dal Dipartimento per lo sport (clicca qui per un approfondimento: https://www.sport.governo.it/it/pnrr/sport-e-inclusione-sociale-avvisi-a-manifestare-interesse/ ) il PNRR si pone (anche) l’obiettivo di incrementare l’inclusione e l’integrazione sociale attraverso la realizzazione e/o la rigenerazione di impianti sportivi che favoriscano il recupero di aree urbane destinate alla collettività.

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    Focus di diritto dell’Unione Europea • Avv. Eleonora Pintus

    Next generation EU e PNRR: inclusione di soggetti fragili e vulnerabili 

    Al fine di riparare i danni economici e sociali causati dall’emergenza sanitaria da COVID-19 e creare una solida base per una comune ripartenza europea, la Commissione europea, il Parlamento europeo e i leader dell’UE hanno concordato un piano di ripresa di carattere finanziario denominato NextGenerationEU, espressione di una nuova politica di coesione.

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    Quanto è sostenibile lo Smart Working nel lungo periodo?
    Domenica 23 Febbraio 2020, direzione Vienna: ricevo comunicazione via mail che il Gruppo UniCredit ha imposto il blocco delle trasferte e constestualmente l’obbligo di attivare l’operatività in remoto.

    Il Remote working era facoltativo fino ad 1 giorno alla settimana, ma nella pratica una % minimale della popolazione Operations (insieme di strutture decentrate di circa 4.000 colleghi che svolgono attività amministrative di back-office) usufruiva di questa opzione.

    Alcune necessità fondamentali per una transizione in full remote working: messa a disposizione di PC portatile per tutti i dipendenti; dimensionamento dei server per garantire un sistema di accesso in sicurezza per oltre 80.000 utenti connessi contemporanei; garantire il piano di continuità operativa attraverso la gestione dei poli di back-up e la combinazione di attività remotizzabili e non (una % delle attività è per natura paper-based, per cui richiede presenza in ufficio).

    A fine Marzo, mentre altre società e istituzioni discutono dell’implementazione dello smart working, UniCredit è operativa con l’intera popolazione remotizzata: un salto quantico in poche settimane.Luca Carta, Group OPS Capacity & Performance Mgmt

    Ai meeting ricorrenti sull’emergenza sanitaria, si affiancano gli incontri verticali focalizzati sui risultati di business e sulla produttività operativa delle strutture ICT e Operations.

    Il monitoraggio degli indicatori industriali in Operations (volumi, produttività, livelli di servizio, incidenti operativi) è parte della mission del mio team, per cui vi è forte interesse a comprendere le dinamiche complessive e la reazione al remote working dei colleghi, in precedenza non abituati al lavoro da casa.

    I risultati sono ottimi: la produttività dei team di lavoro cresce, i livelli di servizio in linea con gli standard, gli errori operativi pressoché nulli.

    La disponibilità di strumenti operativi evoluti, di allocazione dinamica di attività-risorse e monitoraggio, rappresenta un elemento essenziale per garantire reportistica giornaliera oggettiva in UniCredit.Luca Carta, Group OPS Capacity & Performance Mgmt

    Dopo 2 anni di contesto pandemico, si aprono i dibattiti societari e accademici: questo scenario è sostenibile dal punto di vista sociale e accademico ? Tante risposte discordanti a numerosi quesiti posti nelle varie sfere di analisi.

    Per quanto riguarda la mia personale esperienza ed opinione, è possibile affermare con ampia certezza che la produttività equivalente/superiore e la comodità di lavorare da casa rendono lo smart working un vero e proprio asset sia per l’azienda che per il dipendente.

    La vera sfida è rappresentata dal contesto normativo e dall’evoluzione dei contratti di lavoro, con l’ipotesi di introdurre meccanismi flessibili di retribuzione/gestione ferie legati alla produttività.Luca Carta, Group OPS Capacity & Performance Mgmt

    I risultati dipenderanno dalla disponibilità di tutte le parti in causa, a cooperare e rivedere le proprie posizioni di campo.

    Luca Carta, Group OPS Capacity & Performance Mgmt

    Ho conseguito la laurea triennale in Economia e Finanza presso l’Università di Cagliari e perfezionato i miei studi all’Università Bocconi di Milano con un master in Finanza.
    Nonostante il background accademico incentrato su elementi quantitativi, inizio il percorso lavorativo in ambito consulenziale a carattere ICT e Operations presso Banche, Assicurazioni e Oil&Gas.
    Dopo 8 anni di consulenza, intermediati da un’esperienza da start-upper, entro in Cerved, realtà leader in Italia nella Business Information & Rating, con il ruolo di supporto al COO.
    Nel Maggio 2019 mi trasferisco in UniCredit per seguire una funzione di governance nelle Operations di Gruppo, con il compito di gestire dinamicamente “capacity e attività”, monitorare gli indicatori industriali e presidiare i contratti con i fornitori italiani di back-office.

    Focus di diritto tributario, diritto del lavoro • Avv. Francesco Sanna

    Smart working e imposizione fiscale

    Lo smart working (“lavoro agile), introdotto nel nostro ordinamento nel 2017, è un fenomeno che si stava già diffondendo, ma che visto la sua definitiva affermazione con l’avvento del Covid-19. 

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    Focus di diritto penale • Avv. Claudia Piroddu

    Smart working: salute e sicurezza del lavoratore

    Il cd. lavoro agile o smart working è disciplinato nella Legge n. 81/2017, rubricata “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”.

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    Focus di diritto civile, diritto del lavoro • Avv. Viola Zuddas

    Smart working e diritto alla disconnessione

    Lo smart working (o “lavoro agile”), la cui definizione è contenuta nella Legge n. 81/2017, è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato che si caratterizza per la flessibilità organizzativa riconosciuta al lavoratore che, semplificando, non è sottoposto a particolari vincoli di orario o di luogo di lavoro e può, in accordo con il datore di lavoro, organizzare la propria attività per fasi, cicli e obiettivi.

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    Focus di diritto dell’Unione Europea • Avv. Eleonora Pintus

    Il diritto alla disconnessione nell’UE: esigenze normative

    La digitalizzazione e l’utilizzo adeguato degli strumenti digitali hanno portato numerosi vantaggi e benefici economici e sociali ai datori di lavoro e ai lavoratori, quali, in particolare, quello di migliorare l’equilibrio tra vita professionale e vita privata oltre che la riduzione dei tempi di spostamento.

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    La Camera ha dato il via libera al cosiddetto “Decreto Bollette”, recante ‹‹misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali››. L’iter legislativo si preannuncia – almeno nelle intenzioni – particolarmente veloce, stante la data limite fissata al 30 aprile 2022 per la sua conversione in legge. 

    Ma quali sono le principali misure previste da questo intervento legislativo? 

    • Viene data la possibilità di realizzare impianti per autoconsumo entro 10 chilometri dall’utenza interessata. Il Ministero della Transizione ecologica, di concerto con il Mims e Mef, stabilirà entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione le procedure semplificate per la realizzazione di detti impianti, oltreché per quelli fotovoltaici, biogas e biometano, nonché per la ricostruzione di linee elettriche già esistenti. 
    • Dal 1° maggio 2022 al 31 marzo 2023 la ‹‹media ponderata delle temperature dell’aria, misurate nei singoli ambienti di ciascuna unità immobiliare per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici pubblici non devono superare rispettivamente i 19 gradi (+ 2 di tolleranza) e non deve essere minore dei 27 gradi (-2 di tolleranza)››. Il provvedimento, altresì, è diretto ad incrementare l’efficienza energetica degli impianti di illuminazione pubblica, mediante l’introduzione di sensoristica ad hoc, ammodernando o sostituendo gli impianti o i dispositivi esistenti e individuando le aree, urbane ed extraurbane, in cui applicare tecnologie più avanzate. 
    • Entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto dovrà essere predisposta dal Mite la cosiddetta “Strategia nazionale contro la povertà energetica”. In buona sostanza dovrà vedere la luce un documento contenente un programma per il raggiungimento e consolidamento nel breve, medio e lungo periodo di una politica energetica improntata all’autosufficienza del paese Italia. 
    • Vengono rafforzati i bonus sociali in ordine alle forniture di energia elettrica e gas in favore dei clienti economicamente svantaggiati ed in gravi condizioni di salute. 
    • Con riferimento al secondo trimestre 2022, si avrà l’azzeramento delle aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e a quelle non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico. 
    • Si è stabilità la riduzione al 5% dell’aliquota IVA applicabile alle somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali relativamente ai mesi di aprile, maggio e giugno 2022. 
    • Per le imprese a forte consumo di energia elettrica che abbiano subito un significativo incremento del relativo costo, è riconosciuto un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022. 
    • Fino al 30 giugno 2022, non è dovuta alcuna commissione per le garanzie rilasciate dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese a sostegno delle esigenze di liquidità conseguenti agli aumenti dei prezzi dell’energia. 
    • Viene aumentato di 25 milioni di euro per l’anno 2022 il sostegno finanziario per l’autotrasporto, riconoscendo alle imprese italiane di logistica e di trasporto delle merci in conto terzi, un credito d’imposta per l’acquisto del componente AdBlue per la trazione dei mezzi di ultima generazione. 
    E la Sardegna?

    È prevista una parziale destinazione (fino al 60%) dell’energia, ritirata dal Gse (gestore dei servizi energetici) da produttori di rinnovabili mediante contratti di ritiro e vendita di almeno tre anni, con prezzi agevolati prioritariamente a clienti industriali energivori, con particolare attenzione alle imprese localizzate in Sicilia e Sardegna. 

    Questo emendamento, inserito dopo forti insistenze da parte delle maggiori isole italiane (Sardegna e Sicilia in primis) si pone in coerenza con il declamato obiettivo dei rappresentanti politici sardi di giungere ad una perfetta perequazione tariffaria, grazie alla quale consentire alle aziende che operano in Sardegna una situazione di reale competitività con quelle delle altre Regioni.

    La parificazione, almeno parziale, presente nel decreto in analisi servirà a colmare in parte il differenziale tra i maggiori costi dell’energia sostenuti delle imprese sarde nei confronti di quelli sostenuti dalle imprese operanti nelle altre regioni dello “stivale”.  

    Francesco Sanna, Avvocato

     

    La sicurezza dei prodotti cosmetici

    Per poter definire la sicurezza di un prodotto cosmetico è necessario fare una premessa: i cosmetici, per loro definizione, non possono provocare effetti nocivi, ma solo effetti benefici per l’organismo.

    Ai sensi dell’art.3 del Regolamento 1223/2009, Testo Unico in materia vigente nel territorio europeo, i prodotti cosmetici messi a disposizione sul mercato “sono sicuri per la salute umana se utilizzati in condizioni d’uso normali o ragionevolmente prevedibili”.

    La sicurezza dei prodotti cosmetici è, dunque, un requisito essenziale ai fini della loro immissione sul mercato.
    Come tale, al fine di garantire tale adempimento, la presentazione non deve essere ingannevole, l’etichetta deve indicare istruzioni d’uso, avvertenze, modalità di smaltimento del prodotto e qualsiasi altra informazione necessaria al consumatore.Lucia Palmas, Farmacista

    Appare tuttavia spontaneo chiedersi come, dal punto di vista pratico, venga garantita la sicurezza di un prodotto cosmetico.

    Anzitutto, il primo passo verso la sicurezza è garantito dal soddisfacimento delle GMP, Buone Pratiche di Fabbricazione. Trattasi di un insieme di processi, procedure e documenti, che le aziende cosmetiche sono tenute a rispettare in conformità al predetto Regolamento e che assicurano che i cosmetici siano prodotti secondo gli standard di qualità previsti dalla normativa vigente.

    In secondo luogo, è necessario l’intervento di un soggetto deputato al controllo preventivo all’immissione in commercio dei prodotti cosmetici
    Questi, nella specie, deve assicurarsi che i prodotti siano previamente sottoposti ad una valutazione della sicurezza.
    Lucia Palmas, Farmacista

    La relazione sulla sicurezza consta di due parti:

    • la prima include le caratteristiche tecniche del prodotto;
    • la seconda parte è, invece, la vera e propria valutazione della sicurezza effettuata da un “valutatore della sicurezza”, ossia un soggetto dotato di competenze tecniche, titoli ed esperienza necessari per effettuare questo tanto tecnico quanto delicato test di valutazione.

    Il valutatore, dunque, è chiamato a redigere la relazione in seguito allo studio del prodotto, spiegando la motivazione scientifica alla base delle conclusioni della valutazione, le conclusioni ed eventuali avvertenze da riportare in etichetta; infine firma il tutto con data e luogo.

    Questo documento viene inserito nel PIF, Product information file, che contiene le informazioni sul prodotto cosmetico e viene detenuto dalla persona responsabile nell’eventualità in cui le autorità possano richiederlo.

    In questa fase assume un ruolo particolarmente rilevante un organo della Commissione Europea, il “CSSC”, Comitato Scientifico per la Sicurezza dei Consumatori, il quale si occupa di esprimere pareri in materia non alimentare, e quindi anche cosmetica, a seguito di espressa richiesta da parte della Commissione Europea.
    Dopo aver effettuato la valutazione del rischio della sostanza in esame, il Comitato può alternativamente esprimere parere positivo, legittimando l’utilizzo della sostanza, oppure parere negativo, con conseguente richiesta di intervento della Commissione Europea affinché ne vieti o limiti l’uso.Lucia Palmas, Farmacista

    Dagli anni ‘70 questa istituzione ha valutato tantissimi ingredienti cosmetici al fine di garantire la loro sicurezza e permettendo l’aggiornamento degli allegati al Regolamento relativi alle sostanze vietate o il cui uso è limitato.

    Un altro aspetto che garantisce la sicurezza dei prodotti è dato dalla fitta rete di sorveglianza post market che viene attuata in ogni Stato dagli organi preposti. In Italia, ad esempio, questo compito è svolto dal Ministero della salute che incarica gli organi territorialmente competenti, ossia NAS e ASL.

    Questi ultimi possono, nell’ambito della loro attività ispettiva: richiedere la documentazione informativa sul prodotto alla persona responsabile; disporre il ritiro di lotti interessati da eventuali discrepanze; effettuare analisi e cooperare con le autorità di altri Stati membri qualora sia necessario.

    In questo ambito si colloca la Cosmetovigilanza la quale costituisce la raccolta, valutazione e monitoraggio delle segnalazioni di effetti indesiderabili osservati durante o dopo l’utilizzo normale o ragionevolmente prevedibile di un prodotto cosmetico. Ciò è particolarmente rilevante in quanto, qualora un prodotto dovesse provocare effetti indesiderati in una parte notevole della popolazione, scatta l’allerta per CSSC che studierà il caso, con conseguente adozione di adeguati provvedimenti da parte della Commissione.

    Come si può notare, il sistema che garantisce la sicurezza dei prodotti cosmetici è molto complesso ed efficiente.

    In ogni caso, è sempre opportuno che il consumatore utilizzi i prodotti cautamente e secondo le indicazioni riportate in etichetta.

    Lucia Palmas, Farmacista

    Mi sono laureata in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche presso l’Università di Cagliari con una tesi sull’utilizzo di principi attivi estratti da agrumi autoctoni come antibatterici.
    Ho conseguito l’abilitazione alla professione di farmacista e in seguito al mio percorso di studi ho svolto alcune esperienze professionali e accademiche all’estero, prima in Spagna (Oviedo) presso una start up di biotecnologie con applicazioni nel campo farmaceutico e cosmetico, poi in Argentina presso la rinomata “Universidad de Buenos Aires, facultad de farmacia” presso cui ho svolto attività di ricerca per lo sviluppo di una terapia antitubercolare.
    Ho, inoltre, pubblicato come co-autore un articolo scientifico nella rivista “Molecules”.
    Attualmente sono una specializzanda al secondo anno presso COSMAST, Master in Scienza e Tecnologia Cosmetiche dell’Università di Ferrara.

    Focus di diritto tributario • Avv. Francesco Sanna

    Aliquota IVA applicabile alle cessioni dei prodotti cosmetici

    In ordine all’ambito di applicazione dell’articolo 124 del decreto Rilancio, si specifica che con la locuzione ‹‹detergenti disinfettanti per mani›› il legislatore ha voluto far riferimento ai soli prodotti per le mani con azione disinfettante (i.e. biocidi e presidi medico-chirurgici), soggetti alla preventiva autorizzazione delle autorità competenti. I comuni igienizzanti/detergenti per le mani, per i quali non è prevista alcuna specifica autorizzazione, non possono dunque considerarsi ricompresi nell’elenco di cui all’articolo 124 del decreto in esame, in quanto non svolgono un’azione disinfettante, limitandosi a rimuovere lo sporco e i microrganismi in esso presenti.

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    Focus di diritto penale • Avv. Claudia Piroddu

    La disciplina penale italiana in materia di prodotti cosmetici

    Con il Decreto legislativo n. 204 del 4 dicembre 2015, rubricato “Disciplina sanzionatoria per la violazione del regolamento n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici”, sono state introdotte sanzioni di natura penale ed amministrativa per le violazioni degli obblighi derivanti dalla normativa europea, in materia di fabbricazione, produzione, distribuzione e messa in commercio di prodotti cosmetici.

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    Focus di diritto civile, tutela della persona • Avv. Viola Zuddas

    Cosmetici e sperimentazione sugli animali

    Per prodotto cosmetico, ai sensi dell’art. 2 del Regolamento CE n.1223/2009 (per leggerlo per intero cliccare il seguente link: eur-lex.europa.eu ) si intende «qualsiasi sostanza o miscela destinata ad essere applicata sulle superfici esterne del corpo umano (epidermide, sistema pilifero e capelli, unghie, labbra, organi genitali esterni) oppure sui denti e sulle mucose della bocca allo scopo esclusivamente o prevalentemente di pulirli, profumarli, modificarne l’aspetto, proteggerli, mantenerli in buono stato o correggere gli odori corporei».

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    Focus di diritto dell’Unione Europea • Avv. Eleonora Pintus

    Sostanze vietate dal 1° marzo 2022: obblighi e responsabilità

    Come ben evidenziato dalla Dott.ssa Lucia Palmas nel focus dal Titolo “La sicurezza dei prodotti cosmetici”, la commercializzazione dei prodotti cosmetici nel territorio dell’Unione Europea soggiace ad una disciplina particolarmente stringente in materia di sicurezza.
    A tal riguardo, meritano di essere trattate le recenti novità legislative introdotte dal Regolamento (UE) 2021/1902 che modifica proprio gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 1223/2009 .

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    L’accisa è un tributo indiretto che colpisce singole produzioni e singoli consumi. È indiretto perché il produttore, che paga il tributo, la gira al consumatore. Tipicamente l’accisa si distingue da altri tributi (ad esempio l’IVA) perché è applicata: a specifiche categorie di prodotti, alla quantità di prodotto e non sul prezzo ed una sola volta. 

    Spesso alle accise si sommano altre imposte come l’IVA o dazi doganali o tasse di importazione. 

    Le accise sono quindi una tassa che lo Stato pone sulla fabbricazione o sulla vendita di prodotti di consumo e viene calcolata in percentuale secondo quantità già determinate. 

    L’avversione che da sempre accompagna questo tributo deriva, con tutta probabilità, dal fatto che le accise vengono pagate su beni che tutti sono “costretti” ad acquistare, oltrechè dalle periodiche promesse (mai mantenute) di taglio o eliminazione da parte dei vari governi che si sono succeduti nel tempo. 

    L’importanza del tributo in questione per lo Stato è da sempre evidente; difatti, il legislatore ha fatto spesso ricorso ad esse per fronteggiare disastri naturali e altre situazioni di emergenza, in modo tale da trovare subito importanti fondi. E ancora oggi esse risultano essere uno strumento fondamentale per l’economia statale, dato che una modifica del loro peso provoca un immediato beneficio per le entrate pubbliche. 

    Le accise offrono allo Stato due fondamentali vantaggi rispetto alle altre imposte: garantiscono un gettito immediato, sicuro e costante per le casse erariali, oltre al fatto che l’introito da queste derivante scatta nel momento (o poco dopo) in cui i prodotti fabbricati vengono immessi nel circuito del consumo.Avv. Francesco Sanna, Civilista e Tributarista

    Quindi, proprio questi benefici hanno indotto i vari governi, nelle proprie manovre fiscali, a rimodulare le accise già esistenti e a inventarne di nuove. 

    Sicuramente le accise più famose sono quelle che colpiscono i carburanti, ma è bene sapere che queste vengono applicate e, quindi, pagate da tutti i contribuenti anche per godere di altri prodotti, quali ad esempio: bevande alcooliche (liquori, grappe, brandy), fiammiferi, tabacchi lavorati (sigarette), energia elettrica, ecc. 

    Come detto, però, quelle più “tristemente” famose sono le accise su benzina, gasolio e gpl. Le accise applicate a tali prodotti sono oltre 15 e gravano per circa il 50% su un litro di benzina. 

    Di seguito l’elenco completo di quelle poste sui carburanti in Italia, con l’anno e il motivo di introduzione:  

    1) finanziamento della crisi di Suez (1956) – 0,00723 euro;  

    2) ricostruzione post disastro del Vajont (1963) – 0,00516 euro;  

    3) ricostruzione post alluvione di Firenze (1966) – 0,00516 euro;  

    4) ricostruzione post terremoto del Belice (1968) – 0,00516 euro;  

    5) ricostruzione post terremoto del Friuli (1976) – 0,00511 euro;  

    6) ricostruzione post terremoto dell’Irpinia (1980) – 0,0387 euro;  

    7) finanziamento missione ONU in Libano (1982 – 1983) – 0,106 euro;  

    8) finanziamento missione ONU in Bosnia (1996) – 0,0114 euro;  

    9) rinnovo contratto autoferrotranvieri (2004) – 0,020 euro; 

    10) acquisto autobus ecologici (2005) – 0,005 euro;  

    11) ricostruzione post terremoto de L’Aquila (2009) – 0,0051 euro;  

    12) finanziamento alla cultura (2011) – 0,0071;  

    13) finanziamento crisi migratoria libica (2011) – 0,040 euro;  

    14) ricostruzione per alluvione che ha colpito Toscana e Liguria (2011) – 0,0089 euro;  

    15) finanziamento decreto “Salva Italia” (2011) – 0,082 euro;  

    16) finanziamento per ricostruzione post terremoto dell’Emilia (2012) – 0,024 euro;  

    17) finanziamento del “Bonus gestori” (2014) – 0,005 euro;  

    18) finanziamento del “Decreto fare” (2014) – 0,0024 

    Come si può vedere Il ricorso a questo strumento è aumentato nel corso degli anni: in quarant’anni – tra il 1956 e il 1996 – sono state introdotte otto accise e le altre dieci in soli dieci anni, tra il 2004 e il 2014. 

    Venendo ai nostri giorni, il Consiglio dei ministri ha approvato all’unanimità il decreto contenente le misure urgenti per contrastare gli effetti economici generati dalla crisi in Ucraina. Tra le misure approvate c’è anche il taglio delle accise sui carburanti di circa 25 centesimi di euro a litro sul costo del prodotto. 

    Inoltre, nella bozza del decreto si prevede che «l’importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per l’acquisto di carburanti, nel limite di euro 200 per lavoratore non concorre alla formazione del reddito». 

    Francesco Sanna, Avvocato

    Sport e Pandemia: la capacità del non arrendersi mai

    Ricordo ancora le emozioni dei giorni in cui i notiziari parlavano del dilagare di una nuova malattia in Cina, di cui era responsabile la variante di un Virus che già tempo addietro aveva messo in ginocchio la popolazione mondiale. 

    I pensieri comuni erano per la gran parte “Tanto è lontano, non arriverà mai da noi”, “è solo un’influenza” “In Europa siamo molto più attenti all’igiene: figuriamoci se qui può svilupparsi”. 

    Ma non avevamo ancora finito di pronunciare queste frasi, che il primo caso Covid venne verificato anche in Italia. 

    La convinzione di restare al di fuori dell’influenza del virus era talmente forte che, non appena ci siamo resi conto che aveva colpito anche noi, si è trasformata in terrore. 

    Lo sport che insegno ormai da anni, il CrossFit, si è sempre svolto all’interno di posti grandi, areati e dotati di attrezzatura ad uso individuale per i Workout (gli allenamenti) previsti durante l’ora di lezione. Nonostante questo, anche adottando maggiori accorgimenti legati alla pulizia degli attrezzi e dei locali, e un maggiore contingentamento degli allievi, non potevamo garantire al 100% le interferenze tra le persone: siamo una Community, lo Sport è l’emblema della socialità e il nostro compito e dovere come allenatori, è quello di tutelare la salute dei nostri allievi a 360 gradi. 

    Cosicché, prima ancora che venisse espressamente emanato un Decreto che ce lo imponesse, abbiamo deciso, per senso di responsabilità, di chiudere; ma quello che avremmo pensato sarebbe durato una sola settimana, si è trasformato in un tempo indefinito. 

    Uno degli insegnamenti che attraverso il CrossFit trasmettiamo ai nostri allievi, è lo sviluppo della capacità di adattamento alle situazioni e ai cambiamenti, cercando in ogni modo di uscire e non stallare nella propria routine ma piuttosto di essere pronti per ciò che non si conosce e non si può comprendere (prepare for the Unknown and the unknowable). Così, dopo un primo momento di disorientamento e tentativi disordinati di fare allenamenti in videochiamata, ci siamo organizzati e abbiamo iniziato le nostre lezioni online attraverso l’uso di piattaforme studiate apposta per consentire l’incontro simultaneo, a distanza, di un alto numero di utenti. 

    La risposta è stata incredibile e gratificante: in un momento in cui sembravamo aver perso tutto, ecco che avevamo qualcosa; in un momento in cui per la maggior parte di noi la vita si alternava tra letto, tavola, divano e serie TV, la nostra giornata era nuovamente scandita da un momento di attività e socialità, attraverso le classi online. 

    Questo non solo ci ha permesso di restare uniti, ma ha rafforzato i legami tra noi e i nostri ragazzi. Loro ci hanno sostenuto in tutti i modi, ci hanno appoggiato e non ci hanno mai abbandonato, ripagando tutti gli sforzi compiuti per difendere gli obiettivi del nostro lavoro: garantire la loro sicurezza, salvaguardare la loro salute ed educarli a trovare, in ogni situazione, la forza, la volontà e il modo di prendersi cura di sé. 

    Nonostante alla fine siamo risultati essere uno dei primi settori ad aver chiuso in entrambi i lockdown, uno degli ultimi ad essere coinvolti nella riapertura e siamo stati costretti a lavorare all’aperto con l’adozione dei colori delle Regioni, mettendo mano ai risparmi per poter adattare il nostro lavoro alle norme in continuo cambiamento che ci sono state imposte, abbiamo saputo reagire ogni volta nel pieno rispetto delle regole e della tutela dei nostri iscritti.

    Laura Macciò, Istruttrice FIDAL & FIPE L1, CF – L2 

    Da sempre nel mondo dello sport, dopo una Laurea in Ingegneria, ho cominciato a lavorare nel settore del Fitness dove opero ormai da 15 anni. 

    Ho conseguito il primo Livello come allenatrice di Atletica Leggera e Sollevamento Pesi nelle rispettive federazioni Coni, nonché le Certificazioni ufficiali per diventare Trainer CrossFit. 

    Questo altro non è che un programma di rafforzamento e condizionamento fisico mirato ad acquisire benessere completo e generale. E’ definito “lo sport del fitness” e consiste nello svolgere “movimenti funzionali ad alta intensità costantemente variati”. 

    Attualmente insegno a Nettuno in provincia di Roma, al Box certificato CrossFit 4112. 

    Credo fermamente in quello che faccio perché, attraverso il CrossFit, riesco ogni giorno a portare le persone che alleno a compiere un passo verso il loro miglioramento e il superamento dei propri limiti. Questo metodo infatti, grazie alla adattabilità e versatilità dei movimenti che utilizza, permette di allenarsi a chiunque e in qualsiasi condizione (non solo in termini di condizioni fisiche, ma anche di livello di Fitness generale). 

    Focus di diritto tributario • Avv. Francesco Sanna

    Il regime fiscale delle ASD e SSD

    Il D. Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, intitolato “riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi dilettantistici e professionisti e in materia di lavoro sportivo” e la cui entrata in vigore è – in parte – stata rinviata, definisce l’associazione e la società sportiva dilettantistiche come quel soggetto giuridico, affiliato ad una Federazione sportiva nazionale, ad una Disciplina sportiva associata o ad Ente di promozione sportiva, che svolge, senza scopo di lucro, attività sportiva nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva. 

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    Focus di diritto penale • Avv. Claudia Piroddu

    Sport e carcere

    Come abbiamo visto nel Focus a cura di Laura Macciò, la pandemia ha avuto delle ripercussioni gravissime anche nel settore dello sport, tanto per gli operatori –che per lunghi periodi hanno dovuto cessare qualsiasi attività in presenza– quanto in termini di salute psicofisica di chi lo pratica. 

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    Focus di diritto civile • Avv. Viola Zuddas

    Lo sport per l’inclusione e l’uguaglianza di genere

    Noi tutti sappiamo che lo sport è uno degli strumenti più importanti che abbiamo a disposizione per migliorare la nostra condizione fisica e psicologica e, in generale, la salute: l’attività fisica, infatti, riveste un ruolo primario di tipo preventivo e, altresì, terapeutico nel trattamento di alcune condizioni e patologie. 

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    Focus di diritto dell’Unione Europea • Avv. Eleonora Pintus

    Ue e sport: i finanziamenti del 2022

    Lo sport è uno dei settori di più recente intervento dell’Unione Europea. 
    La sua competenza in materia non è di carattere esclusivo ma diretto a sostenere e rafforzare quella dei singoli Stati membri. 

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    L’Agenzia delle Entrate non parla di cartella esattoriale, bensì d cartella di pagamento definendola come quell’atto amministrativo caratterizzato da evidenti finalità di riscossione tramite il ruolo. 

    L’incarico di riscuotere quanto dovuto dal contribuente è affidato al cosiddetto concessionario, il quale avrà l’onere di notificare (art. 25, D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602) il provvedimento esattivo e, se del caso, iniziare le azioni esecutive e/o cautelari del credito ai danni del soggetto passivo. 

    Proprio in ordine all’atto esattoriale in parola è bene precisare come questo costituisca a tutti gli effetti un titolo esecutivo, ex art. 474 c.p.c., al pari delle sentenze e degli altri provvedimenti emessi dall’autorità giudiziaria. 

    Pertanto, in forza del principio di esecutività del titolo, il concessionario è legittimato a promuovere un pignoramento ai danni del destinatario non prima di 60 giorni dalla notifica della citata cartella esattoriale (art. 50, comma 1, D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602), eccezion fatta per le seguenti fattispecie: pagamento della somma per l’intero, presentazione dell’istanza di rateizzo presso l’Ente della Riscossione, sospensione amministrativa, sospensione giudiziale, impugnazione della cartella esattoriale tramite la presentazione del reclamo/ricorso. 

    Ciò detto, è bene rammentare come la cartella esattoriale è strettamente collegata all’esistenza del ruolo, il quale viene così delineato nel citato D.P.R., lett. b): ‹‹l’elenco dei debitori e delle somme da essi dovute formato dall’ufficio ai fini della riscossione a mezzo del concessionario››. 

    Ancora, all’art. 12, rubricato “formazione e contenuti dei ruoli”, vengono specificati gli elementi costitutivi del ruolo, cioè del documento interno all’ufficio creditore (ad esempio l’Agenzia delle Entrate, l’Inps), i quali dovranno essere presenti anche nella cartella esattoriale, costituendone elementi essenziali anche di questa: le somme dovute, gli estremi identificativi del debitore, la data in cui il ruolo diviene esecutivo, il riferimento all’eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione, anche sintetica, della pretesa. 

    E proprio la motivazione del ruolo è elemento fondamentale ed imprescindibile per la validità della successiva cartella esattoriale; il tutto al fine di permettere al contribuente di poter esercitare il proprio diritto di difesa (art. 24 Cost.) a seguito della notifica dell’atto impositivo in questione.Avv. Francesco Sanna, Civilista e Tributarista

    Pertanto, riassumendo, dopo la formazione del ruolo, redatto dall’Ufficio (creditore) e trasmesso all’Ente della Riscossione, quest’ultimo ha l’onere di comunicare formalmente al contribuente la pretesa dell’Erario. Tale comunicazione avviene mediante la notifica della cartella esattoriale. 

    I termini per la notifica dell’atto in parola sono disciplinati all’art. 25, D.P.R. citato, il quale sancisce che ‹‹il concessionario notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre››: 

    – ‹‹del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell’unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell’anno in cui la dichiarazione è presentata, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione prevista dall’articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d’imposta per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917››. 

     – ‹‹del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di controllo formale prevista dall’articolo 36-ter del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973››. 

    ‹‹del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell’ufficio››. 

    – ‹‹del terzo anno successivo a quello di scadenza dell’ultima rata del piano di rateazione per le somme dovute a seguito degli inadempimenti di cui all’articolo 15-ter›› 

    Come appare evidente, la norma in analisi prevede precisi termini decadenziali per poter effettuare la notifica dell’atto esattoriale, pena l’impossibilità per l’Erario di pretendere gli importi in danno del contribuente, il quale davanti ad una tardiva notifica della cartella esattoriale ha comunque l’onere di eccepire tale questione all’interno del proprio reclamo/ricorso. 

    Per completezza pare opportuno evidenziare che l’operatività applicativa dell’art. 25 citato, è stata estesa anche all’IVA, stante il fatto che il D.P.R. n. 602/73 ha ad oggetto le imposte sui redditi. 

    In sostanza, il D. Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, ha introdotto il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, cosicché i crediti esattoriali tributari aventi ad oggetto imposte sui redditi ed IVA devono essere notificati – attraverso lo strumento della cartella esattoriale – in determinati periodi, pena la decadenza. 

    Francesco Sanna, Avvocato

    Superbonus: lo strumento green per la ripartenza economica

    Nel mio precedente Focus (clicca qui per leggerlo: Le caratteristiche principali del superbonus 110) ho chiarito quali siano le caratteristiche principali del Superbonus110%, ovvero l’agevolazione statale – introdotta dal Governo Conte – che permette di detrarre tutte le spese affrontate per lavori di efficientamento energetico con un’aliquota del 110%. 

    Si tratta, come evidente, di uno strumento finalizzato a rilanciare rapidamente il comparto dell’edilizia poiché rappresenta per tutte le figure coinvolte nel processo edilizio (dal committente ai progettisti, dagli impresari agli istituti di credito) un’ottima opportunità per eseguire, a costi contenuti, degli specifici interventi sugli immobili. 

    Questo strumento, però, non è stato attuato solo per consentire la ripresa dell’economia ma, anche, per rispondere alle importanti sfide climatiche ed ambientali previste per il settore civile dal Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima.Carlo Murtas, Architetto

    Difatti, secondo quanto sostenuto dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri On. Riccardo Fraccaro (clicca qui per il suo intervento completo: https://www.governo.it/it/articolo/superbonus-la-chiave-la-ripartenza-green/15950) non è più possibile immaginare una crescita economica fondata sull’abuso e lo spreco di risorse e quindi, in concreto, non sostenibile. 

    Per questo motivo, il Governo Conte ha introdotto lo strumento del Superbonus 110% con il quale far fronte alle necessità economico – produttive del Paese nel rispetto delle esigenze di sostenibilità non più differibili. 

    Ma in che modo il Superbonus 110% può essere considerato uno strumento green? 

    Il Superbonus 110% è stato definito “la chiave della ripartenza green del Paese” perché, attraverso la previsione della detrazione con aliquota del 110%, incentiva l’esecuzione di interventi di riqualificazione energetica e sismica di edifici residenziali. 

    Relativamente a questi è stato precisato da diverse circolari dell’Agenzia delle Entrate che, considerata l’assenza di specifiche indicazioni normative, si deve ritenere che la categoria degli interventi di riqualificazione energetica comprenda qualsiasi intervento, o insieme sistematico di interventi, che incida in positivo sulla prestazione energetica. 

    In sostanza, quindi, è richiesto che venga realizzata la maggior efficienza energetica prevista dalla norma che, semplificando, si traduce nella riduzione di almeno due classi energetiche rispetto alla situazione ante intervento. 

    La classe energetica di un determinato appartamento o edificio è attribuita in base all’indice di prestazione energetica calcolato valutando l’energia totale consumata dall’edificio climatizzato secondo i servizi energetici presenti e per il tipo di immobile, per metro quadro di superficie ogni anno, considerando un utilizzo.Carlo Murtas, Architetto

    In questo calcolo, dunque, viene tenuto in debita considerazione il flusso energetico dell’immobile, il cui bilancio deve essere attentamente valutato sia in termini di apporto (ovvero, quanta energia è necessaria per un normale utilizzo) che in termini di dispersione (ovvero, quanta energia si disperde con il normale utilizzo). 

    La dichiarazione dell’insieme dei fattori positivi e negativi, indicati attraverso valori predefiniti in base a parametri fissi o variabili, è contenuta all’interno del cosiddetto documento A.P.E., ovvero l’Attestato di Prestazione Energetica 

    Maggiore è la classe attribuita ad un immobile, migliore è l’efficienza energetica dello stesso e questo certifica un impatto più contenuto sull’ambiente poiché, semplificando, per garantire determinate prestazioni si consuma di meno.   

    Il miglioramento energetico dev’essere poi dimostrato dall’A.P.E., predisposto ante e post intervento, rilasciato da un tecnico abilitato attraverso una dichiarazione asseverata. 

    L’asseverazione deve certificare la corretta esecuzione dei lavori, il rispetto dei requisiti tecnici, dei massimali di spesa e la congruità dei costi e può essere eseguita anche a stato avanzamento lavori (cosiddetti “S.A.L.”).  

    Successivamente, l’asseverazione dovrà essere inviata ad ENEA in formato telematico entro 90 giorni dal termine dei lavori, o ad ogni S.A.L., che a sua volta rilascia una ricevuta informatica comprensiva di un codice identificativo. 

    In conclusione, il Superbonus 110% è davvero uno strumento green utile per la ripartenza economica perché, attraverso la previsione di importanti incentivi e sgravi fiscali – tra l’altro prorogati dalla Legge di Bilancio 2022 – promuove degli interventi più sostenibili per l’ambiente. 

    Carlo Murtas, Architetto

    Sono laureato in architettura delle costruzioni ed esercito la professione di architetto presso Hinternos, il mio studio di Cagliari, in viale Diaz n. 29.

    Hinternos è uno studio multidisciplinare di architettura nel quale si affrontano progetti che spaziano dalla piccola scala del design alle ristrutturazioni di interni ed efficientamento energetico degli edifici.

     

    Focus di diritto tributario • Avv. Francesco Sanna

    Benefici fiscali e riduzioni aliquote IVA negli interventi edilizi

    In primo luogo è bene ricordare che nel sistema giuridico italiano esistono differenti aliquote fiscali che si applicano ogniqualvolta si ha un esborso economico per lavori di ristrutturazioni edilizie. A tal proposito, in base alla tipologia di intervento tali aliquote variano. 

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    Focus di diritto penale • Avv. Claudia Piroddu

    Abusi edilizi e Superbonus 110%

    Una delle novità più significative e controverse introdotte dal D.L. n. 77/2021, cd. Decreto semplificazioni bis, riguarda la modifica dell’art. 119, co. 13 ter del Decreto Rilancio, in materia di abusi edilizi.

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    Focus di diritto civile • Avv. Viola Zuddas

    Un anno di Superbonus: primi bilanci e novità

    Come abbiamo avuto modo di apprendere dal focus dell’Arch. Carlo Murtas e dalla pillola di diritto pubblicata sui nostri canali social, il Superbonus 110% è uno strumento volto a favorire gli interventi di efficientamento energetico per rilanciare rapidamente il comparto dell’edilizia e rispondere alle importanti sfide climatiche ed ambientali.  

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    Focus di diritto dell’Unione Europea • Avv. Eleonora Pintus

    Superbonus: la strategia green approvata dall’Europa

    Come evidenziato dal nostro collaboratore, Arch. Carlo Murtas, il Superbonus 110% può certamente essere considerato uno strumento green utile per la ripartenza economica del Paese perché, attraverso la previsione di importanti incentivi e sgravi fiscali, promuove degli interventi più sostenibili per l’ambiente.

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    Il Natale in negozio

    Dicembre è il mese più atteso, non solo dai bimbi che aspettano il Natale con i doni ma, anche, dagli imprenditori che, come me e la mia socia Roberta Baioni, gestiscono attività commerciali.

    In questo periodo, infatti, si raccolgono i frutti di undici mesi di investimenti – non soltanto economici ma anche in termini di impegno ed aspettative – e si devono concentrare tutti gli sforzi per non vanificare il lavoro preparatorio.

    Quest’ultimo inizia a gennaio, con le fiere di settore che propongono con largo anticipo quelle che saranno le tendenze per gli addobbi degli alberi e della casa.

    Il mio compito è proprio quello di fare la buyer per la mia società: mi occupo, quindi, degli acquisti per il negozio Sirene, naviganti e sognatori e, pur essendo un compito molto impegnativo e delicato, lo faccio con piacere e divertimento. Giovanna Diana, Imprenditrice

    Questo compito, poi, è strettamente legato all’esposizione, anzi, ne è il preludio.

    L’esposizione è un altro aspetto rilevante per la buona riuscita degli investimenti, perché la gestione corretta dello spazio del negozio e la cura nella scelta della merce da esporre attirano ed incuriosiscono maggiormente le clienti.

    Esporre in modo elegante e creativo è sicuramente uno dei miei punti di forza e l’ambiente così creato accoglie e avvolge le clienti, rendendo il lavoro di un anno un successo.

    Sono tante le persone che frequentano il nostro negozio e, delle volte, possono crearsi delle tensioni quando, per vari motivi, vengono inavvertitamente rotti degli oggetti dai clienti.

    Ho una regola: evitare imbarazzi alle persone per cui, ogni qualvolta accade che un oggetto venga rotto, rassicuro la cliente e non addebito nessun costo, a meno che la cliente stessa non insista per ripagare il danno, ed in quel caso l’importo viene comunque decurtato del – 50%.

    Infatti, anche se la legge mi consente di chiedere il pagamento dell’intera somma, sono convinta che una brava imprenditrice debba andare incontro ai propri clienti, soprattutto nei momenti che possono generare tensione ed imbarazzo.

    Il periodo natalizio, come detto e come ovvio, è dedicato ai regali.

    Questi, purtroppo, non sempre sono adatti a chi li riceve o, semplicemente, può capitare che non siano di gradimento.

    In questo caso è bene ricordare per tempo che i cambi della merce si possono effettuare entro il 31 dicembre sempre e solo con la presentazione dello scontrino fiscale, che noi abbiamo cura di consegnare con l’apposita custodia.Giovanna Diana, Imprenditrice

    Tra l’altro, il cambio o il reso degli acquisti fatti è una pratica che noi decidiamo di seguire perché capiamo le esigenze delle clienti e vogliamo che siano sempre soddisfatte.

    Per questo motivo, anche se la legge non ci impone alcun obbligo – perché siamo un locale commerciale e gli acquisti avvengono direttamente in negozio e non, ad esempio, online – riconosciamo sempre alle clienti la possibilità di effettuare il reso, dietro presentazione dello scontrino fiscale.

    Non è un lavoro facile il mio, richiede molta passione e tanto tempo da dedicare a tutti gli aspetti che, in questo focus, ho descritto solo in parte.

    Ma non lo cambierei perché mi piace farlo in modo impeccabile e professionale.

    E questo, alla fine, da i suoi frutti.

    Giovanna Diana, Imprenditrice

    Sono nata e cresciuta a Cagliari, e con la mia socia di origine lombarda, Roberta Baioni, ho creato Sirene, naviganti e sognatori, piccolo ma prezioso store al centro della città.

    L’attività ha, ormai, 22 anni ed è ben inserita nelle mete dello shopping.

    Siamo presenti anche sui principali social dove abbiamo acquisito un discreto consenso.

    Il negozio si trova a Cagliari, in via Sebastiano Satta n.64.

    Focus di diritto tributario • Avv. Francesco Sanna

    Trattamento fiscale degli omaggi natalizi

    Come ogni anno le festività natalizie e di fine anno sono per le aziende l’occasione di consegnare degli omaggi ai propri clienti e ai dipendenti.
    Ma quale è il trattamento fiscale a loro riservato?

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    Focus di diritto penale • Avv. Claudia Piroddu

    Acquisti e truffe online

    Oggigiorno, lo shopping online rappresenta una modalità di acquisto ormai consolidata e sempre più in espansione, che consente di selezionare con semplicità i prodotti desiderati per poi riceverli comodamente a casa propria, talvolta, con notevole risparmio in termini di tempo e di denaro.

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    Focus di diritto civile • Avv. Viola Zuddas

    Cosa fare in caso di regalo non gradito?

    Specialmente durante le feste può capitare di ricevere regali che non siano di proprio gradimento e, in questi casi, spesso ci si chiede se sia possibile cambiare quanto ricevuto e, eventualmente, cosa si debba fare.

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    Focus di diritto dell’Unione Europea • Avv. Eleonora Pintus

    Iva e vendite a distanza: le nuove regole dell’e-commerce

    Le festività natalizie, si sa, rappresentano quel momento dell’anno in cui i consumatori non badano a spese.
    Negli ultimi anni e, in particolare, con l’avvento della pandemia mondiale, delle sue varianti ed annesse restrizioni negli spostamenti, il modo di acquistare è stato totalmente rivoluzionato.

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    Il D.L. 25 maggio 2021, n. 73 ha ampliato la platea dei beneficiari del Bonus “prima casa”, ovvero la possibilità di accedere al Fondo di garanzia, pari all’80%, per i mutui diretti all’acquisto e ristrutturazione prima casa.

    Il Fondo, istituito dalla Legge di stabilità 2014, offre ai cittadini che possono beneficiarne una garanzia, per l’accensione di mutui ipotecari per l’acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari da adibire a prima casa.

    Chi ha diritto al beneficio?

    Le categorie che possono accedere al Fondo sono:

    • giovani coppie;
    • nuclei familiari monogenitoriali con figli minori;
    • giovani che non hanno compiuto trentasei anni di età.

    Altri due i requisiti per poter accedere alla garanzia dell’80% della quota capitale, sono: avere un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a € 40.000,00 e che il rapporto tra l’importo del finanziamento e il prezzo dell’acquisto dell’immobile, comprensivo degli oneri accessori, non superi l’80%.

    Ancora, il richiedente, alla data di presentazione di domanda di mutuo, non deve risultare proprietario di altri immobili ad uso abitativo, salvo quelli acquistati per successione mortis causa, anche in comunione con altri successori, e in uso a titolo gratuito a genitori o fratelli.

    Quali tipologie di immobili rientrano nell’agevolazione prevista dal Decreto Sostegni bis?

    La norma fa riferimento agli atti di acquisto di abitazioni per le quali ricorrono i requisiti di “prima casa” e, quindi, escluse quelle di categoria catastale A1, A8 e A9. Anche le relative pertinenze beneficiano di questa agevolazione fiscale. La norma si applica anche quando la cessione delle case di abitazione con i requisiti di “prima casa” avvenga da parte di un’impresa.

    Inoltre, l’immobile ad uso abitativo deve essere sito nel territorio nazionale ed il mutuo ipotecario deve essere di importo non superiore a € 250.000,00.

    La norma riconosce anche agli acquirenti che hanno acquistato l’immobile da un’impresa un credito d’imposta di ammontare pari all’IVA corrisposta all’impresa in relazione all’acquisto. Il credito d’imposta può essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, ovvero può essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell’acquisto; può altresì essere utilizzato in compensazione ma in ogni caso non dà luogo a rimborsi.

    Qual è il termine di scadenza per inoltrare la domanda?

    Le tempistiche per richiedere il mutuo agevolato coprono un arco temporale abbastanza ampio. Difatti, le domande sono aperte dal 24 giugno 2021 fino al 30 giugno 2022.

    I finanziamenti devono essere connessi alternativamente all’acquisto della “prima casa” o ad un acquisto con l’effettuazione di interventi di ristrutturazione e accrescimento dell’efficienza energetica dell’unità immobiliare.

    Come fare la domanda?

    La domanda deve essere presentata direttamente alla banca o all’intermediario finanziario a cui si richiede il mutuo, se aderente all’iniziativa. La modulistica da compilare è disponibile dal 24 giugno sul sito Consap e su quello del Ministero dell’economia.

    Dopo l’inoltro della domanda, Consap ha 20 giorni di tempo per comunicare alla banca la concessione della garanzia e a sua volta quest’ultima deve comunicare a Consap, entro 90 giorni, il perfezionamento del mutuo. Al contrario, se il finanziamento non viene concesso la garanzia non ha più validità.

    Bonus “prima casa” under 36: quali agevolazioni fiscali?

    Oltre all’accesso al Fondo per gli under 36, il Decreto Sostegni bis prevede per i soggetti che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell’anno in cui l’atto è rogitato e che hanno un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente, non superiore a € 40.000,00 annui, l’esenzione:

    • dall’imposta di registro;
    • dalle imposte ipotecaria e catastale.

    L’esenzione vale per:

    • atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di “prime case” di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9;
    • gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione.

    Per gli atti sopraccitati relativi a cessioni soggette all’imposta sul valore aggiunto, è attribuito inoltre un credito d’imposta di ammontare pari all’imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione all’acquisto. Questo potrà:

    • essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;
    • essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell’acquisto;
    • essere utilizzato in compensazione.
    Quando si decade dai benefici prima casa? E quali sono le conseguenze?

    Si decade dall’agevolazione prima casa per dichiarazione mendace, alienazione dell’abitazione prima di 5 anni non seguita dal riacquisto entro l’anno, mancata alienazione entro l’anno dall’acquisto della precedente prima casa. In queste ipotesi, venendo meno i presupposti per godere delle agevolazioni “prima casa”, l’imposta di registro dovrà essere pagata nella misura del 9%, le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro ciascuna, oltre all’applicazione di interessi e sanzioni. L’imposta sostitutiva sul finanziamento sarà applicata nella misura del 2%.

    Inoltre, laddove l’Agenzia delle Entrate riscontri l’insussistenza degli altri requisiti previsti come l’età, il valore ISEE o il periodo temporale di validità delle agevolazioni, dovranno essere corrisposte le imposte dovute maggiorate di sanzioni e interessi. Non essendo venuti meno i requisiti e le condizioni per l’applicazione dell’agevolazione “prima casa”, l’imposta di registro sarà pagata nella misura del 2% e l’imposta sostitutiva per il finanziamento nella misura ordinaria dello 0,25%.

    Francesco Sanna, Avvocato

    L’amore ai tempi del Covid

    È ormai trascorso oltre un anno dall’inizio della pandemia da COVID-19 che ha modificato profondamente le abitudini di vita delle persone. La grande incertezza sul futuro ha ingenerato condizioni di forte stress sfociando spesso in stati emotivi difficili da gestire: allerta, preoccupazione, sgomento, sino ad arrivare a manifestazioni disfunzionali quali ansia, panico e addirittura sintomi post-traumatici.

    La quarantena, necessaria per fronteggiare l’emergenza, ha sconvolto e continua a sconvolgere gli equilibri famigliari. Dai dati emerge chiaramente come la coppia sia una delle categorie maggiormente colpite. Secondo l’Associazione Nazionale Divorzisti Italiani, l’aumento nel numero di separazioni tra il 2019 ed il 2020 è stato pari al 60%.

    Tra i principali motivi di tensione annoveriamo la permanenza forzata tra le mura domestiche, causa smart working o perdita del lavoro, il maggiore coinvolgimento nelle attività scolastiche dei figli nonché la nuova organizzazione dei tempi e degli spazi, o ancor peggio l’impossibilità di ricavarne di propri.

    All’estremo opposto ci sono le situazioni di distanziamento forzato.

    Le cause sono molteplici: professioni, come quelle sanitarie, che espongono al rischio di contagio ed obbligano all’isolamento domiciliare permanente o altre che costringono al lavoro in sedi distanti da casa e risentono dalle attuali limitazioni, di natura pratica e legale, agli spostamenti a lungo raggio.

    Ma l’isolamento forzato e prolungato, tanto quanto la distanza, sono solo fattori di malessere esterni alla coppia.
    Essi possono fungere da amplificatore di un disagio preesistente senza essere la reale causa di un’eventuale crisi.

    Disagi e conflitti di varia natura sono infatti parte integrante di ogni relazione senza necessariamente minacciarne la stabilità.

    Si parla di crisi solo quando il disagio è duraturo ed accompagnato da un sentimento di impotenza, conseguenza di innumerevoli tentativi di appianamento andati a vuoto.

    Per comprendere le dinamiche interne ad un rapporto sentimentale dobbiamo necessariamente far riferimento alla teoria dell’attaccamento. Esiste infatti un filo diretto tra la qualità del legame instaurato con le figure significative dell’infanzia (caregivers) ed i legami instaurati in età adulta. Questo perché il bambino in base alle esperienze vissute costruisce degli schemi mentali chiamati MOI (Modelli Operativi Interni) che si porterà dietro, per dirlo con le parole di Bowlby, dalla culla alla tomba. Dott.ssa Stefania Persico, psicologa e psicoterapeuta

    I MOI vengono costantemente impiegati dall’individuo come chiave di lettura nella rappresentazione di sé, nelle interazioni con gli altri e nell’interpretazione del mondo. Sono un patrimonio di memorie relazionali implicite che rimangono attive per tutta la vita e che ci portano a ricercare, anche nella scelta del partner, le esperienze che conosciamo. Ciò non significa che il nostro destino sia già scritto. Esperienze emozionali e relazionali correttive, ripetendosi nel tempo, possono sovrascriversi totalmente o parzialmente ai modelli precedentemente appresi e modificarli.

    Quando due persone entrano in relazione portano all’interno della coppia i propri MOI ed il proprio stile di attaccamento (sicuro, insicuro-evitante, insicuro-ambivalente, disorganizzato). Senza entrare nei dettagli di queste complesse ed ampiamente studiate categorie, è facilmente intuibile come legami sicuri possano generalmente offrire superiori livelli di benessere psicologico rispetto a legami insicuri. Questi ultimi generano spesso malessere e disagio per la minore disponibilità di strategie di coping (l’affrontare/il fronteggiare le difficoltà) da impiegare nei momenti di crisi.

    Ad esempio, se un individuo con uno stile di attaccamento insicuro-ambivalente si considera immeritevole di amore difficilmente riuscirà a fidarsi del partner: vivrà, pertanto, il rapporto con la costante paura di essere abbandonato mettendo in atto meccanismi di controllo, continua ricerca di rassicurazione e manifestando livelli incontrollabili di gelosia.

    Adulti con uno stile disorganizzato, estremamente disfunzionale, vivranno invece un rapporto caratterizzato da forte instabilità, accesi conflitti sino ad arrivare a comportamenti di sopraffazione e violenza.

    In estrema sintesi, la coppia entra in crisi nel momento in cui non riesce più a rinegoziare il legame attraverso discussioni e litigi costruttivi, smette di essere cooperativa e sente di non disporre più delle risorse necessarie al raggiungimento di un compromesso che garantisca una relazione sentimentale gratificante. Dott.ssa Stefania Persico, psicologa e psicoterapeuta

    Come già accennato, la pandemia da COVID-19 ha solo esacerbato conflitti esistenti, rompendo equilibri già fragili. Con molta probabilità, la maggior parte delle crisi ad essa attribuite erano già in corso in fase pre-pandemica. Banalmente però, quando si è concentrati su molteplici attività come lavorare, fare la spesa, portare i figli a scuola, andare in palestra, uscire con gli amici, vedere i parenti non si ha il tempo per soffermarsi sulle difficoltà relazionali.
    Solo nel momento in cui parte di questi fattori di distrazione sono improvvisamente venuti meno non è stato più possibile per molte coppie continuare a negare l’evidenza.

    In ambito psicologico, la crisi non ha necessariamente un’accezione negativa. Al contrario, viene considerata un’opportunità di cambiamento, di crescita, di ridefinizione della propria identità e della propria autostima.

    Per evitare di cadere preda del dolore e dell’angoscia è però indispensabile riorientarsi.
    La terapia individuale o di coppia rappresenta un notevole aiuto in tal senso.
    Consente infatti di analizzare la situazione da un punto di vista differente, quello di uno specialista con l’esperienza e gli strumenti necessari per farlo con distacco ed obiettività.

    La terapia aiuta ad operare scelte più consapevoli nella direzione del cambiamento costruttivo e di un’evoluzione personale e del rapporto. Aiuta anche, quando altre strade non sembrano più percorribili, a maturare una scelta di separazione ed affrontare in maniera meno dolorosa e distruttiva la riorganizzazione del sistema che la dissoluzione di un rapporto inevitabilmente comporta.

    Stefania Persico, Psicologa e psicoterapeuta

    Mi sono laureata con il massimo dei voti in Psicologia con indirizzo Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni  Sociali presso l’Università degli Studi di Cagliari.

    Ho conseguito la specializzazione quadriennale in psicoterapia della Gestalt ed in seguito mi sono formata come Terapeuta EMDR. Esercito la libera professione e l’attività di perito presso il mio studio di Cagliari in via Alghero 29.

    Focus di diritto civile, diritto di famiglia Avv. Francesco Sanna

    Conflittualità tra i coniugi e affidamento dei figli
    Dal focus della dott.ssa Stefania Persico abbiamo appreso che la convivenza forzata o il distanziamento obbligatorio, imposti entrambi da ragioni sanitarie, ha causato l’aumento della conflittualità all’interno della coppia e, spesso, ha portato alla dolorosa decisione di separarsi.

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    Focus di diritto penale • Avv. Claudia Piroddu

    Il reato di maltrattamenti in famiglia: presupposti e “violenza assistita”
    Il tema dei maltrattamenti in famiglia, specie negli ultimi anni e, in particolare, durante il periodo delle restrizioni imposte dalla pandemia di Covid-19, ha assunto sempre maggiore rilievo, anche a fronte dell’aumento considerevole delle richieste di assistenza da parte delle vittime di violenza domestica e di genere.

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    Focus di diritto civile, diritto di famiglia • Avv. Viola Zuddas

    Il tradimento e l’addebito della separazione
    Come già anticipato dalla Dott.ssa Stefania Persico nel suo focus, la pandemia da COVID-19 ha modificato profondamente le abitudini di vita delle persone e la quarantena, indispensabile per fronteggiare l’emergenza sanitaria, ha sconvolto gli equilibri familiari.

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    Focus di diritto dell’Unione Europea • Avv. Eleonora Pintus

    Litigi tra genitori – figli e disaccordo al vaccino. L’intervento dell’Unione Europea sui diritti dei minori.
    È noto che le restrizioni derivanti dall’emergenza da Covid-19 hanno messo a dura prova il nostro stile di vita e la nostra quotidianità.

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    Come cambia l’approccio all’acquisto della casa ai tempi del Covid

    Il Covid-19 ha avuto un impatto molto forte nel settore immobiliare, così come in qualsiasi altro ambito lavorativo: sta infatti contribuendo a rivedere la geografia della domanda e le necessità abitative dei potenziali acquirenti.

    Durante la quarantena tante persone hanno realizzato di vivere in una casa che effettivamente non è funzionale nella suddivisione degli spazi e magari è lontana da aree verdi o dal mare: durante questi mesi, quindi, la presenza di spazi troppo esigui e privi di una terrazza o di un giardino ha sicuramente accentuato la sensazione di chiusura.

    Ad essere cambiate sono quindi le priorità domestiche.

    Ecco che a mutare è l’approccio del cliente al concetto stesso di casa.

    Il nostro lavoro ci porta ad avere a che fare con una moltitudine di persone, cerchiamo di entrare in sintonia con ognuno di loro per riuscire a capire esattamente che cosa vogliono e che cosa cercano: dopotutto li supportiamo nell’acquisto più importante della loro vita.

    Tante persone, famiglie o single e tanti budget. Che cosa li accomuna? I nuovi requisiti che la loro futura casa deve avere.

    I mesi di quarantena hanno portato a vivere le quattro mura domestiche in maniera poliedrica: la casa si è trasformata anche in palestra o scuola di cucina o ristorante e a questo si è unito il nuovo modo di lavorare, lo smart- working, che ha comportato la necessità di riorganizzare gli ambienti interni.

    Emerge, dunque, un quadro del tutto nuovo, una casa dalle mille sfaccettature.

    Le persone, pertanto, hanno iniziato a cercare fondamentalmente immobili con spazi più ampi, soluzioni indipendenti o semi-indipendenti, nelle vicinanze di aree verdi o vicino alla spiaggia, con metrature più generose anche per la nuova necessità del lavoro da casa.Tiziana Mereu, Agente immobiliare

    Nelle richieste che gestiamo compare come condicio sine qua non almeno una di queste caratteristiche.

    La costante dello smart working ha fatto sorgere, poi, la necessità di avere un vano ad esso completamente dedicato dove sarà possibile sopperire alla mancanza di privacy registrata durante il lockdown.

    Se prima della pandemia si viveva la casa unicamente a fine giornata come un semplice dormitorio e si dava scarsa importanza a certi aspetti, ora, i nuovi tempi che stiamo vivendo, ci portano a riscoprire l’importanza di possedere un giardino o ampi balconi e terrazze come estensione dello spazio interno.

    Questo garantisce più libertà di movimento dentro e fuori casa.

    Mi rendo conto, in base alle richieste che riceviamo, che le persone hanno riscoperto la necessità di coltivare un hobby o delle passioni come, ad esempio, un orto (in giardino o in balcone poco importa).

    Si tratta di una vera e propria rivincita per queste pertinenze, che prima, in particolare il giardino a causa della manutenzione che richiede, venivano snobbate.

    A essere cambiata è anche la domanda dei single: se prima puntavano sui bilocali, piccoli, pratici e facilmente gestibili, ora si orientano su abitazioni leggermente più grandi, che consentono loro di destinare una parte della casa al già citato smart working o da dedicare allo svago.

    L’incertezza di viaggiare e le limitazioni alle valvole di sfogo hanno messo per ognuno, nessuno escluso, al centro di tutto la casa, che deve essere dotata di tutti i comfort e dove ogni dettaglio non può essere trascurato.

    La casa oggi più che mai deve rispecchiare quello che siamo e deve permetterci di esprimerci senza chiusure o limitazioni di spazio.

     

    Tiziana Mereu, Agente immobiliare

    Sono laureata in giurisprudenza e attualmente esercito la professione presso l’agenzia Intesa Immobiliare di Quartu Sant’Elena, in via Cagliari n. 40b. Sin dai tempi dell’università appassionata di immobili e arredo, dopo una parentesi da consulente del lavoro abilitato, ha prevalso la passione per questo mondo.

    Con l’agenzia immobiliare forniamo servizi di compravendita, locazione, consulenza mutui, sempre in costante aggiornamento e sempre mettendo al primo posto le esigenze del cliente.

    Focus di diritto tributario Avv. Francesco Sanna

    Imposta di registro per l’acquisto della prima casa
    In generale, l’agevolazione fiscale per l’acquisto della prima casa è disciplinata dal D.P.R. n. 131/1986.
    L’articolo 1, parte I, nota II-bis della Tabella allegata a detto decreto e ss.mm. sancisce l’applicazione dell’imposta di registro nel termine fisso del 2% nel caso in cui il trasferimento avvenga tra privati e abbia ad ‹‹oggetto case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-bis).››.

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    Focus di diritto penale • Avv. Claudia Piroddu

    L’agente immobiliare non comunica il difetto di abitabilità dell’immobile: è truffa contrattuale
    Cosa accade nel caso in cui si acquista un immobile nella convinzione che lo stesso abbia determinate caratteristiche e, successivamente, si scopre che l’abitazione non corrisponde alle informazioni fornite dal venditore o dall’agente immobiliare al momento della vendita?

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    Focus di diritto civile, contratti • Avv. Viola Zuddas

    Quando spetta la provvigione al mediatore immobiliare?
    Il mediatore è colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza.

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    Focus di diritto internazionale e dell’Unione Europea • Avv. Eleonora Pintus

    Esiste un diritto all’abitazione?
    Il diritto “alla casa” si inserisce nell’ambito di una “tutela multilivello di diritti”, che coinvolge fonti internazionali, comunitarie e nazionali.

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    Con la pubblicazione della Gazzetta Ufficiale D.L. 22 marzo 2021, n. 41, ha preso vita l’annunciato “Decreto Sostegni”, diretto ad aiutare, mediante un contributo a fondo perduto, tutti quei soggetti colpiti dall’emergenza seguita alla pandemia da COVID-19.

    Aspetto nuovo rispetto ad aiuti del passato risulta essere la modalità di misurazione dell’impatto della crisi in danno di un soggetto: affidata al parametro del decremento del fatturato medio mensile riferito all’intero anno 2020. Così il Legislatore ha inteso vagliare la meritevolezza o meno del godimento del beneficio in base a un dato temporale esteso, piuttosto che a un dato riferito a un singolo mese che avrebbe potuto penalizzare o premiare indebitamente alcuni operatori economici.

    Altra apprezzabile scelta è quella di non aver previsto alcuna differenziazione in relazione al settore economico o codice Ateco di appartenenza, così da permettere a qualsiasi partita iva, attivata dal 1° gennaio 2019 e che abbia patito un calo del fatturato “moderato”, di poter aspirare a ricevere il sostegno previsto.

    Per quanto concerne le modalità e istruzioni da seguire per la presentazione della domanda, da inoltrare entro il entro il 28 maggio 2021, si segnalano i provvedimenti direttoriali dell’Agenzia delle Entrate n. 77923 e 82454, rispettivamente del 23 e del 29 marzo 2021.

    In ordine ai beneficiari il comma 1 dell’articolo 1 prevede un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita iva, residenti o stabiliti nel territorio italiano, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario, oltre a rientrarvi anche gli enti non commerciali. Il tutto senza che abbia alcuna rilevanza la forma giuridica prescelta e il regime contabile adottato.

    Di converso, il comma due dell’articolo in analisi sancisce che non possono beneficiare del contributo coloro i quali abbiano cessato l’attività alla data del 23 marzo 2021 o che abbiano “aperto” la partita iva in data successiva. Inoltre, altri soggetti che non possono ottenere il sostegno sono gli enti pubblici, ex art. 74 T.U.I.R., e gli intermediari finanziari e società di partecipazione, ex art. 162-bis T.U.I.R.

    Proseguendo nell’analisi dell’articolo 1 del “Decreto Sostegni”, i commi 3 e 4 stabiliscono due condizioni essenziali al ricorrere delle quali il contributo è dovuto per:

    • I titolari di reddito agrario, i lavoratori autonomi e i titolari di reddito d’impresa i quali devono avere un ammontare di compensi percepiti o un ammontare di ricavi derivanti dall’attività d’impresa, relativi al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, non superiore a dieci milioni di euro;
    • Coloro i quali hanno registrato un ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2020 inferiore ad almeno il 30% rispetto all’anno 2019.

    Per la determinazione corretta dei predetti importi si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione. Mentre, in relazione al dato del fatturato/corrispettivi si considerano tutte le operazioni che hanno partecipato alle liquidazioni del periodo preso a riferimento.

    I commi 5 e 6 dispongono in merito alle modalità di calcolo e al limite del contributo spettante.

    La regola generale per il calcolo del contributo spettante ad ogni operatore si determina applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019.Avv. Francesco Sanna, Civilista e Tributarista

    La percentuale predetta si differenzia in maniera inversamente proporzionale al crescere dei ricavi o compensi riferiti all’annualità 2019.

    Così il quantum del contributo a fondo perduto riconosciuto è pari all’importo ottenuto applicando le seguenti percentuali al differenziale di fatturato medio mensile:

    • 60% soggetti con ricavi o compensi non superiori a € 100,000,00;
    • 50% soggetti con ricavi o compensi compresi tra € 100.000,01 ed € 400.000,00;
    • 40% soggetti con ricavi o compensi compresi tra € 400.000,01 ed € 1.000.000,00;
    • 30% soggetti con ricavi o compensi compresi tra € 1.000.000,01 ed € 5.000.000,00;
    • 20% soggetti con ricavi o compensi compresi tra € 5.000.000,01 e 10.000.000,00.

    Inoltre, è stato previsto espressamente che anche i soggetti che hanno attivato la partita iva dopo il 31 dicembre 2018 possono beneficiare del contributo in quesitone anche se la media mensile del fatturato e dei corrispettivi 2020 risulta calata meno del 30%, rispetto a quella dell’anno 2019, mentre per coloro i quali hanno proceduto alla “apertura” della partita iva nell’anno 2020 spetterà il contributo minimo di € 1.000,00 per le persone fisiche e di € 2.000,00 per i soggetti aventi altre forme giuridiche.

    Specificato l’ammontare del contributo minimo spettante a colui il quale ne ha diritto, al comma 6 del Decreto in parola viene stabilito il limite massimo del contributo, pari a € 150.000,00.

    Il comma 7 prevede che gli operatori possano scegliere o l’erogazione del contributo o il riconoscimento di un credito d’imposta da portare in compensazione tramite Mod. F24.

    Tale scelta, una volta esplicitata, è irrevocabile.

    Per quanto attiene la procedura da seguire per godere dell’erogazione del beneficio, il comma 8 demanda al provvedimento dell’A.E. n. 77923/2021; il quale ha definito tempi, modalità e contenuto della presentazione dell’istanza.

    In sintesi, le istanze devono essere inviate per via telematica tramite li desktop telematico o per mezzo della piattaforma web, posta nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”.

    Francesco Sanna, Avvocato

    Padel e tennis a Cagliari: dietro le quinte

    Durante l’anno passato, nonostante la crisi sanitaria globale che ancora sta colpendo tantissimi ambiti produttivi, la città di Cagliari ha avuto la fortuna di ospitare alcuni eventi sportivi di rilievo internazionale, organizzati all’aperto o senza la presenza di pubblico a causa del picco di contagi invernale e dell’irrigidimento delle normative nazionali.

    Nel mese di marzo, sullo sfondo del circolo di tennis di Monte Urpinu, si è svolto l’incontro di Coppa Davis tra Italia e Corea del Nord, purtroppo a porte chiuse e quindi senza il pubblico preventivato (3000 posti) in seguito alle restrizioni dovute al contenimento del contagio da Covid-19.
    A settembre, sempre il TC Cagliari ha aperto le sue porte al World Padel Tour, evento internazionale dello sport più in voga degli ultimi anni; anche se con un pubblico limitato, si è potuto garantire ai giocatori il supporto dei tifosi, offrendo uno spettacolo del tutto nuovo e dando visibilità alla nostra splendida città che ha potuto godere delle dirette televisive di Sky e mostrare il suo volto anche grazie alla installazione di un campo temporaneo nella suggestiva location del Bastione di Saint Remy.

    Il padel è tornato a Cagliari anche nel mese di dicembre, per le Cupra Fip Finals, che si sono disputate sempre al TC Cagliari e al Palapirastu di via Rockfeller, questa volta senza pubblico.
    Anche nel 2021, ad aprile, la nostra città ha avuto l’onore di ospitare ancora una volta il grande tennis internazionale, organizzando una tappa del circuito ATP 250 sui campi del Tennis Club Cagliari.

    Di norma, quando si sente parlare di eventi come questi, si pensa che l’organizzazione competa esclusivamente a professionisti del marketing o ai settori amministrativi delle società creative e, soprattutto, a chi si occupa della programmazione dal punto di vista della comunicazione e direzione artistica.
    In realtà esiste una pianificazione, che avviene dietro le quinte, senza la quale gli eventi aperti al pubblico non potrebbero realizzarsi; è il lavoro che riguarda gli spazi e le strutture scelte per ospitare le manifestazioni che siano esse di natura sportiva, artistica, o congressuale.
    È per questo che le società organizzatrici si rivolgono a tecnici del settore per ottenere le autorizzazioni necessarie allo svolgimento degli spettacoli in programma.

    L’organizzazione di eventi e manifestazioni sportivi aperti al pubblico è regolamentata dalla legge italiana di pubblica sicurezza, R.D. 18 giugno 1931, n. 773, denominata TULPS ovvero Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Con il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 è emanato il relativo regolamento di esecuzione (Regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza). Elena Falqui, Ingegnere

    La legge è tuttora in vigore e rimane il primo riferimento normativo per chi intende organizzare un evento pubblico.
    Sinteticamente, il decreto impone la verifica dei luoghi dedicati agli eventi pubblici da parte di una commissione di vigilanza (CVLPS), comunale o provinciale in funzione del numero di spettatori. La commissione è composta da professionisti di diversi settori, ognuno dei quali si esprime per l’area di propria competenza (ad es. rappresentanti degli uffici dei Vigili del Fuoco, ASL, Questura, Genio civile, etc). Al di sotto dei 200 spettatori non viene convocata la commissione ma è sufficiente la certificazione di un tecnico abilitato.

    Tutte le grandi manifestazioni che si sono svolte a Cagliari hanno quindi avuto necessità di un supporto tecnico, sia per la presentazione delle domande autorizzative che per la parte progettistica e la FIT mi ha affidato questo incarico, in virtù delle mie precedenti esperienze con la finale di FEDERATION CUP del 2013 -che si è svolta sempre a Cagliari- e ai vari anni di collaborazione con l’Architetto progettista degli allestimenti per gli Internazionali BNL d’Italia, al Foro Italico di Roma.

    Nel dettaglio, la procedura per richiedere l’autorizzazione per una manifestazione sportiva prevede un primo passaggio all’ufficio comunale preposto al rilascio della determina, (ad esempio al Comune di Cagliari l’ufficio dedicato è quello della Pubblica istruzione, politiche giovanili e sport, al Comune di Roma il Dipartimento Sport e Politiche Giovanili). Il dirigente dell’Ente locale attiva l’”Avvio del procedimento” e, in base alla richiesta del proponente ed al numero di spettatori previsto, convoca la Commissione di Vigilanza.

    Il tecnico incaricato dall’organizzazione provvede quindi ad inoltrare all’amministrazione tutti i documenti necessari per il controllo degli spazi dedicati al pubblico, fondamentali per l’ottenimento dell’autorizzazione dal punto di vista strutturale. Verranno quindi prodotti allegati grafici come piante, planimetrie dei sistemi di sicurezza con indicazioni delle vie d’esodo, relazioni strutturali e descrittive per tutte le aree pubbliche.
    Molto importante è anche la documentazione relativa alla Circolare 7 giugno 2017 (Circolare Gabrielli) che rende obbligatoria la stesura di un piano Safety&Security per le manifestazioni pubbliche.
    Contemporaneamente, il promotore produce adeguata documentazione per quanto riguarda gli aspetti amministrativi, contributivi e quelli strettamente legati alla natura dell’evento (ad esempio autorizzazioni delle Federazioni sportive e del CONI in ambito di eventi sportivi).

    Una volta ricevuta tutta la documentazione richiesta, la CVLPS si riunisce per esaminare i progetti e i documenti prodotti e successivamente effettua un sopralluogo per riscontrare la conformità di quanto dichiarato.

    A questo punto, se gli spazi, gli impianti e le strutture sono ritenuti adeguati e rispondenti alle prescrizioni normative, la Commissione rilascia il suo nulla osta per lo svolgimento della manifestazione tramite un parere positivo e l’amministrazione comunale può inviare l’autorizzazione generale per l’evento. Elena Falqui, Ingegnere

    Il cantiere più impegnativo a cui mi sono dedicata, per la grande dimensione del progetto, è stato certamente quello riguardante l’allestimento delle grandi tribune temporanee previste per la Coppa Davis 2020 (2000 posti aggiunti a quelli preesistenti). Tale progetto mi ha coinvolta nella progettazione, nella direzione dei lavori e nel coordinamento della sicurezza; l’esperienza maturata in questa occasione mi ha permesso di gestire con maggiore padronanza i progetti successivi.

    Considero un privilegio aver avuto l’opportunità di cimentarmi in queste esperienze professionali e sono grata per la fiducia che la mia Federazione ha riposto in me, consentendomi di affinare le mie competenze e di capire davvero quanto sia gratificante poter lavorare in un’organizzazione di questo livello.
    Ma soprattutto, grazie al prezioso supporto e aiuto di colleghi esperti, ho avuto modo di comprendere pienamente quanto la categoria professionale a cui appartengo sia fondamentale nella realizzazione di eventi di così ampio respiro.

    Elena Falqui, Ingegnere

    Mi sono laureata nel 2007 in Tecnologie per La Conservazione e il Restauro dei Beni Culturali e nel 2010 in Ingegneria Edile, col massimo dei voti presso la facoltà di Ingegneria e Architettura di Cagliari; ho conseguito il Master di II livello in Progettazione di impianti sportivi presso la Sapienza a Roma nel 2011.
    Ho svolto inizialmente l’attività di libero professionista presso uno studio privato e contemporaneamente presso lo studio di Ingegneria e Architettura di famiglia.
    Nel 2012 ho intrapreso la mia prima esperienza a Roma, affiancando l’architetto incaricato, dal CONI e dalla FIT, della progettazione degli spazi del Foro Italico a Roma in occasione degli Internazionali BNL d’Italia. Nello stesso anno sono stata assunta dalla FIT, ho proseguito l’affiancamento col progettista degli IBI; ho svolto anche il ruolo di referente FIT per gli impianti sportivi di tennis in tutta Italia e ho fatto parte per alcuni anni della Commissione Impianti Sportivi; ho anche partecipato al gruppo di controllo sul “Fondo Rotativo FIT”, verificando, dal punto di vista tecnico, le richieste di finanziamenti dei circoli affiliati.
    Dal 2019 sono diventata un collaboratore esterno della Federazione Italiana Tennis e tuttora proseguo il mio percorso nel mondo dello Sport.
    Mi occupo principalmente della progettazione degli spazi, della direzione dei lavori, della sicurezza sia in fase di progettazione che esecuzione nei cantieri, della stesura di Piani Safety&Security e sono il referente nei rapporti con l’amministrazione locale durante la programmazione di manifestazioni sportive.

    Focus di diritto tributario Avv. Francesco Sanna

    Breve analisi delle agevolazioni fiscali riferite alle ASD e SSD
    Premesso che la legge di riferimento sulle agevolazioni fiscali per le ASD e SSD, senza scopo di lucro, è la n. 398 del 16 dicembre 1991, con la circolare dell’Agenzia delle Entrate, n.18/E dell’1 agosto 2018, si deve evidenziare come Governo e CONI abbiano fatto chiarezza su tale materia.

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    Focus di diritto penale • Avv. Claudia Piroddu

    Manifestazioni sportive: la responsabilità penale dell’organizzatore

    Come abbiamo visto nell’articolo FOCUS dell’Ing. Elena Falqui, l’organizzazione di eventi e manifestazioni sportive aperte al pubblico presuppone il rilascio di un’apposita autorizzazione amministrativa, finalizzata a verificare che spazi, impianti e strutture siano conformi alle prescrizioni dettate dalla normativa di settore.

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    Focus di diritto civile • Avv. Viola Zuddas

    Le misure di contenimento del rischio nelle manifestazioni: cenni
    Quando si organizzano delle manifestazioni sportive è di primaria importanza adottare tutte quelle cautele che consentano di salvaguardare l’incolumità e la sicurezza delle persone che vi prendono parte, sia in qualità di atleti che come pubblico.

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    Focus di diritto internazionale • Avv. Eleonora Pintus

    La Carta Internazionale per l’Educazione Fisica, l’Attività Fisica e lo Sport: interventi legislativi per la diffusione del patrimonio dell’UNESCO
    “La pratica dell’educazione fisica, dell’attività fisica e dello sport è un diritto fondamentale per tutti.”
    Si apre così la Carta Internazionale per l’Educazione Fisica, l’Attività Fisica e lo Sport, adottata durante la Conferenza Generale dell’UNESCO nel 1978, oggi riconosciuta come documento di riferimento che orienta il processo decisionale in campo sportivo.

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    Per capire cos’è un condono fiscale è bene far riferimento al significato generale del termine condono che nel diritto è definito come quel provvedimento emanato dal Parlamento o dal Governo, mediante decreto, tramite il quale i cittadini che vi aderiscono possono ottenere l’annullamento totale o parziale di una pena o di una sanzione.

    Più specificatamente, in campo tributario il condono fiscale (detto anche condono tributario) può essere definito come quel procedimento, messo in atto dallo Stato, che permette ai contribuenti in situazione irregolare con il fisco di regolarizzare la propria posizione. Avv. Francesco Sanna, Tributarista

    Questo provvedimento consente ai cittadini di evitare in parte o in toto le sanzioni legate ad alcune irregolarità fiscali e sarà il Legislatore a stabilirne le regole e i limiti per poterne beneficiare.

    Difatti, i contribuenti che hanno contratto debiti di natura tributaria hanno la facoltà, presentando una domanda, di sanare la propria situazione e di pagare l’importo dovuto secondo le disposizioni stabilite dalla legge.

    Tale istituto, come è intuibile, dovrebbe essere adottato in via straordinaria e con particolare parsimonia. Detto ciò si deve constatare (purtroppo) come l’Italia non abbia usato la necessaria cautela nel far ricorso allo strumento in questione, arrivando all’abnorme numero di oltre 80 dall’unità fino a giorni nostri.

    Per rimanere solo ai più recenti vale la pena ricordare i condoni voluti dall’allora ministro Giulio Tremonti che, nel periodo compreso tra l’anno 2002-2003 e 2009-2010, ha concesso agli evasori che avevano depositato soldi all’estero di “sanare” la propria posizione pagando un’aliquota pari al 5% di quanto rimpatriato, oltre alla garanzia dell’anonimato.

    Successivamente, nel corso del biennio 2016-2017 una norma nella sostanza analoga a quella di cui al capoverso che precede è stata voluta dall’ex Ministro dell’Economia e delle Finanze, Padoan: la cosiddetta voluntary disclosure.

    Come detto in precedenza e soprattutto come sostenuto dagli esperti e studiosi del diritto tributario il condono fiscale è, e deve essere, utilizzato quale strumento straordinario da adottare in caso di riforma dell’intero sistema fiscale e non come strumento di contrasto all’evasione e alle irregolarità fiscali che lo Stato non è riuscito a contrastare con misure adeguate. Tant’è che nonostante il suo impiego “spregiudicato” da parte di innumerevoli Governi – di ogni colore politico – questo non ha certamente sortito l’effetto di diminuire il fenomeno evasivo che imperversa da decenni nel nostro paese e che rappresenta uno dei freni maggiori (se non il maggiore assieme alla criminalità organizzata) per l’economia italiana.

    In molti criticano lo strumento in parola perché la cancellazione/riduzione della sanzione in caso di mancato ossequio degli obblighi tributari funge da vero e proprio invito al non rispetto delle regole.

    Il nuovo condono del Governo Draghi

    Tuttavia, anche il nuovo Governo, presieduto da Mario Draghi, ha varato, durante il Cdm del 19 marzo u.s., l’ennesimo condono fiscale con il declamato obiettivo di “alleggerire il magazzino dell’Agenzia delle Entrate”, così come affermato dal sottosegretario all’Economia, Claudio Durigon.

    Con il prossimo condono le cartelle esattoriali fino a cinquemila euro (circa 16 milioni di atti), relative al periodo compreso tra il 2000 e il 2010 e per quei contribuenti con un reddito IRPEF inferiore ai trentamila euro (anno di riferimento 2019), verranno cancellate.

    Il limite è dato dal tetto dei cinquemila euro che svuoterebbe di circa il 56% le pendenze in essere dell’Agenzia delle Entrate, riguardando in grandissima parte le multe per violazione del codice della strada, le sanzioni per il mancato pagamento del bollo auto, dell’Imu e della Tari.

    Ancora, il Decreto Sostegni ha previsto ulteriori misure in campo fiscale, quali la nuova scadenza delle rate della rottamazione-ter e del saldo e stralcio delle cartelle.

    Le scadenze da tenere a mente sono le seguenti:

    • 31 luglio 2021, per quanto riguarda le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre 2020;
    • 30 novembre 2021, per quanto riguarda le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021.

    Alle nuove scadenze si applicherà il termine di tolleranza di cinque giorni.

    Si ricorda che la Rottamazione-ter prevede, per chi è in comprovate difficoltà economiche, di estinguere le cartelle degli anni 2000-2017 versando integralmente le somme dovute ma senza pagare le sanzioni e gli interessi di mora.

    Il Saldo e stralcio, invece, è un’agevolazione destinata ai contribuenti con Isee familiare inferiore ai ventimila euro: a loro spetterà il pagamento di una percentuale compresa tra il 16% e il 35% di quanto dovuto, scontato di sanzioni e interessi.

    Infine, per quanto concerne la proroga delle attività dell’Agenzia delle Entrate il Decreto Sostegni dispone una nuova sospensione fino al 30 aprile 2021 della scadenza per i pagamenti relativi alle cartelle già notificate.

    Francesco Sanna, Avvocato

    Ormai da mesi sentiamo parlare del cosiddetto “Superbonus 110%” per le ristrutturazioni delle nostre abitazioni: si tratta, nello specifico, di un’agevolazione statale che permette di detrarre tutte le spese affrontate per lavori di efficientamento energetico con un’aliquota del 110%.

    Pertanto, non vi è dubbio che rappresenta per tutte le figure coinvolte nel processo edilizio (dal committente ai progettisti, dagli impresari agli istituti di credito) un’ottima opportunità per eseguire, a costi contenuti, degli specifici interventi in ambito di riqualificazione energetica, e non solo.

    Il “Superbonus 110%”, quindi, consente la realizzazione di tutte quelle lavorazioni che aumentano le prestazioni termiche della nostra casa e che, contestualmente, ne diminuiscono i consumi, tra le quali la più diffusa è rappresentata dalla realizzazione di un cappotto termico necessario per la coibentazione dell’involucro di un edificio.

    Prima di entrare nel merito delle lavorazioni ammesse alla detrazione, è opportuno precisare che il quadro normativo, seppur ormai ampiamente definito, è in continua evoluzione: la grande portata dell’intervento lo rende, inevitabilmente, un tema complesso da affrontare tant’è che l’Agenzia delle Entrate e gli altri enti preposti (E.N.E.A. e Mi.S.E.) hanno emanato circolari e risoluzioni per fornire chiarimenti interpretativi della normativa di riferimento, ovvero il D. L. 19 maggio 2020, n. 34, il cosiddetto “Decreto Rilancio”.

    Inoltre, in considerazione delle molteplici casistiche che possono crearsi in un panorama edilizio vario e complesso come quello italiano è comprensibile che, almeno nella fase iniziale, vi siano delle incertezze ed un po’ di diffidenza nei confronti della fisiologica burocrazia insita in un intervento di queste proporzioni.

    Tuttavia, il “Superbonus 110%” rappresenta davvero un’ottima possibilità e, pertanto, è necessario che il committente, prima di dare esecuzione ad un qualsiasi intervento sul proprio immobile, si affidi ad un professionista che, attraverso la realizzazione di uno studio di fattibilità, valuti la sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa per accedere alla detrazione. Carlo Murtas, Architetto

    In questo breve articolo, dunque, non voglio entrare nel dettaglio delle singole e differenti casistiche che potrebbero incontrarsi, ma darò delle indicazioni in maniera chiara e semplice per aiutare a comprendere le caratteristiche principali di questo strumento.

    Prima di tutto, come anticipato, occorre precisare che i principali soggetti beneficiari di questa agevolazione sono, per ciò che qui interessa, le persone fisiche proprietarie di immobili ed i condomini.

    Inoltre, la normativa di riferimento prevede due macro categorie di interventi agevolabili: quelli cosiddetti “trainanti” e quelli cosiddetti “trainati”.

    Gli interventi “trainanti” sono quelli principali e, di conseguenza, obbligatori per poter ottenere la detrazione fiscale del 110%, tra i quali si possono menzionare quelli di isolamento termico sugli involucri (ad esempio, realizzazione del cappotto termico).

    Gli interventi “trainati”, invece, sono quelli aggiuntivi, la cui relativa spesa, pertanto, potrà essere detratta solo se viene contestualmente realizzato almeno un intervento principale; tra questi possono ricordarsi quelli di efficientamento energetico (ad esempio, realizzazione di infissi esterni).

    Come anticipato precedentemente, per accedere al “Superbonus 110%” è opportuno che il professionista incaricato esegua uno studio di fattibilità specifico per quel determinato immobile che, partendo dalla valutazione della conformità urbanistica ed edilizia e dalla diagnosi energetica, mira a verificare la sussistenza dei requisiti necessari prescritti dalla normativa di riferimento.

    Se lo studio di fattibilità dovesse dare esito positivo in tutte le sue fasi, si potrà procedere con la fase progettuale definitiva ed avviare la pratica di detrazione.

    Il vantaggio principale del “Superbonus”, come sappiamo, è la possibilità di vedersi riconoscere la detrazione fiscale nella misura del 110% e, altresì, di poter optare per la cessione del credito corrispondente alla detrazione maturata oppure scegliere un contributo anticipato sotto forma di sconto in fattura.

    In conclusione, il “Superbonus 110%” rappresenta sicuramente un’ottima opportunità per tutti coloro che hanno intenzione di effettuare lavori di efficientamento energetico della propria abitazione poiché abbatte notevolmente i relativi costi di esecuzione.

    Carlo Murtas, Architetto

    Sono laureato in architettura delle costruzioni ed esercito la professione di architetto presso Hinternos, il mio studio di Cagliari, in viale Diaz n. 29.

    Hinternos è uno studio multidisciplinare di architettura nel quale si affrontano progetti che spaziano dalla piccola scala del design alle ristrutturazioni di interni ed efficientamento energetico degli edifici.

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