“Decreto Sostegni” e contrasto alla crisi economica da COVID-19

Con la pubblicazione della Gazzetta Ufficiale D.L. 22 marzo 2021, n. 41, ha preso vita l’annunciato “Decreto Sostegni”, diretto ad aiutare, mediante un contributo a fondo perduto, tutti quei soggetti colpiti dall’emergenza seguita alla pandemia da COVID-19.

Aspetto nuovo rispetto ad aiuti del passato risulta essere la modalità di misurazione dell’impatto della crisi in danno di un soggetto: affidata al parametro del decremento del fatturato medio mensile riferito all’intero anno 2020. Così il Legislatore ha inteso vagliare la meritevolezza o meno del godimento del beneficio in base a un dato temporale esteso, piuttosto che a un dato riferito a un singolo mese che avrebbe potuto penalizzare o premiare indebitamente alcuni operatori economici.

Altra apprezzabile scelta è quella di non aver previsto alcuna differenziazione in relazione al settore economico o codice Ateco di appartenenza, così da permettere a qualsiasi partita iva, attivata dal 1° gennaio 2019 e che abbia patito un calo del fatturato “moderato”, di poter aspirare a ricevere il sostegno previsto.

Per quanto concerne le modalità e istruzioni da seguire per la presentazione della domanda, da inoltrare entro il entro il 28 maggio 2021, si segnalano i provvedimenti direttoriali dell’Agenzia delle Entrate n. 77923 e 82454, rispettivamente del 23 e del 29 marzo 2021.

In ordine ai beneficiari il comma 1 dell’articolo 1 prevede un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita iva, residenti o stabiliti nel territorio italiano, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario, oltre a rientrarvi anche gli enti non commerciali. Il tutto senza che abbia alcuna rilevanza la forma giuridica prescelta e il regime contabile adottato.

Di converso, il comma due dell’articolo in analisi sancisce che non possono beneficiare del contributo coloro i quali abbiano cessato l’attività alla data del 23 marzo 2021 o che abbiano “aperto” la partita iva in data successiva. Inoltre, altri soggetti che non possono ottenere il sostegno sono gli enti pubblici, ex art. 74 T.U.I.R., e gli intermediari finanziari e società di partecipazione, ex art. 162-bis T.U.I.R.

Proseguendo nell’analisi dell’articolo 1 del “Decreto Sostegni”, i commi 3 e 4 stabiliscono due condizioni essenziali al ricorrere delle quali il contributo è dovuto per:

  • I titolari di reddito agrario, i lavoratori autonomi e i titolari di reddito d’impresa i quali devono avere un ammontare di compensi percepiti o un ammontare di ricavi derivanti dall’attività d’impresa, relativi al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, non superiore a dieci milioni di euro;
  • Coloro i quali hanno registrato un ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2020 inferiore ad almeno il 30% rispetto all’anno 2019.

Per la determinazione corretta dei predetti importi si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione. Mentre, in relazione al dato del fatturato/corrispettivi si considerano tutte le operazioni che hanno partecipato alle liquidazioni del periodo preso a riferimento.

I commi 5 e 6 dispongono in merito alle modalità di calcolo e al limite del contributo spettante.

La regola generale per il calcolo del contributo spettante ad ogni operatore si determina applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019.Avv. Francesco Sanna, Civilista e Tributarista

La percentuale predetta si differenzia in maniera inversamente proporzionale al crescere dei ricavi o compensi riferiti all’annualità 2019.

Così il quantum del contributo a fondo perduto riconosciuto è pari all’importo ottenuto applicando le seguenti percentuali al differenziale di fatturato medio mensile:

  • 60% soggetti con ricavi o compensi non superiori a € 100,000,00;
  • 50% soggetti con ricavi o compensi compresi tra € 100.000,01 ed € 400.000,00;
  • 40% soggetti con ricavi o compensi compresi tra € 400.000,01 ed € 1.000.000,00;
  • 30% soggetti con ricavi o compensi compresi tra € 1.000.000,01 ed € 5.000.000,00;
  • 20% soggetti con ricavi o compensi compresi tra € 5.000.000,01 e 10.000.000,00.

Inoltre, è stato previsto espressamente che anche i soggetti che hanno attivato la partita iva dopo il 31 dicembre 2018 possono beneficiare del contributo in quesitone anche se la media mensile del fatturato e dei corrispettivi 2020 risulta calata meno del 30%, rispetto a quella dell’anno 2019, mentre per coloro i quali hanno proceduto alla “apertura” della partita iva nell’anno 2020 spetterà il contributo minimo di € 1.000,00 per le persone fisiche e di € 2.000,00 per i soggetti aventi altre forme giuridiche.

Specificato l’ammontare del contributo minimo spettante a colui il quale ne ha diritto, al comma 6 del Decreto in parola viene stabilito il limite massimo del contributo, pari a € 150.000,00.

Il comma 7 prevede che gli operatori possano scegliere o l’erogazione del contributo o il riconoscimento di un credito d’imposta da portare in compensazione tramite Mod. F24.

Tale scelta, una volta esplicitata, è irrevocabile.

Per quanto attiene la procedura da seguire per godere dell’erogazione del beneficio, il comma 8 demanda al provvedimento dell’A.E. n. 77923/2021; il quale ha definito tempi, modalità e contenuto della presentazione dell’istanza.

In sintesi, le istanze devono essere inviate per via telematica tramite li desktop telematico o per mezzo della piattaforma web, posta nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”.

Francesco Sanna, Avvocato

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