Caro energia e aiuti alle famiglie e alle imprese

Con il decreto-legge 30 marzo 2023 n. 34 è stata prevista, per il secondo trimestre dell’anno 2023, la rideterminazione da parte dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente delle agevolazioni riguardo le tariffe per la fornitura di energia elettrica riferite alle utenze domestiche intestate a clienti economicamente svantaggiati e a quelli che si trovano in gravi condizioni di salute. 

Il decreto in parola ha, altresì, stabilito l’applicazione dell’aliquota IVA al 5% riferita alla somministrazione di gas metano destinato alla combustione per usi civili ed industriali contabilizzate nei mesi di aprile, maggio e giugno. 

Anche l’Europa si è mossa al fine di aiutare i cittadini UE, approvando il piano europeo pluriennale denominato REPowerEU. 

Ad ogni modo, in attesa dell’adozione di misure concrete da parte dell’Europa, la bozza del decreto prevede anche che nel periodo compreso tra ottobre e dicembre 2023 venga riconosciuto un contributo, erogato in quota fissa e differenziato in base alle zone climatiche, ai clienti domestici qualora la media dei prezzi giornalieri del gas naturale superi una soglia in via di definizione di euro/MWh. 

Per quanto concerne gli aiuti previsti in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale fino al 30 giugno 2023 si è optato per il riconoscimento di un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta. 

Chi beneficerà di tale contributo?
  • Le imprese a forte consumo di energia elettrica che devono far fronte ad un aumento del prezzo del kWh, riferito al secondo trimestre 2023, superiore al 30% rispetto al medesimo periodo dell’anno 2019. 
  • Le imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza pari o superiore a 4,5 kW, i cui costi per kWh della spesa sostenuta per la componente energetica nel secondo trimestre dell’anno 2023 abbiano subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019. 
  • Le imprese a forte consumo di gas naturale nel caso in cui il prezzo di riferimento del gas abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.  
  • I crediti d’imposta, i quali non concorrono alla formazione del reddito d’impresa e della base imponibile, sono utilizzabili esclusivamente in compensazione entro la data del 31 dicembre 2023. 

    Ancora, i crediti d’imposta sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi e sono cedibili ad altri soggetti, i quali a loro volta possono effettuare solo due cessioni in favore di banche e intermediari finanziari ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private. 

    Infine, sempre nell’ottica di far fronte al caro energia, è stato istituito il contributo di solidarietà temporaneo relativo all’anno 2023. 

    Il contributo è rivolto ai soggetti che esercitano in Italia attività di produzione di energia elettrica o gas metano, di estrazione di gas naturale, di rivendita di energia elettrica, gas metano e gas naturale, di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi, nonché di importazione di tali beni o di introduzione in Italia degli stessi, provenienti da altri Stati dell’Unione europea per la loro successiva rivendita. 

    La circolare 4/2023 evidenzia che la misura in analisi corrisponde al contributo temporaneo istituito dalla Ue con il regolamento UE 2022/1854 la cui finalità è di “attenuare gli effetti economici diretti dell’impennata dei prezzi dell’energia sui bilanci delle autorità pubbliche, sui clienti finali e sulle imprese in tutta l’Unione”. Nello specifico, si tratta di uno strumento che genera entrate supplementari a favore delle autorità nazionali per prestare sostegno finanziario alle famiglie e alle imprese pesantemente colpite dall’impennata dei prezzi dell’energia, garantendo condizioni di parità in tutta l’Unione. 

    Tale strumento prevede che le riserve del patrimonio netto accantonate in sospensione d’imposta o vincolate a copertura delle eccedenze dedotte nel limite del 30%, antecedenti al periodo d’imposta del 1° gennaio 2022, non concorreranno alla determinazione del reddito complessivo relativo al periodo di imposta a quello in corso al primo gennaio 2023. 

    Avv. Francesco Sanna

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