Padel e tennis a Cagliari: dietro le quinte
Durante l’anno passato, nonostante la crisi sanitaria globale che ancora sta colpendo tantissimi ambiti produttivi, la città di Cagliari ha avuto la fortuna di ospitare alcuni eventi sportivi di rilievo internazionale, organizzati all’aperto o senza la presenza di pubblico a causa del picco di contagi invernale e dell’irrigidimento delle normative nazionali.
Nel mese di marzo, sullo sfondo del circolo di tennis di Monte Urpinu, si è svolto l’incontro di Coppa Davis tra Italia e Corea del Nord, purtroppo a porte chiuse e quindi senza il pubblico preventivato (3000 posti) in seguito alle restrizioni dovute al contenimento del contagio da Covid-19.
A settembre, sempre il TC Cagliari ha aperto le sue porte al World Padel Tour, evento internazionale dello sport più in voga degli ultimi anni; anche se con un pubblico limitato, si è potuto garantire ai giocatori il supporto dei tifosi, offrendo uno spettacolo del tutto nuovo e dando visibilità alla nostra splendida città che ha potuto godere delle dirette televisive di Sky e mostrare il suo volto anche grazie alla installazione di un campo temporaneo nella suggestiva location del Bastione di Saint Remy.
Il padel è tornato a Cagliari anche nel mese di dicembre, per le Cupra Fip Finals, che si sono disputate sempre al TC Cagliari e al Palapirastu di via Rockfeller, questa volta senza pubblico.
Anche nel 2021, ad aprile, la nostra città ha avuto l’onore di ospitare ancora una volta il grande tennis internazionale, organizzando una tappa del circuito ATP 250 sui campi del Tennis Club Cagliari.
Di norma, quando si sente parlare di eventi come questi, si pensa che l’organizzazione competa esclusivamente a professionisti del marketing o ai settori amministrativi delle società creative e, soprattutto, a chi si occupa della programmazione dal punto di vista della comunicazione e direzione artistica.
In realtà esiste una pianificazione, che avviene dietro le quinte, senza la quale gli eventi aperti al pubblico non potrebbero realizzarsi; è il lavoro che riguarda gli spazi e le strutture scelte per ospitare le manifestazioni che siano esse di natura sportiva, artistica, o congressuale.
È per questo che le società organizzatrici si rivolgono a tecnici del settore per ottenere le autorizzazioni necessarie allo svolgimento degli spettacoli in programma.
L’organizzazione di eventi e manifestazioni sportivi aperti al pubblico è regolamentata dalla legge italiana di pubblica sicurezza, R.D. 18 giugno 1931, n. 773, denominata TULPS ovvero Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Con il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 è emanato il relativo regolamento di esecuzione (Regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza). Elena Falqui, Ingegnere
La legge è tuttora in vigore e rimane il primo riferimento normativo per chi intende organizzare un evento pubblico.
Sinteticamente, il decreto impone la verifica dei luoghi dedicati agli eventi pubblici da parte di una commissione di vigilanza (CVLPS), comunale o provinciale in funzione del numero di spettatori. La commissione è composta da professionisti di diversi settori, ognuno dei quali si esprime per l’area di propria competenza (ad es. rappresentanti degli uffici dei Vigili del Fuoco, ASL, Questura, Genio civile, etc). Al di sotto dei 200 spettatori non viene convocata la commissione ma è sufficiente la certificazione di un tecnico abilitato.
Tutte le grandi manifestazioni che si sono svolte a Cagliari hanno quindi avuto necessità di un supporto tecnico, sia per la presentazione delle domande autorizzative che per la parte progettistica e la FIT mi ha affidato questo incarico, in virtù delle mie precedenti esperienze con la finale di FEDERATION CUP del 2013 -che si è svolta sempre a Cagliari- e ai vari anni di collaborazione con l’Architetto progettista degli allestimenti per gli Internazionali BNL d’Italia, al Foro Italico di Roma.
Nel dettaglio, la procedura per richiedere l’autorizzazione per una manifestazione sportiva prevede un primo passaggio all’ufficio comunale preposto al rilascio della determina, (ad esempio al Comune di Cagliari l’ufficio dedicato è quello della Pubblica istruzione, politiche giovanili e sport, al Comune di Roma il Dipartimento Sport e Politiche Giovanili). Il dirigente dell’Ente locale attiva l’”Avvio del procedimento” e, in base alla richiesta del proponente ed al numero di spettatori previsto, convoca la Commissione di Vigilanza.
Il tecnico incaricato dall’organizzazione provvede quindi ad inoltrare all’amministrazione tutti i documenti necessari per il controllo degli spazi dedicati al pubblico, fondamentali per l’ottenimento dell’autorizzazione dal punto di vista strutturale. Verranno quindi prodotti allegati grafici come piante, planimetrie dei sistemi di sicurezza con indicazioni delle vie d’esodo, relazioni strutturali e descrittive per tutte le aree pubbliche.
Molto importante è anche la documentazione relativa alla Circolare 7 giugno 2017 (Circolare Gabrielli) che rende obbligatoria la stesura di un piano Safety&Security per le manifestazioni pubbliche.
Contemporaneamente, il promotore produce adeguata documentazione per quanto riguarda gli aspetti amministrativi, contributivi e quelli strettamente legati alla natura dell’evento (ad esempio autorizzazioni delle Federazioni sportive e del CONI in ambito di eventi sportivi).
Una volta ricevuta tutta la documentazione richiesta, la CVLPS si riunisce per esaminare i progetti e i documenti prodotti e successivamente effettua un sopralluogo per riscontrare la conformità di quanto dichiarato.
A questo punto, se gli spazi, gli impianti e le strutture sono ritenuti adeguati e rispondenti alle prescrizioni normative, la Commissione rilascia il suo nulla osta per lo svolgimento della manifestazione tramite un parere positivo e l’amministrazione comunale può inviare l’autorizzazione generale per l’evento. Elena Falqui, Ingegnere
Il cantiere più impegnativo a cui mi sono dedicata, per la grande dimensione del progetto, è stato certamente quello riguardante l’allestimento delle grandi tribune temporanee previste per la Coppa Davis 2020 (2000 posti aggiunti a quelli preesistenti). Tale progetto mi ha coinvolta nella progettazione, nella direzione dei lavori e nel coordinamento della sicurezza; l’esperienza maturata in questa occasione mi ha permesso di gestire con maggiore padronanza i progetti successivi.
Considero un privilegio aver avuto l’opportunità di cimentarmi in queste esperienze professionali e sono grata per la fiducia che la mia Federazione ha riposto in me, consentendomi di affinare le mie competenze e di capire davvero quanto sia gratificante poter lavorare in un’organizzazione di questo livello.
Ma soprattutto, grazie al prezioso supporto e aiuto di colleghi esperti, ho avuto modo di comprendere pienamente quanto la categoria professionale a cui appartengo sia fondamentale nella realizzazione di eventi di così ampio respiro.
Elena Falqui, Ingegnere
Mi sono laureata nel 2007 in Tecnologie per La Conservazione e il Restauro dei Beni Culturali e nel 2010 in Ingegneria Edile, col massimo dei voti presso la facoltà di Ingegneria e Architettura di Cagliari; ho conseguito il Master di II livello in Progettazione di impianti sportivi presso la Sapienza a Roma nel 2011.
Ho svolto inizialmente l’attività di libero professionista presso uno studio privato e contemporaneamente presso lo studio di Ingegneria e Architettura di famiglia.
Nel 2012 ho intrapreso la mia prima esperienza a Roma, affiancando l’architetto incaricato, dal CONI e dalla FIT, della progettazione degli spazi del Foro Italico a Roma in occasione degli Internazionali BNL d’Italia. Nello stesso anno sono stata assunta dalla FIT, ho proseguito l’affiancamento col progettista degli IBI; ho svolto anche il ruolo di referente FIT per gli impianti sportivi di tennis in tutta Italia e ho fatto parte per alcuni anni della Commissione Impianti Sportivi; ho anche partecipato al gruppo di controllo sul “Fondo Rotativo FIT”, verificando, dal punto di vista tecnico, le richieste di finanziamenti dei circoli affiliati.
Dal 2019 sono diventata un collaboratore esterno della Federazione Italiana Tennis e tuttora proseguo il mio percorso nel mondo dello Sport.
Mi occupo principalmente della progettazione degli spazi, della direzione dei lavori, della sicurezza sia in fase di progettazione che esecuzione nei cantieri, della stesura di Piani Safety&Security e sono il referente nei rapporti con l’amministrazione locale durante la programmazione di manifestazioni sportive.
Focus di diritto tributario • Avv. Francesco Sanna
Breve analisi delle agevolazioni fiscali riferite alle ASD e SSD
Premesso che la legge di riferimento sulle agevolazioni fiscali per le ASD e SSD, senza scopo di lucro, è la n. 398 del 16 dicembre 1991, con la circolare dell’Agenzia delle Entrate, n.18/E dell’1 agosto 2018, si deve evidenziare come Governo e CONI abbiano fatto chiarezza su tale materia.
La regola di base è la seguente: le associazioni e società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro possono beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dalla legge, solo se hanno conseguito ricavi da attività commerciali non superiori a € 400.000,00 annui.Francesco Sanna, Avvocato
I principali vantaggi fiscali e agevolazioni delle associazioni e società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro si possono così riassumere:
- le quote d’iscrizione e i corrispettivi pagati dai soci per poter partecipare alle attività sportive e corsi didattici, non sono soggette a tassazione;
- i proventi dell’attività commerciale godono del regime agevolato con pagamento delle imposte dirette e dell’IVA in regime forfettario, oltre ad una riduzione degli adempimenti contabili;
- posto che una ASD – per legge – gode della qualifica di ente non commerciale, tale requisito non viene perduto anche se i ricavi dell’attività commerciale superano quelli dell’attività sportiva dilettantistica;
- le erogazioni liberali fatte da una persona fisica in favore di una ASD o SSD sono deducibili fino al 19% del reddito annuo e per un importo che non può superare gli € 1.500,00 per ogni esercizio di imposta;
- gli eventuali compensi ad atleti, soci che svolgono funzioni di istruttori e amministratori sono detassati, con limite di pari a € 10.000,00 all’anno;
- le spese di pubblicità erogate da una società tramite una ASD o SSD possono essere completamente detratte, mentre per quelle di sponsorizzazione il limite imposto è pari ad € 200.000,00;
- le ASD nel caso in cui svolgano servizi a favore di determinate categorie (giovani, anziani, e persone fisicamente svantaggiate), possono chiedere ed ottenere l’ammissione al 5 per mille. Ciò non è previsto per le SSD;
Per poter godere del regime di agevolazione fiscale gli enti in parola debbono aver redatto lo statuto societario nel rispetto tutti i vincoli e requisiti stabiliti dalla legge, averlo prontamente comunicato all’Agenzia delle Entrate e registrato presso una Federazione Sportiva Nazionale o Ente di Promozione Sportiva.
La mancanza del rispetto di anche uno solo di detti requisiti determina la decadenza della SSD o ASD dai benefici tributari.
Sempre in ordine al godimento dei benefici in questione la ASD o SSD deve effettuare, prima dell’inizio dell’anno solare per il quale si intende godere del regime fiscale agevolato, una regolare comunicazione alla SIAE e all’Agenzia delle Entrate; in difetto l’ente non potrà usufruire del regime più favorevole. Inoltre, in caso di assenza della tempestiva comunicazione sono previste sanzioni amministrative che vanno da € 250,00 fino ad € 2.000,00.
Associazioni e società sportive dilettantistiche senza fini di lucro possono, altresì, avvantaggiarsi di una serie esoneri, pur tuttavia rimanendo obbligate al rispetto di determinati adempimenti in merito ad obblighi contabili, dichiarazione e certificazione dei corrispettivi. Francesco Sanna, Avvocato
Tra gli esoneri rientrano il mancato obbligo di tenuta delle scritture contabili, di certificazione attraverso ricevute e scontrini fiscali, di dichiarazione ai fini IVA e di fatturazione e di registrazione (tranne che per le prestazioni derivanti da sponsorizzazioni e pubblicità, concessioni o cessioni di diritti televisivi e trasmissioni radiofoniche).
Di converso, rientrano tra gli adempimenti obbligatori il rilascio di fatture di acquisto numerate progressivamente e conservate, entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento è necessario effettuare il versamento dell’IVA; entro il giorno 15 del mese successivo è necessario annotare la somma dei corrispettivi e di tutti i proventi derivanti dall’esercizio dell’attività commerciale e, in forza dell’articolo 25, comma 2, della legge n. 133 del 1999, vige l’obbligo di annotazione distinta dei proventi che non costituiscono reddito imponibile, nonché le plusvalenze patrimoniali e le operazioni intracomunitarie.
Focus di diritto penale • Avv. Claudia Piroddu
Manifestazioni sportive: la responsabilità penale dell’organizzatore
Come abbiamo visto nell’articolo FOCUS dell’Ing. Elena Falqui, l’organizzazione di eventi e manifestazioni sportive aperte al pubblico presuppone il rilascio di un’apposita autorizzazione amministrativa, finalizzata a verificare che spazi, impianti e strutture siano conformi alle prescrizioni dettate dalla normativa di settore.
Tuttavia, è bene precisare che, ai sensi dell’art. 11 del R. D. 6 maggio 1940, n. 635, il rilascio della predetta autorizzazione non esclude né diminuisce la responsabilità civile o penale in cui l’organizzatore può incorrere nell’esercizio di tale attività, e ciò sia nei confronti degli atleti che del pubblico.
Per meglio chiarire, affinché possa configurarsi una responsabilità penale in relazione ad eventi dannosi verificatisi durante una competizione sportiva, occorre, innanzitutto, individuare quali siano gli obblighi che la Legge pone in capo agli organizzatori.
A tal fine, è utile premettere che per “organizzatore” si intende la persona fisica, la persona giuridica, l’associazione o il comitato sportivo che promuove una manifestazione sportiva, alla quale partecipano due o più atleti, anche indipendentemente dalla presenza di spettatori.
Sinteticamente, l’organizzatore è tenuto per Legge a controllare l’adeguatezza e la sicurezza dei mezzi tecnici utilizzati ed, altresì, dei luoghi e degli impianti in cui si svolge l’evento sportivo, nonché l’idoneità psico-fisica degli atleti ammessi alla competizione. Claudia Piroddu, Avvocato
All’evidenza, il rispetto degli obblighi poc’anzi menzionati ha come principale finalità quella di garantire l’incolumità di atleti e spettatori e, parimenti, di prevenire il verificarsi di eventi avversi.
Per quanto qui di interesse, al verificarsi di un evento lesivo nel corso di una manifestazione sportiva, è necessario stabilire se sussiste un rapporto di causalità tra la condotta degli organizzatori e l’evento stesso, in quanto, ai sensi dell’art. 40, primo comma, c.p., “nessuno può essere punito per un fatto previsto dalla legge come reato, se l’evento dannoso o pericoloso da cui dipende l’esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione“.
Si tratta di un principio fondamentale del diritto penale, che, da un lato, esclude la responsabilità per un fatto commesso da altri -dal momento che l’art. 27 della Costituzione prevede che “la responsabilità penale è personale”– e, dall’altro lato, richiede, come detto sopra, l’accertamento del nesso eziologico intercorrente tra la condotta contestata e l’evento.
Alla luce di quanto finora precisato, per ritenere integrata la responsabilità penale occorrerà valutare, così come richiesto dall’art. 43 c.p., se il sinistro si sia verificato in conseguenza della condotta omissiva dell’organizzatore della manifestazione, ovvero se lo stesso abbia violato uno degli obblighi giuridici previsti dalla Legge.
Invero, per l’ordinamento penale assume rilevanza non soltanto il comportamento attivo, ma, altresì, il comportamento omissivo, ogni qual volta il soggetto sia titolare di un corrispondente obbligo giuridico di impedire il verificarsi di un determinato evento, così come sancito dall’art. 40, secondo comma, c.p. che prevede che “Non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo“.
L’organizzatore risulta, pertanto, titolare di una cd. posizione di garanzia, ovvero di appositi e specifici obblighi di controllo di natura differenziata, a seconda delle caratteristiche e peculiarità di ciascuno sport, la cui violazione, unitamente a quella delle regole di comune diligenza e prudenza, assume rilevanza penale, sotto il profilo della responsabilità colposa. Claudia Piroddu, Avvocato
A tale riguardo, la casistica giurisprudenziale è piuttosto variegata.
In particolare, pare utile segnalare la sentenza n. 20568 dell’11 aprile 2018, nella quale la Corte di Cassazione ha accolto la tesi difensiva, escludendo la configurabilità di profili di colpa specifica e di colpa generica in capo al Presidente della giuria, come rappresentante della Federazione sportiva, e al Responsabile del comitato organizzatore, quale rappresentante della società che ospitava la competizione di equitazione, per il reato di lesioni colpose verificatesi in danno di un’atleta, a seguito di una caduta.
I Supremi Giudici, infatti, hanno confermato la decisione della Corte di Appello di Catania, la quale, a seguito di accertamenti peritali volti a ricostruire la dinamica del sinistro, aveva accertato la piena osservanza degli obblighi e delle disposizioni idonee a garantire lo svolgimento della gara in condizioni di sicurezza da parte degli organizzatori, mentre aveva individuato una responsabilità omissiva soltanto nei confronti dell’istruttrice, quale titolare di un’autonoma posizione di garanzia, per mancata vigilanza e controllo della giovane allieva, così come previsto dal regolamento FISE.
Focus di diritto civile • Avv. Viola Zuddas
Le misure di contenimento del rischio nelle manifestazioni: cenni
Quando si organizzano delle manifestazioni sportive è di primaria importanza adottare tutte quelle cautele che consentano di salvaguardare l’incolumità e la sicurezza delle persone che vi prendono parte, sia in qualità di atleti che come pubblico.
Per questo motivo sono stati emanati diversi provvedimenti a carattere legislativo che, nel corso degli anni, sono stati integrati da apposite circolari volte ad aggiornare le linee guida previste in materia di sicurezza per garantire l’individuazione e la conseguente applicazione delle più efficaci strategie operative che, al contempo, consentano di rispettare le tradizioni storico – culturali delle collettività locali.
Si è, quindi, reso necessario uno stretto coordinamento tra i diversi enti competenti dislocati nel territorio, in maniera tale da assicurare una concreta collaborazione che permetta di progettare un sistema unitario ma che sia, comunque, quanto più possibile adattabile alle singole e specifiche realtà.
A tal fine, si è scelto di demandare al Comune la regolamentazione delle pubbliche manifestazioni salvo che vengano rilevate delle grandi complessità o delle peculiari condizioni di criticità connesse alla specifica tipologia dell’evento, alla conformazione del luogo, al numero o alle caratteristiche dei partecipanti che impongano il ricorso alla Prefettura. Viola Zuddas, Avvocato
In questo contesto, quindi, si potrà contare anche sull’appoggio del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica ed, eventualmente, anche su quello del Comandante provinciale dei Vigili del fuoco che, in maniera coordinata, assumeranno le decisioni più idonee in ordine alla tutela della sicurezza e della salute dei partecipanti alla manifestazione.
Per quanto riguarda, nello specifico, le manifestazioni pubbliche che si tengono in luoghi all’aperto in cui si profilino peculiari condizioni di criticità sono state predisposte delle linee guida che disciplinano:
- i requisiti di accesso all’area tramite i mezzi di soccorso,
- i percorsi di accesso all’area e di deflusso del pubblico, che devono consentire l’esodo in sicurezza dei partecipanti in caso di emergenza,
- la capienza dell’area destinata alla manifestazione, che deve avere come riferimento una densità di affollamento massima pari a 2 persone/m2,
- la suddivisione della zona in settori, quando vi sia un affollamento superiore alle 10.000 persone,
- le protezioni antincendio,
- il piano di emergenza, volto a regolamentare, preventivamente, le procedure da adottare in caso di emergenza,
- e gli operatori dedicati alla sicurezza, il cui numero varia a seconda del numero dei partecipanti.
Ebbene, tutte le indicazioni riportate dalle normative di riferimento sono finalizzate al contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche che si tengono in luoghi all’aperto e che sono caratterizzate da rilevanti profili di complessità o delicatezza: invero, dette indicazioni potranno anche essere integrate da ulteriori disposizioni, ancora più specifiche, qualora si renda necessario dalla peculiarità del caso concreto.
Focus di diritto internazionale • Avv. Eleonora Pintus
La Carta Internazionale per l’Educazione Fisica, l’Attività Fisica e lo Sport: interventi legislativi per la diffusione del patrimonio dell’UNESCO
“La pratica dell’educazione fisica, dell’attività fisica e dello sport è un diritto fondamentale per tutti.”
Si apre così la Carta Internazionale per l’Educazione Fisica, l’Attività Fisica e lo Sport, adottata durante la Conferenza Generale dell’UNESCO nel 1978, oggi riconosciuta come documento di riferimento che orienta il processo decisionale in campo sportivo.
La Carta ha come obiettivo principale quello di promuovere l’accesso di tutti gli individui allo sport per sviluppare e preservare le proprie potenzialità e il proprio benessere fisico, psicologico, sociale, considerato condizione imprescindibile per l’esercizio dei Diritti Umani. Eleonora Pintus, Avvocato
Come espressamente sancito nel preambolo della Carta, la libertà di sviluppare le potenzialità e il benessere fisico, psicologico, sociale attraverso l’attività fisica è una conquista dell’uomo che deve essere supportata da tutte le istituzioni governative, sportive, educative, le organizzazioni intergovernative, le organizzazioni sportive, e, in generale, da tutti i partecipanti a vario titolo.
Detta finalità è stata recentemente confermata e rafforza nel processo di aggiornamento della Carta, avvenuto nell’anno 2015, con l’introduzione di principi universali quali la parità di genere, la non-discriminazione, l’inclusione sociale nello sport ed attraverso lo sport; ciò insieme all’individuazione di taluni obiettivi fondamentali quali, ad esempio, il riconoscimento del dovere di inclusione delle persone diversamente abili e la protezione dei minori.
L’attività fisica e sportiva, dunque, devono essere considerati come strumenti per il raggiungimento del benessere sociale. Nel Documento si legge, infatti, che “L’educazione fisica, l’attività fisica e lo sport, quando opportunamente organizzate, insegnate, finanziate e praticate, possono dare un importante contributo ad una vasta gamma di benefici per gli individui, le famiglie, le comunità e la società in generale. Essa contribuisce al percorso di alfabetizzazione, alla realizzazione del benessere, della salute e delle potenzialità dell’individuo attraverso il miglioramento della resistenza, della forza, della flessibilità, della coordinazione, dell’equilibrio e del controllo”.
La Carta, dunque, mira a garantire la tutela e la crescita dell’individuo, oltre che come singolo, anche nella sua dimensione sociale, attraverso la creazione e il rafforzamento di legami con la comunità, e unendo le persone di provenienza culturale, sociale ed economica diversi nel perseguimento di obiettivi e interessi condivisi.
In questo senso, un ruolo centrale è stato riconosciuto, oltre che all’insegnamento, all’allenamento e alla gestione dell’attività fisica e dello sport – che devono essere eseguiti da personale qualificato – anche e soprattutto all’organizzazione delle attività e degli eventi sportivi in spazi, impianti ed attrezzature adeguati e sicuri; requisiti, questi, di fondamentale interesse affinché possa essere garantito sport di qualità.
L’accesso allo sport e ad un’attività fisica adeguata, quale canale per l’esercizio dei diritti umani passa, dunque, anche dalla predisposizione, manutenzione ed utilizzo di strutture adeguate.
Al riguardo, proprio l’articolo 8 della Carta prevede che “Spazi, impianti ed attrezzature adeguati e sicuri sono essenziali per l’educazione fisica, l’attività fisica e lo sport di qualità”, specificando ulteriormente che “Per sostenere, sviluppare e mantenere uno stile di vita attivo e sano per i cittadini, gli enti pubblici dovrebbero inserire le possibilità di attività fisica e sport in tutte le forme di pianificazione urbanistica, rurale e dei trasporti”.
Il documento, come si evince, dedica particolare attenzione alla centralità degli impianti destinati allo svolgimento dell’attività fisica o ad ospitare eventi sportivi in quanto la realizzazione di strutture adeguate, a tutti i livelli, contribuisce al benessere e a una maggiore produttività degli atleti, oltre che del benessere degli spettatori.
Sul punto, basti pensare che, in ossequio ai principi sanciti dalla Carta, e per fronteggiare le conseguenze dell’emergenza sanitaria da COVID-19, a livello nazionale sono stati adottati numerosi interventi legislativi in materia di impianti sportivi nella forma di sovvenzioni previste per i privati che vorrebbero investire nell’impiantistica sportiva; tra questi, merita di essere menzionato lo “Sport Bonus”, che prevede un incentivo per tutti coloro che intendono ristrutturare o restaurare un impianto sportivo.
In tal senso, è stato recentemente adottato il D.L. del 28 febbraio 2021, n. 38 recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi, entrato in vigore il 03.04.2021. Questi interventi hanno riguardato l’incremento delle risorse del Fondo sport e periferie e la modifica della loro gestione, nonché la revisione delle procedure per la realizzazione degli impianti.
D’altra parte, oltre agli incentivi ed agevolazioni destinate agli impianti, numerosi interventi hanno riguardato il finanziamento di eventi sportivi, sia nazionali che internazionali.
In particolare, sono intervenute disposizioni organizzative e autorizzazioni di spesa per i campionati mondiali di sci alpino Cortina 2021, la Ryder Cup Roma 2022, le Finali di Tennis Torino 2021-2025, le Olimpiadi e le Paralimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, i XX Giochi del Mediterraneo Taranto 2026.
Ma vi è di più: al fine di garantire l’accesso di ogni individuo allo sport e, dunque, al fine di garantire il pieno esercizio dei diritti umani, ulteriori finanziamenti sono stati destinati all’istituzione di vari nuovi Fondi, tra i quali, in particolare, il Fondo per il professionismo negli sport femminili, il Fondo per potenziare l’attività sportiva di base, nonché il contributo a favore delle attività del Progetto Filippide per l’integrazione dei disabili attraverso lo sport; a questi si aggiunge, altresì, il finanziamento per il programma internazionale “Special Olympics Italia”, indirizzato a soggetti con disabilità intellettiva.
In conclusione, dal breve quadro sopra descritto, è certamente possibile rilevare come già i soli interventi legislativi adottati a livello nazionale mirino a realizzare gli obiettivi e principi fondamentali sanciti dalla Carta del 1978 – e recentemente rinnovati nell’anno 2015 – quali la parità di genere, la non-discriminazione e l’inclusione sociale nello sport e attraverso lo sport.
Trattasi, dunque, di interventi che, con tutta evidenza, contribuiscono in modo significativo alla diffusione dei valori e dei principi dell’Unesco, nel nostro Paese e nel Mondo.