Guida in stato di ebbrezza: messa alla prova o patteggiamento?

La guida in stato di ebbrezza è disciplinata nell’art. 186 C.d.S., il quale prevede tre ipotesi distinte:

a) quando sia accertato un tasso alcolemico superiore a 0,5 g/l e non superiore a 0,8 g/l, è prevista la sanzione amministrativa da euro 532,00 a euro 2.127,00, con sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;

b) qualora il tasso alcolemico sia superiore a 0,8 g/l e non superiore a 1,5 g/l, è prevista la sanzione dell’ammenda da euro 800,00 a euro 3.200,00 e l’arresto fino a sei mesi, con sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;

c) infine, l’ipotesi più grave, applicabile nel caso in cui il tasso alcolemico risulti superiore a 1,5 g/l, è punita con l’ammenda da euro 1.500,00 a euro 6.000,00 e con l’arresto da sei mesi ad un anno, con la sospensione della patente di guida da uno a due anni e la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che lo stesso appartenga ad un soggetto estraneo al reato, mentre in caso di recidiva biennale è prevista, inoltre, la revoca della patente.

Quali sono i rimedi possibili?

In presenza di determinate condizioni, la Legge consente lo svolgimento di lavori di pubblica utilità -non retribuiti e nel pieno rispetto delle esigenze lavorative e familiari dell’imputato- il cui esito positivo comporta l’estinzione del reato e, in talune ipotesi, anche il venir meno delle sanzioni amministrative accessorie.
Vediamole insieme.

In primo luogo, l’istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova per adulti -introdotto con la Legge 28 aprile 2014, n. 67, e attualmente disciplinato nell’art. 168 bis c.p.- può essere concesso una sola volta e per una pluralità di reati, compreso il reato di guida in stato di ebbrezza, purché puniti con la sola pena pecuniaria o con pena detentiva non superiore a quattro anni, nonché per i delitti indicati nell’art. 550, comma 2, c.p.p.

Oltre allo svolgimento di lavori in favore della collettività, la messa alla prova comporta, altresì, la prestazione di condotte riparatorie e, ove possibile, il risarcimento del danno, volti all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato.
L’esito positivo della messa alla prova estingue il reato, ma non le sanzioni amministrative accessorie, quali la sospensione e la revoca della patente.

In secondo luogo, esclusa l’ipotesi in cui il conducente in stato di ebbrezza abbia provocato un incidente stradale, l’art. 186, comma 9 bis, C.d.S., prevede, invece, che la pena detentiva e pecuniaria -inflitta anche in seguito al patteggiamento- possa essere sostituita con quella del lavoro di pubblica utilità di durata variabile e da valutarsi caso per caso, il cui esito positivo determina non solo l’estinzione del reato, ma anche la riduzione della metà della sospensione della patente.

Nell’ipotesi di guida in stato di ebbrezza, lo svolgimento positivo dei lavori di pubblica utilità comporta sempre l’estinzione del reato, nonché la revoca della confisca del veicolo in sequestro, ove prevista. Inoltre, ai sensi e per gli effetti dell’art. 186, comma 9 bis, c.p. è prevista, altresì, la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente di guida.Avv. Claudia Piroddu, Penalista

E in caso di confisca del veicolo?

Se lo svolgimento positivo dei lavori di pubblica utilità ex art. 186, comma 9 bis, C.d.S., ha sempre comportato la revoca della confisca del veicolo sequestrato, non si poteva dire altrettanto per la messa alla prova.
Infatti, l’art. 224 ter, comma 6, C.d.S., prevedeva che, in caso di estinzione del reato di guida in stato di ebbrezza per esito positivo della messa alla prova, il Prefetto potesse comunque applicare la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, anziché disporne la restituzione all’avente diritto, in questo modo determinando una manifesta e irragionevole disparità tra le due fattispecie esaminate.

A tale riguardo, tenuto conto della natura e della finalità della messa alla prova, la Corte Costituzionale, con la sentenza 24 aprile 2020, n. 75, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 224 ter, comma 6, C.d.S., poc’anzi richiamato, per violazione dell’art. 3 Cost., con la conseguenza che, ad oggi, la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica non possa essere applicata neanche nel caso di esito positivo della messa alla prova.

Claudia Piroddu, Avvocato