Assenza del querelante all’udienza dibattimentale: integra remissione tacita di querela?

Nell’ambito dell’ordinamento nazionale, la querela si configura, oltre che come un diritto della parte offesa, altresì quale presupposto necessario – nei soli reati perseguibili a querela – per l’esercizio dell’azione penale da parte dei pubblici poteri.

Orbene, può accadere che, a distanza di anni, una persona che tempo addietro ha esercitato il diritto di querela non abbia più alcun attuale interesse nel proseguire il giudizio.
In tal caso, ai sensi dell’art. 152, comma 1 c.p., la parte interessata può decidere di rimettere la querela, con conseguente ed automatica estinzione del reato.

Nei reati perseguibili a querela di parte, dunque, la remissione – che può essere “processuale” o “extraprocessuale”, a seconda che la stessa intervenga in giudizio o al di fuori del medesimo – è subordinata ad una espressa manifestazione di volontà del querelante.

Ma cosa accade nell’ipotesi in cui quest’ultimo, non avendo espressamente rimesso la querela, non compaia in udienza, nonostante la regolare notifica della citazione? La mancata comparizione può essere considerata, di per sé, un fatto idoneo a manifestare l’implicita volontà della persona offesa di non voler proseguire il giudizio?

Sul punto, i Giudici della Suprema Corte di Cassazione sono stati più volte interpellati al fine di stabilire se, in detti casi, la mancata comparizione del querelante all’udienza possa dirsi sufficiente a manifestare implicitamente la volontà di rimettere la querela e, in caso di risposta positiva, a quali condizioni.

Già con la pronuncia n. 31668/2016, le Sezioni Unite hanno affermato il principio in forza del quale è auspicabile “una prassi alla stregua della quale il giudice, nel disporre la citazione delle parti, abbia cura di inserire un avvertimento alla persona offesa e al querelato circa la valutazione in termini di remissione della querela della mancata comparizione del querelante e di mancanza di ricusa della remissione della mancata comparizione del querelato (…)”.
Ciò in quanto, tali condotte sono da valutarsi come significative dell’assenza di un perdurante interesse della persona offesa all’accertamento delle responsabilità penali.

Il recente orientamento della Suprema Corte di Cassazione

Sulla scia di tale impostazione, gli Ermellini, con la recente sentenza n. 8101/2020, riprendendo il principio testé riportato, hanno ribadito che: “Integra remissione tacita di querela la mancata comparizione alla udienza dibattimentale del querelante previamente ed espressamente avvertito dal giudice che l’eventuale sua assenza sarà interpretata come fatto incompatibile con la volontà di persistere nella querela”.

Ebbene, ciò che la Corte ha voluto confermare mediante l’enunciazione di tale principio è immediatamente intuibile: stante le conseguenze derivanti dall’atto di remissione della querela – ossia l’estinzione del reato – va da sé che l’effetto di una rimessione tacita possa (e debba) conseguire esclusivamente da un atto che sia inequivocabilmente riconducibile alla volontà del querelante.

La mancata comparizione all’udienza dibattimentale della persona offesa che abbia esercitato il diritto di querela, non è, dunque, significativo della volontà della medesima di non voler proseguire nel giudizio.

Affinché possa essere attribuito un tale significato alla condotta del querelante è necessario che lo stesso, attraverso un’adeguata informativa, venga reso edotto dall’autorità giudiziaria delle conseguenze giuridiche del comportamento omissivo, ossia che la eventuale mancata comparizione all’udienza successiva verrà intesa come espressa volontà di rimettere la querela e, dunque, di non voler proseguire nel giudizio.

La mancata comparizione all’udienza dibattimentale della persona offesa che abbia esercitato il diritto di querela non è significativo della volontà di non voler proseguire nel giudizio se non sia stato previamente reso edotto delle conseguenze giuridiche del comportamento omissivo. Avv. Eleonora Pintus, Diritto Penale

Eleonora Pintus, Avvocato

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