Corte Europea dei diritti dell’Uomo e maternità surrogata

La maternità surrogata, nota anche come gestazione per altri o utero in affitto, è una tecnica di procreazione assistita in cui una donna, la gestante, porta in grembo un concepito di cui, però, non sarà considerata come madre legale.

Nella maternità surrogata possono essere coinvolte da due fino a cinque persone. Vi può essere una sola persona, senza partner, che mette a disposizione il proprio seme e ricorre a questa pratica con una donna gestante. Può ricorrere a tale tecnica di procreazione una coppia composta da uomo e donna che usa il proprio materiale genetico, ovvero quello dell’uomo della coppia e quello della madre gestazionale.

Altresì, vi può ricorrere una coppia omosessuale composta da due uomini o due donne.

Orbene, detta prassi, è considerata illegale in numerosi Paesi, ivi compresa l’Italia dove, la maternità surrogata è una pratica condannata penalmente.

Infatti, la legge n.40 del 2004 all’art. 12 comma 6 punisce con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità.

Ebbene, dette preclusioni nazionali hanno indotto, negli anni, numerosi coppie a recarsi nei Paesi che ammettono tale pratica al fine di ottenere un figlio da maternità surrogata.

Ma, in tal caso, una volta portato a compimento il processo di gestazione e a seguito della nascita del figlio, lo Stato d’origine è tenuto a riconoscere il legame di filiazione e, per l’effetto, procedere alla trascrizione nei registri dello stato civile dell’atto di nascita straniero?

La confusa questione della legittimità della trascrizione dei suddetti atti ha tenuto banco nelle aule di giustizia, fino ad arrivare alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.

In particolare, con l’ultimissima sentenza del 18 maggio 2021, nel caso Valdìs e altri v. Islanda, la Corte Europea ha riconosciuto la legittimità della decisione delle autorità islandesi che hanno negato a una coppia di sue cittadine la genitorialità di un minore nato da madre americana le quali, tornate in Islanda, hanno visto rigettare la richiesta di trascrizione dell’atto di nascita (ottenuto negli Stati Uniti) nei pubblici registri islandesi .

Difatti, poiché vige in Islanda il divieto di ricorrere alla maternità surrogata, prima la Corte Distrettuale e, successivamente, quale giudice di ultima istanza, anche la Corte Suprema islandese, hanno affermato che “in Islanda la madre naturale è la madre e le autorità non hanno l’obbligo di riconoscere i richiedenti come genitori”.

Alla luce di tale decisione, il bambino è stato considerato quale “minore non accompagnato” ma, al fine di garantirne la massima tutela, veniva sottoposto alla custodia delle due donne.

Ebbene, la Corte Europea ha ritenuto che la sentenza della Corte Suprema islandese non fosse né “arbitraria” né “irragionevole”, in quanto trova il proprio fondamento nella legge islandese che, stante l’espresso divieto, non può essere aggirata.

D’altra parte, la Corte ha riconosciuto che la predetta decisione non fosse, in ogni caso, lesiva dei diritti e della tutela del minore in quanto, poiché lo Stato ha disposto l’affidamento del minore alla coppia, sono state adottate tutte le misure necessarie ed idonee a “salvaguardare la vita familiare delle ricorrenti”.

Con la pronuncia dello scorso maggio, dunque, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha sancito il principio secondo cui gli Stati sono legittimati a rifiutare di trascrivere l’atto di nascita di bambini nati da madre surrogata. Avv. Eleonora Pintus, Penalista e Internazionalista

Detto principio ricalca quello già precedentemente espresso nel caso “Paradiso e Campanelli c. Italia” secondo cui, laddove non vi sia alcun legame di sangue tra genitori e figli, non può essere riconosciuto un rapporto di filiazione; legame che, invece, sussiste rispetto ai genitori biologici.

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha così affermato la legittimità del diniego di trascrizione e il divieto di maternità surrogata in quanto non rappresentano, in sé, una violazione dell’articolo 8 della Convenzione Europe dei Diritti dell’Uomo che tutela il rispetto alla vita privata e familiare.

In conclusione, secondo la Corte EDU, il divieto di maternità surrogata ed il rifiuto di trascrizione degli atti di nascita stranieri, non solo è legittimo e rientra nella discrezionalità riconosciuta agli Stati, ma risponde perfino all’esigenza di effettiva protezione delle donne che potrebbero trovarsi in una posizione di debolezza e subire pressioni a causa della surrogazione, nonché dei diritti dei minori, tra i quali si dovrebbe annoverare quello di conoscere i propri genitori naturali.

Eleonora Pintus, Avvocato

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