EU digital COVID certificate: libertà e limiti di viaggio

Nel nostro articolo dal titolo “Viaggiare in Europa con il Certificato verde digitale: la proposta legislativa della Commissione Europea” (per ogni approfondimento clicca su https://www.forjus.it/2021/04/15/viaggiare-in-europa-con-il-certificato-verde-digitale-la-proposta-legislativa-della-commissione-europea/) abbiamo parlato della proposta avanzata dalla Commissione Europea per l’adozione di un “certificato di viaggio” riconosciuto in tutti gli Stati membri dell’UE e finalizzato a consentire ai cittadini europei di tornare a viaggiare in maniera libera e sicura in tutta Europea in un momento storico ancora dominato dalla pandemia da COVID-19 e dalle sue varianti.

Il 14 giugno scorso, a seguito di un rapido iter legislativo, il Parlamento Europeo ed il Consiglio hanno approvato la predetta proposta di legge e oggi il Certificato Verde digitale è una realtà.

Il nuovo Regolamento UE 2021/953, insieme al Regolamento UE 2021/954 applicabile ai cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio dell’Unione Europea, definisce a livello sovranazionale regole comuni direttamente applicabili in tutti gli stati europei per il rilascio , la verifica e l’accettazione di certificati COVID digitali che potranno essere utilizzati per spostarsi in Europa. Avv. Eleonora Pintus, Penalista e Internazionalista

Anche in Italia, dal 1 luglio, e per la durata di un anno,  la Certificazione verde COVID-19 sarà valida come certificato europeo (EU digital COVID certificate) e renderà più semplice viaggiare da e verso tutti i Paesi dell’Unione Europea e dell’area Schengen.

Ma vediamo insieme, più nel dettaglio, cos’è questo certificato, quali condizione occorre soddisfare per ottenerlo e quali sono le modalità per entrarne in possesso

Anzitutto, è opportuno specificare che si tratta di una Certificazione in formato digitale e stampabile, emessa soltanto dalla piattaforma nazionale del Ministero della Salute, che contiene un QR Code necessario per verificarne l’autenticità e la validità.

La Certificazione attesta una delle seguenti condizioni:

  • aver fatto la vaccinazione anti COVID-19 nello Stato membro di rilascio del certificato (certificato di vaccinazione);
  • essere negativi al test molecolare o antigenico rapido nelle ultime 48 ore;
  • essere guariti dal COVID-19 negli ultimi sei mesi.

Ottenere il Certificate pass è semplice e prevede pochi passaggi.

Si precisa fin da ora che, a tal fine, sono stati previsti più canali, con o senza identità digitale, cui l’interessato può accedere in piena autonomia o con un aiuto.

Come anzidetto, in Italia è il Ministero della Salute a rilasciare la Certificazione verde COVID-19 attraverso la Piattaforma nazionale, sulla base dei dati trasmessi dalle Regioni e Province Autonome.

Dopo la vaccinazione oppure un test negativo o, ancora, in caso di guarigione da COVID-19, il Certificato verde viene emesso automaticamente .

A questo punto, l’utente riceverà un messaggio via SMS o via email ai contatti comunicati al momento della somministrazione del vaccino o del test o quando è stato rilasciato il certificato di guarigione.

Detto messaggio contiene un codice di autenticazione da usare sui canali che lo richiedono e brevi istruzioni per recuperare la certificazione.

Per entrare in possesso del Certificato in modo autonomo, possono essere utilizzati vari canali, quali: il sito del Ministero della Salute, con accesso tramite identità digitale (Spid/Cie) oppure con Tessera Sanitaria o con il Documento di identità insieme al codice univoco ricevuto via email o SMS; tramite l’App “Immuni” e l’App “IO” o nel Fascicolo sanitario elettronico.

Tuttavia, chi non dispone di strumenti digitali, può ottenere il certificato sia in versione digitale sia cartacea con la Tessera Sanitaria e con l’aiuto di un intermediario quale il medico di medicina generale, pediatra di libera scelta, farmacista.

L’emissione della Certificazione è gratuita per tutti ed è disponibile in diverse lingue quali l’italiano, l’inglese e per i territori dove vige il bilinguismo, anche in francese o in tedesco.

Ma il Certificato Verde digitale consente davvero di viaggiare liberamente, senza rischiare di essere sottoposti ad eventuali restrizioni nel Paese di destinazione?

La risposta è negativa.

Al riguardo deve specificarsi che, come sancito dall’art. 3 paragrafo 5 del Regolamento 953/2020 “Il presente certificato non è un documento di viaggio (…) Prima di mettersi in viaggio, verificare le misure sanitarie pubbliche applicabili e le relative restrizioni applicabili nel luogo di destinazione.”

Ebbene, il dettato normativo appare molto chiaro: è fatta salva la competenza degli Stati di imporre restrizioni alla libera circolazione.

Ed infatti, come anche ribadito espressamente dall’articolo 11 del medesimo Regolamento, gli Stati possono imporre restrizioni alla libera circolazione, quali ulteriori test in relazione ai viaggi per l’infezione da SARS-CoV-2 o la quarantena o l’autoisolamento in relazione ai viaggi, purché siano necessarie e proporzionate allo scopo di tutelare la salute pubblica in risposta alla pandemia.

In tali casi, qualora uno Stato membro imponga, in conformità del diritto dell’Unione, ai titolari dei certificati, di sottoporsi, dopo l’ingresso nel suo territorio, alle suddette restrizioni o ad altre a seguito, per esempio, di un rapido peggioramento della situazione epidemiologica in uno Stato membro o in una regione – in particolare a causa di una variante di SARS-CoV-2 che desti particolare preoccupazione – lo Stato deve immediatamente informare la Commissione e gli altri Stati membri, se possibile 48 ore prima dell’introduzione di tali nuove restrizioni, dei motivi e della loro portata.

In conclusione, appare chiaro che l’introduzione di un approccio comune per il rilascio, la verifica e l’accettazione dei certificati COVID-19 miri a concretizzare e agevolare la graduale revoca di tutte le restrizioni finora adottate in modo coordinato, pur lasciando impregiudicata la competenza degli Stati membri di imporre eventuali limitazioni alla libera circolazione, in conformità del diritto dell’Unione, per contenere la diffusione del virus.

Eleonora Pintus, Avvocato

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