Il reato di incendio boschivo: recenti modifiche al codice penale

Come ogni anno, anche nell’estate appena trascorsa, la Sardegna -e in particolare la vasta area dell’oristanese compresa tra il Marghine e il Montiferru- ha dovuto far fronte al devastante fenomeno degli incendi boschivi.

Tuttavia, la nostra isola non è l’unica regione italiana ad essere interessata dall’emergenza incendi, ma si tratta di una problematica che investe tutto il territorio nazionale.

Secondo un recente studio realizzato dalla Coldiretti, quest’anno, in Italia si è registrato un incremento del fenomeno pari al 256% rispetto all’estate scorsa, che ha determinato la distruzione di migliaia di ettari di boschi e macchia mediterranea, con una stima di costi di spegnimento e bonifica che si aggirano intorno al miliardo di euro.

Dinnanzi a tali dati allarmanti e stante la necessità di introdurre al più presto misure efficaci per contrastare il fenomeno degli incendi boschivi, il Governo ha adottato il D.L. n. 120/2021, entrato in vigore il 10 settembre 2021.

Giova precisare che il decreto legge è un atto normativo di carattere provvisorio, emanato dal Governo nei casi di straordinaria necessità ed urgenza, ex art. 77 Cost., avente forza di Legge, ma che, tuttavia, deve essere convertito in Legge dal Parlamento, nei tempi e con le modalità previste.

Ebbene, il Decreto in esame prevede alcune modifiche al codice penale e, nella specie, all’art. 423 bis, con l’introduzione di due nuovi articoli, l’art. 423 ter e 423 quater.

La fattispecie

Ancora prima del recente intervento normativo, il codice penale italiano già prevedeva una fattispecie specifica, volta a sanzionare chiunque cagioni un incendio boschivo.

Invero, l’art. 423 bis c.p. punisce chiunque cagiona un incendio doloso su boschi, selve o foreste o su vivai forestali destinati al rimboschimento con la reclusione da 4 a 10 anni, mentre nel caso di incendio colposo, la pena è della reclusione da 1 a 5 anni.

Si tratta di un reato collocato tra i delitti contro l’incolumità pubblica, pertanto, lo scopo della norma incriminatrice è quello di tutelare la sicurezza di un numero indeterminato di persone, nonché di preservare l’ambiente.

È bene precisare che, ai sensi dell’art. 2 della L. n. 353/2000, per incendio boschivo si intende “un fuoco con suscettibilità ad espandersi su aree boscate, cespugliate o arborate, comprese eventuali strutture ed infrastrutture antropizzate poste all’interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree”.

Quindi, affinché il reato possa configurarsi occorre che la condotta del soggetto agente, sia essa volontaria o colposa, abbia causato la propagazione del fuoco che, per la sua caratteristica forza distruttiva, è suscettibile di espandersi rapidamente e in maniera incontrollata, mettendo così in pericolo le persone e i luoghi tutelati e ciò a prescindere dal verificarsi di un danno concreto.

Le modifiche

Il D.L. n. 120/2021 ha introdotto tre nuovi commi al dettato dell’art. 423 bis c.p.

In particolare, è prevista una circostanza aggravante, punita con la reclusione da 7 a 12 anni, qualora il soggetto commetta il reato di incendio boschivo “con abuso dei poteri o con la violazione dei doveri inerenti allo svolgimento di servizi nell’ambito della prevenzione e della lotta attiva contro gli incendi boschivi”.

Il considerevole inasprimento di pena trova la sua ragion d’essere nell’esigenza di contrastare in maniera decisa la commissione di simili condotte da parte di coloro che dovrebbero operare per proteggere l’ambiente, poiché, proprio in conseguenza delle mansioni svolte, la condotta assume un intrinseco e maggiore disvalore sociale.Avv. Claudia Piroddu, Diritto Penale

Inoltre, nei successivi commi sono previste due circostanze attenuanti applicabili nel caso in cui l’autore del reato si adopera per evitare che l’attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori o provvede alla messa in sicurezza e al ripristino dello stato dei luoghi, oppure quando il soggetto aiuti l’autorità giudiziaria nella ricostruzione dei fatti o nella individuazione degli autori del reato.

La finalità di prevenzione, nonché deterrente del fenomeno degli incendi boschivi, attuata con il Decreto Legge in esame, è ancora più chiara nei nuovi artt. 423 ter e 423 quater c.p., che, attraverso l’applicazione di pene accessorie e della confisca, mirano a colpire gli interessi, per lo più di natura economica, degli autori del reato.

Infatti, in caso di condanna alla reclusione non inferiore a due anni, la norma prevede la pena accessoria dell’estinzione del rapporto di lavoro o di impiego nei confronti del dipendente di amministrazioni o di enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica.

In ogni caso, alla condanna consegue anche l’interdizione da cinque a dieci anni dall’assunzione di incarichi o dallo svolgimento di servizi nell’ambito della lotta attiva contro gli incendi boschivi.

È stata introdotta anche un’ipotesi di confisca obbligatoria dei beni che costituiscono il prodotto o il profitto del reato e, ove non sia possibile, di beni di valore equivalente di cui il condannato abbia la disponibilità.

Non vi è dubbio che le modifiche in materia penale poc’anzi richiamate da sole non siano sufficienti per affrontare efficacemente l’emergenza incendi.

Invero, proprio alla luce di quanto è accaduto i mesi scorsi, unitamente all’intervento sanzionatorio, si è reso necessario, da un lato, il rafforzamento delle misure di controllo del territorio, prevenzione e coordinamento e, dall’altro lato, la predisposizione di interventi per la tutela del patrimonio boschivo.Avv. Claudia Piroddu, Diritto Penale

A tal fine, il D.L. n. 120/2021 prevede l’adozione di un Piano Nazionale di coordinamento per l’aggiornamento tecnologico e l’accrescimento della capacità operativa nelle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, redatto sulla base delle valutazioni effettuate ogni tre anni dalla Protezione Civile in merito lo stato dei luoghi e delle risorse.

Non solo, ma è prevista una maggiore attenzione in merito alle attività di pulizia e manutenzione dei boschi, l’adozione di specifici divieti di pascolo, caccia e raccolta dei prodotti del sottobosco nelle aree percorse dal fuoco, nonché la predisposizione di postazioni di atterraggio dei mezzi di soccorso, la realizzazione di infrastrutture, vie di accesso e tracciati spartifuoco, tutte attività finalizzate alla prevenzione degli incendi, ma anche a velocizzare gli interventi di spegnimento.

Claudia Piroddu, Avvocato

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