Tabulati telefonici: nuovi limiti al potere del P.M. e tutela dei dati personali

Con il D.L. n. 132/2021, entrato in vigore il 30 settembre 2021, il Consiglio dei Ministri ha introdotto una rilevante modifica alla norma che disciplina l’acquisizione dei tabulati telefonici e telematici per finalità di accertamento e repressione dei reati.

Pare appena opportuno sottolineare che i tabulati telefonici e i dati relativi al traffico web assumano un’importanza peculiare nello svolgimento delle indagini, specie nella fase iniziale, in cui qualsiasi elemento può essere utile per indirizzare gli investigatori.

Il traffico telefonico e telematico di una determinata utenza, infatti, è suscettibile di fornire una notevole quantità di informazioni cd. sensibili.

Proprio attraverso l’analisi di tali dati è possibile ricostruire non solo gli spostamenti di una persona, attraverso le “celle” che il terminale ha agganciato per connettersi, ma anche individuare i contatti con le altre utenze e, quindi, ricostruire la rete di frequentazioni della persona oggetto di indagine, nonché i siti web che la stessa ha visitato in un preciso arco temporale.

È, quindi, evidente che si pone la necessità di bilanciare, da un lato, le esigenze di giustizia penale e di indagine e, dall’altro lato, quelle di tutela della privacy, da un utilizzo sproporzionato e talvolta inutile dei dati personali.

La norma di riferimento è l’art. 132 del cd. Codice della privacy (D. Lgs n. 196/2003) che, nella sua formulazione originaria, anteriore al D.L. n. 132/2021, prevedeva che il Pubblico Ministero –soggetto titolare delle indagini penali- potesse disporre autonomamente l’acquisizione dei tabulati telefonici.Avv. Claudia Piroddu, Diritto Penale

Ciò poteva avvenire per qualsiasi tipo di reato e non solo nei confronti dell’indagato, ma di chiunque, con il solo limite temporale del periodo di conservazione dei dati del traffico telefonico e telematico a cui è tenuto il fornitore del servizio, fissato rispettivamente in 24 e 12 mesi dalla data della comunicazione e, per talune tipologie di reati gravi, in 72 mesi, secondo quanto previsto dalla controversa L. n. 167/2017.

Fatta questa premessa, è bene chiarire che con il D.L. n. 132/2021, il Governo, nel rispetto dei principi enunciati dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea nella sentenza del 2 marzo 2021, causa C-746/18, ha scelto una linea maggiormente “garantista”, introducendo dei requisiti e limiti specifici per l’acquisizione dei tabulati.

Quali sono le modifiche?

La nuova disciplina

La Corte di Giustizia dell’Unione europea, partendo dall’esigenza di bilanciare adeguatamente gli interessi coinvolti, ha ritenuto di circoscrivere le attività di acquisizione dei tabulati telefonici e telematici, sia attraverso l’individuazione dei reati per i quali potrà essere richiesta l’acquisizione e sia attraverso una limitazione al potere di iniziativa attribuito all’organo requirente.

A tale riguardo, non bisogna dimenticare l’intervento del Garante per la protezione dei dati personali che, proprio all’indomani della sentenza della CGUE, ha sollecitato l’introduzione di una riforma della materia.

In particolare, nella normativa italiana vi sarebbe una chiara mancanza di bilanciamento tra la protezione dei dati e le esigenze di pubblica sicurezza, reso ancor più evidente dalla L. n. 167/2017, citata poc’anzi, che ha esteso notevolmente il termine massimo per la conservazione dei tabulati, determinando in conseguenza l’obbligo di conservazione generalizzata dei tabulati di tutti gli utenti per un periodo di 6 anni.

Su tali presupposti, il Garante ha sollecitato il Parlamento e il Governo a predisporre una disciplina che consenta di delineare chiaramente le condizioni, i limiti e i termini della conservazione dei dati, che tenga conto della gravità dei reati per i quali si procede e che comunque preveda un controllo da parte dell’autorità giudicante, organo terzo e imparziale.

Il Legislatore italiano, pertanto, in applicazione dei suddetti principi, ha previsto la nuova disciplina che consente l’acquisizione dei dati telefonici e telematici, purché:

  • ricorrano sufficienti indizi circa la commissione di taluni reati, ossia devono sussistere elementi chiari e consistenti in ordine non solo alla realizzazione del reato, ma anche alla riferibilità dello stesso ad un soggetto determinato;
  • deve trattarsi di reati per i quali la Legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a 3 anni e dei reati di minaccia, molestia o disturbo alle persone con il mezzo del telefono, quando siano caratterizzati da condotte gravi;
  • infine, è necessario che i dati relativi al traffico telefonico e telematico siano rilevanti ai fini della prosecuzione delle indagini.

Qualora siano soddisfatti tutti i requisiti oggettivi richiesti dalla nuova disposizione, i dati sono acquisiti con decreto motivato del giudice su richiesta del pubblico ministero o su istanza del difensore dell’imputato, della persona sottoposta a indagini, della persona offesa e delle altre parti private.Avv. Claudia Piroddu, Diritto Penale

Tale disposizione costituisce, senza alcun dubbio, il cuore della riforma.

Da una parte, infatti, la norma introduce una limitazione al potere di indagine esercitato dal pubblico ministero, poiché egli –in qualità di parte del processo, al pari della difesa dell’imputato e delle parti private- non potrà più disporre autonomamente l’acquisizione dei tabulati, ma dovrà sottoporre tale richiesta alla decisione del giudice, organo terzo ed imparziale, tenuto a vagliare rigorosamente la sussistenza dei presupposti di Legge poc’anzi menzionati.

D’altra parte, non può trascurarsi che la norma attribuisca anche al difensore dell’imputato, alla persona sottoposta a indagini, alla persona offesa e alle altre parti private il potere di richiedere direttamente al giudice l’acquisizione dei tabulati, riconoscendo, quindi, una ruolo decisivo all’iniziativa di tutte le parti del processo, non solo alla pubblica accusa.

Da ultimo, il D.L. in esame ha ulteriormente introdotto una specifica “procedura d’urgenza”, che, ai sensi dell’art. 1, co. 3 bis, nel caso in cui ricorrono ragioni di urgenza e vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare un grave pregiudizio alle indagini, consente al pubblico ministero di disporre di sua iniziativa l’acquisizione dei dati con decreto motivato.

Tuttavia, anche in tale ipotesi -pensata proprio per salvaguardare le esigenze di celerità delle indagini- è previsto l’intervento del giudice, al quale il provvedimento deve essere comunicato immediatamente e, comunque, non oltre le 48 ore, affinché quest’ultimo decida entro le successive 48 ore sulla convalida dello stesso.

All’evidenza, deve trattarsi di uno strumento di carattere comunque eccezionale che, in ogni caso, richiede il controllo, seppur successivo, da parte dell’autorità giudicante che, in caso di mancata convalida nei termini e nei modi previsti, comporta l’inutilizzabilità dei dati ottenuti.

In definitiva, la riforma introduce senza alcun dubbio un chiaro limite al potere di indagine del pubblico ministero che potrà richiedere direttamente i tabulati e il traffico web solo in caso di urgenza, ma resta comunque vincolato alla decisione del giudice.Avv. Claudia Piroddu, Diritto Penale

La norma si applicherà, dunque, a tutti i nuovi procedimenti e, altresì, in virtù del principio applicabile alle disposizioni procedurali del tempus regit actum, anche ai procedimenti pendenti, per i quali risulta necessaria una verifica da parte dell’organo giudicante circa la sussistenza delle condizioni per l’utilizzabilità dei tabulati e log richiesti.

Claudia Piroddu, Avvocato

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