Porto d’armi: rilascio, sospensione e revoca in caso di procedimenti penali

Cosa accade nel caso in cui un soggetto, in possesso di un regolare porto d’armi, venga indagato o condannato in un procedimento penale?

Ad esempio: a seguito di verbale di accertamento della polizia stradale per guida in stato di ebbrezza alcolica, il Questore potrebbe revocare la licenza di porto di fucile nei confronti del trasgressore?

Prima di individuare i presupposti di Legge e i rimedi esperibili in tali ipotesi, occorre premettere che la normativa italiana stabilisce che per poter acquistare e detenere armi è necessaria un’apposita autorizzazione amministrativa rilasciata dalle autorità competenti, qualora ricorrano le condizioni di Legge.

A tale riguardo, si distinguono diverse tipologie di licenza per il rilascio di porto d’armi, che variano a seconda dell’utilizzo richiesto -ovvero per difesa personale, per uso sportivo, per uso venatorio e per collezione di armi comuni da sparo-, ciascuna contraddistinta da specifici requisiti e procedure per il rilascio.Avv. Claudia Piroddu, Diritto Penale

In particolare, il porto d’armi per difesa personale, con validità di 1 anno, viene rilasciato dalla Prefettura, ai soggetti che dimostrino la ragione oggettiva per la quale necessitano di un’arma.

Invero, l’art. 4 della L. n. 110/1975 prevede un divieto generalizzato di portare con sé armi, a meno che non sussista un giustificato motivo, come ad esempio, il caso di un gioielliere o di un professionista che per lavoro trasportano oggetti preziosi o ingenti quantità di denaro e, di conseguenza, incorrono nel concreto pericolo di subire aggressioni o rapine.

Il porto d’armi per uso sportivo e quello per uso venatorio, invece, vengono rilasciati dalla Questura.

Nel primo caso, la licenza è valida 5 anni e consente di detenere, trasportare e utilizzare armi comuni e sportive per esercitare il tiro a volo, mentre, nella seconda ipotesi, la licenza ha parimenti validità quinquennale e autorizza l’acquisto e il porto di fucile da caccia, da utilizzare solo durante la stagione venatoria e nelle zone autorizzate.

Vi è poi una particolare licenza per collezionisti, denominata “licenza di detenzione”, a carattere permanente, che autorizza il soggetto ad acquistare e detenere armi comuni da sparo, anche di pregio storico-artistico, che, tuttavia, non possono essere trasportate all’esterno del luogo di custodia, né utilizzate.

Quali sono i requisiti per il rilascio del porto d’armi?

La materia è disciplinata dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S) e dal Regolamento di attuazione, ovvero il R.D. n. 635/1940, giacché la licenza per il porto d’armi si considera una cd. autorizzazione di polizia e, dunque, il relativo rilascio, la sospensione o la revoca sono demandati all’autorità di pubblica sicurezza, ovvero al Questore e al Prefetto.

In generale, per il rilascio del porto d’armi in favore di comuni cittadini non appartenenti alle forze armate è necessario essere maggiorenni, nonché il possesso di specifici requisiti psico-fisici, sia di capacità visiva e uditiva, sia l’assenza di alterazioni neurologiche che possano interferire con lo stato di vigilanza ed, altresì, l’assenza di disturbi di natura psichiatrica e di personalità.

Inoltre, ai sensi dell’art. 11 TULPS, è precluso il rilascio del porto d’armi a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a 3 anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione e, altresì, ai soggetti sottoposti all’ammonizione o a misura di sicurezza personale oppure a chi è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Deve aggiungersi che, ai sensi dell’art. 43 TULPS, costituiscono requisiti ostativi al rilascio la condanna per taluni delitti non colposi commessi con violenza contro la persona, ovvero in caso di furto, rapina, estorsione, sequestro di persona, nonché l’aver riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico oppure per porto abusivo di armi.

Tuttavia, a seguito del D. Lvo n. 104/2018, nei casi poc’anzi menzionati non è previsto un diniego automatico, poiché l’autorità di pubblica sicurezza può concedere la licenza, a seguito di una valutazione di carattere discrezionale soggetta a obbligo di motivazione che, però, tenga conto di tutte le circostanze rilevanti, con riferimento all’affidabilità e alla buona condotta del soggetto.

La medesima disciplina si applica anche per la sospensione cautelare e la revoca del porto d’armi, che si verificano quando vengono meno i requisiti per i quali l’autorizzazione era stata concessa o nel caso in cui sopraggiungano circostanze, anche transitorie, che non consentono l’utilizzo dell’arma.

È evidente, pertanto, che la ratio della normativa sia quella di evitare che venga concesso l’uso delle armi a quei soggetti che abbiano avuto dei precedenti penali per delitti di particolare allarme sociale, dai quali si desume una pericolosità per l’ordine e la sicurezza pubblica, e ciò al fine di prevenire la commissione di nuovi reati.Avv. Claudia Piroddu, Diritto Penale

Casistica e rimedi esperibili

Fatte tali doverose premesse, veniamo ora ai quesiti menzionati all’inizio.

Sul punto, è ormai chiaro che la commissione dei reati previsti dalla Legge comporta l’avvio di un procedimento amministrativo da parte dell’Autorità di pubblica sicurezza, volto alla sospensione o alla revoca del porto d’armi, così come la condanna per taluni delitti può costituire un ostacolo per il rilascio o il rinnovo della licenza.

È evidente, quindi, che, a seconda della specifica situazione in cui si trova il richiedente, sarà possibile esperire, a mezzo del proprio legale, il rimedio più idoneo al fine di ottenere l’autorizzazione per l’utilizzo dell’arma, laddove è riconosciuto il diritto a prendere visione degli atti del procedimento amministrativo, nonché a presentare atti e memorie difensive, con l’indicazione di ogni elemento utile per la decisione.

Ebbene, nel caso in cui il soggetto abbia dei precedenti penali, per poter ottenere la licenza per porto d’armi, è necessario anzi tutto che sia intervenuta la riabilitazione prevista nell’art. 178 c.p.

Si tratta di un provvedimento adottato dal Tribunale di Sorveglianza ad esito di apposito procedimento, con il quale, una volta che sia decorso un certo periodo di tempo, che sia data prova della buona condotta e che sia intervenuto il pagamento delle spese processuali e degli obblighi risarcitori derivanti dal reato, vengono dichiarate estinte le pene accessorie e ogni altro effetto penale della condanna.

In ogni caso, è bene ricordare che il potere dell’autorità di pubblica sicurezza relativo al rilascio, alla sospensione e alla revoca del porto d’armi è di carattere discrezionale e non vincolato, ed è incentrato sulla valutazione in ordine all’affidabilità e meritevolezza del soggetto (Cons. di Stato, sentenza n. 5313 del 17.11.2017).Avv. Claudia Piroddu, Diritto Penale

Ne consegue che, secondo consolidata giurisprudenza amministrativa, ogni elemento afferente la vita e il contesto sociale ed economico in cui è inserito il richiedente può essere assai utile ai fini della valutazione de qua, specie in presenza di un singolo e sporadico episodio criminoso, che di per sé considerato non può giustificare il diniego della licenza, in assenza di ulteriori fattori pregiudizievoli e sempre che ricorrano elementi positivi dimostrativi del concreto ravvedimento del soggetto (T.A.R. Torino, sentenza n. 1063 del 26.06.2015).

A questo riguardo, assumono particolare rilevanza gli elementi attuali della personalità del soggetto, nonché l’entità del fatto, la condotta successiva e il tempo trascorso rispetto all’epoca del reato senza che siano stati commessi ulteriori illeciti, posto che si tratta di circostanze che globalmente considerate sono espressive dell’essenza di pericolosità del soggetto (T.A.R. Piemonte, sentenza n. 84 del 10.01.2018).

In ultimo, a fronte di un provvedimento di revoca di licenza di porto d’armi, è possibile presentare ricorso dinnanzi all’autorità amministrativa competente per richiederne l’annullamento, evidenziando l’illogicità e la carenza di motivazione dello stesso.

Claudia Piroddu, Avvocato

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