I diritti dei disabili: tra normativa sovranazionale e novità legislative nazionali

La disabilità può essere definita come la condizione personale di chi, a causa di una o più menomazioni ovvero a causa di minorazioni fisiche e/o intellettuali, ha una ridotta capacità d’interazione con l’ambiente sociale circostante.

Detta condizione è, con tutta evidenza, causa di una ridotta autonomia nello svolgimento delle attività quotidiane e di partecipazione alla vita sociale al pari degli altri individui.

Per questo motivo è necessaria una tutela maggiore nei confronti di questa categoria da parte del legislatore e, in generale, da parte delle Istituzioni alle quali è affidato il compito di creare condizioni ottimali e rimuovere gli ostacoli che impediscono, di fatto, la libera determinazione degli individui.Avv. Eleonora Pintus, Diritto Internazionale e Diritto dell’Unione Europea

In questo articolo ci proponiamo di affrontare una breve disamina del fitto quadro normativo sulla tutela dei disabili, che assume forte rilevanza tanto sul piano della regolamentazione sovranazionale che nazionale, e delle sue recentissime evoluzioni.

Tra diritto internazionale e diritto dell’unione europea

In particolare, l’Unione europea ha iniziato a occuparsi di disabilità fin dalla seconda metà degli anni Settanta senza, tuttavia, adottare atti di carattere vincolante. Ciò in quanto i Trattati allora vigenti non prevedevano alcun trasferimento dei poteri relativi alla regolamentazione dei diritti dei disabili all’Unione Europea, restando, come tali, estranei al contesto normativo europeo.

È solo con l’entrata in vigore del Trattato di Amsterdam che la Comunità Europea (così chiamata all’epoca) ha acquisito il potere di intervenire in materia ed adottare misure dirette a combattere le discriminazioni  sulla base della disabilità (come previsto dall’articolo 19 TFUE).

Detto potere è venuto rafforzandosi nel 2009, con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona – che ha introdotto una modifica nella parte attinente la procedura legislativa necessaria ad adottare misure in materia di disabilità – e ancor più con la ratifica della “Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità” la quale ha spinto l’Ue ad includere la tutela e promozione dei diritti delle persone con disabilità tra le sue azioni prioritarie.

Detta Convenzione – ratificata dall’Unione ed entrata a far parte delle sue fonti normative con rango di fonte intermedia – è stata adottata il 13 dicembre 2006 dall’Assemblea generale dell’Onu la quale imputa la condizione di disabilità alla presenza nella società di barriere di carattere ambientale e sociale.

Essa, pertanto, impone agli Stati aderenti di tenere una condotta attiva atta ad eliminare tutti gli ostacoli che impediscono al disabile di vivere nella società in condizione paritarie.

I pilastri attorno ai quali ruota il testo della Convenzione sono infatti quelli di dignità, autonomia individuale, accessibilità, inclusione nella società, eguaglianza e accettazione della disabilità come parte della diversità umana; il fine è dunque quello di creare condizioni per la partecipazione del disabile alla vita sociale e dell’inclusione dello stesso in tutti i rapporti sociali, quale condizione necessaria per la salvaguardia del suo equilibrio fisico e psichico.

Ma quali sono le garanzie concretamente riconosciute al disabile nell’ambito dell’ordinamento interno?

La tutela del disabile nel diritto interno

Si deve alla normativa sovranazionale e, in particolare, alle direttive europee, il riconoscimento e l’affermazione dell’eguaglianza nei confronti degli individui disabili da parte del legislatore nazionale ed il riconoscimento di diritti fondamentali.

Tra questi, occorre senz’altro richiamare la direttiva dell’UE 2000/78/CE che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, recepita nell’ordinamento italiano con D.Lgs. 9 luglio 2003, n. 216, come corretto dal D.Lgs. 2 agosto 2003, n. 256.

Ancora, al fine di agevolare la mobilità del disabile, il legislatore europeo ha adottato vari regolamenti sui diritti dei passeggeri a mobilità ridotta sui principali mezzi di trasporto i quali, per natura stesso dell’atto, entrano a far parte direttamente dell’ordinamento nazionale.

Tuttavia, ancora oggi, sebbene a livello europeo siano state adottate norme dirette a ridurre ancor più le barriere della società che fanno da ostacolo alla piena integrazione degli individui affetti da disabilità, il legislatore nazionale non ha ancora provveduto a dar luogo alle attività necessarie al recepimento delle stesse: basti pensare alla direttiva n. 2102/2016 UE relativa all’accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici o, ancora alla direttiva del 17 aprile 2019 n. 882 sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi il cui termine di recepimento era previsto per lo scorso 28 giugno 2021.

La ricca normativa richiamata – la cui complessità meriterebbe un’analisi ancora più approfondita – suggerisce la necessità di un impegno costante e sinergico dell’UE e dei suoi Stati membri i quali sono chiamati a migliorare la situazione socioeconomica delle persone con disabilità, sulla base del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, sulla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e, altresì, in forza della sopra menzionata Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD) di cui l’Unione europea e tutti i suoi Stati membri sono parti contraenti.

Sorge allora spontaneo domandarsi in che modo lo Stato si stia adoperando al fine di garantire che tutte le persone con disabilità, indipendentemente dal sesso, dalla razza o dall’origine etnica, dalla religione o dalle convinzioni personali, dall’età o dall’orientamento sessuale, possano godere dei loro diritti umani, avere pari opportunità e parità di accesso alla società e all’economia, essere in grado di decidere come e con chi vivere, circolare liberamente nell’UE indipendentemente da limiti fisici e dalle loro esigenze di assistenza.

Il nuovo disegno di legge delega in materia di disabilità

A tal riguardo, giova sottolineare che proprio al fine di dare piena attuazione alla Convenzione Onu sui diritti dei disabili, oltre che al contenuto della Strategia sui diritti delle persone con disabilità 2021-2030 adottata dalla Commissione nel marzo 2021, il 27 ottobre 2021 il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge delega in materia di disabilità.

La riforma intende porre al centro la persona con le sue esigenze, le sue relazioni, un progetto di vita personalizzato e partecipato, come previsto e voluto dalla convenzione ONU  sui diritti delle persone con disabilità ratificata dallo Stato Italiano con la legge 3 marzo 2009 n.18, insieme al c.d. “Protocollo Opzionale” (cioè il Protocollo con cui si individuano le modalità di rilevazione e censura internazionale delle violazioni della Convenzione da parte di ciascuno Stato), facendo diventare la Convenzione vincolante e sottoponendo lo Stato italiano anche al controllo periodico del Comitato ONU sui diritti delle persone con disabilità rispetto all’effettiva esecuzione della Convenzione stessa.

Come da comunicato del Consiglio dei Ministri, il disegno di legge delega in materia di disabilità, che rientra tra le riforme e azioni chiave previste dal  Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), prevede un intervento nei seguenti settori:

  • definizioni della condizione di disabilità, riassetto e semplificazione della normativa di settore;
  • accertamento e certificazione della condizione di disabilità e revisione dei suoi processi valutativi;
  • valutazione multidimensionale della disabilità, progetto personalizzato e vita indipendente;
  • informatizzazione dei processi valutativi e di archiviazione;
  • riqualificazione dei servizi pubblici in materia di inclusione e accessibilità;
  • istituzione di un Garante nazionale delle disabilità.

Il DDL “recante delega in materia di disabilità” prevede perfino il potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali necessarie a sormontare le barriere burocratiche che si pongono come principale ostacolo fra il paziente e la fruizione dei servizi.

In tal senso, il Governo nell’ottica della semplificazione, è altresì delegato a predisporre procedimenti più snelli, trasparenti ed efficienti di riesame e di rivalutazione delle condizioni di disabilità.

Ecco perché è stata prevista altresì l’istituzione del Garante nazionale delle disabilità il quale dovrà occuparsi di raccogliere le istanze e fornire adeguata assistenza a tali soggetti qualora, ad esempio, subiscano violazioni dei propri diritti; in tali casi, dovrà formulare raccomandazioni e pareri alle amministrazioni interessate sulle segnalazioni raccolte, anche in relazione a specifiche situazioni e nei confronti di singoli enti.

Al fine di rimuovere ostacoli sociali e garantire una sostanziale eguaglianza fra tutti i cittadini, il Governo mira, dunque, a realizzare un’azione ad ampio spettro, ivi comprendendo la promozione di campagne di sensibilizzazione e di comunicazione, necessarie per rafforzare una cultura basata sulla tutela ed il rispetto dei diritti delle persone.Avv. Eleonora Pintus, Diritto Internazionale e Diritto dell’Unione Europea

Eleonora Pintus, Avvocato

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