In quali casi è prevista l’esenzione dal vaccino? Il caso Djokovic

La settimana scorsa ha destato molto scalpore la notizia, rilanciata da tutte le testate giornalistiche – sportive e non –, secondo cui il tennista serbo n.1 del ranking mondiale, Novak Djokovic, avrebbe partecipato agli Australian Open che inizieranno il prossimo 17 gennaio.

Sul punto è importante ricordare che, come precisato da Craig Tiley, CEO degli Australian Open, ogni atleta che arriva in Australia deve rispettare il protocollo deciso dagli organizzatori del torneo in accordo con il Governo nazionale e le autorità locali e, pertanto, deve essere vaccinato o deve aver presentato domanda per esenzione medica.

Ebbene, Nole Djokovic, noto per le sue posizioni no vax, ha ottenuto l’esenzione dal vaccino anti Covid19 a seguito di «un rigoroso processo di revisione che coinvolge due gruppi indipendenti e separati di esperti medici […] secondo protocolli equi e indipendenti», come chiarito dagli organizzatori della Tennis Australia.

La notizia, diventata un vero e proprio “caso”, ha acceso le polemiche nel mondo dello sport ed ha coinvolto anche autorevoli esponenti della comunità scientifica come il dott. Roberto Burioni, medico, professore di microbiologia e virologia all’università Vita-Salute San Raffaele, ed il dott. Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, che hanno rilasciato delle dichiarazioni piuttosto contrariate in relazione al comportamento tenuto dal tennista e dal gruppo di medici che avrebbe esaminato la sua domanda. 

Le ipotesi di esenzione dal vaccino

Ma al di là delle motivazioni di carattere personale che possono spingere ciascuno a scegliere di sottoporsi, o meno, alla vaccinazione, ci sono delle ragioni mediche che consentono di ottenere l’esenzione dal vaccino?
Sul punto è bene precisare che il Ministero della Salute, attraverso l’adozione di apposite circolari, ha regolamentato il rilascio di certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nei confronti di soggetti che per condizione medica non possono ricevere o completare la vaccinazione per ottenere la certificazione verde COVID-19, ovvero il cosiddetto
Green Pass. 

In particolare, la certificazione di esenzione viene rilasciata nel caso in cui la vaccinazione stessa venga omessa o differita per la presenza di specifiche condizioni cliniche documentate che la controindichino in maniera permanente o temporanea.Avv. Viola Zuddas, Civilista

Infatti, secondo quanto precisato dallo stesso Ministero della Salute, in via di prima approssimazione, la vaccinazione non deve essere somministrata quando il rischio che si manifestino delle reazioni avverse è maggiore dei vantaggi indotti dalla vaccinazione stessa. 

E’ evidente che tale valutazione, di competenza del medico, deve essere riferita allo specifico tipo di vaccino che si intende somministrare, in quanto la presenza di una controindicazione a quello specifico vaccino non esclude la possibilità che al paziente ne possano essere somministrati altri disponibili. 

Ad ogni modo, le persone che ottengono l’esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2 devono essere adeguatamente informate sulla necessità di continuare a rispettare le norme di precauzione previste dal Governo e, in particolare, utilizzare le mascherine, praticare il distanziamento sociale dalle persone non conviventi, evitare gli assembramenti e così via. 

Quali sono le modalità di rilascio delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2?

Come chiarito dallo stesso Ministero della Salute, le certificazioni di esenzione potranno essere rilasciate direttamente dai medici vaccinatori dei Servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai medici di Medicina Generale o pediatri di libera scelta dell’assistito che operano nell’ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale e che devono aver cura di archiviare la documentazione clinica del paziente. 

La certificazione deve essere rilasciata a titolo gratuito e deve contenere: 

  • i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita); 
  • la dicitura: “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2. Certificazione valida per consentire l’accesso ai servizi e attività di cui al comma 1, art. 3 del Decreto Legge 23 luglio 2021, n.105”; 
  • la data di fine di validità della certificazione; 
  • i dati relativi al Servizio vaccinale della Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale in cui il sanitario opera come vaccinatore COVID-19 (denominazione del Servizio – Regione);
  • il timbro e la firma del medico certificatore (anche digitale); 
  • il numero di iscrizione all’ordine o codice fiscale del medico certificatore. 
La posizione del Consiglio di Stato sulla verifica della regolarità del rilascio delle certificazioni di esenzione

Con la recentissima sentenza n.8454/2021, il Consiglio di Stato ha ribadito che il medico sia tenuto a documentare con rigore le specifiche condizioni cliniche del paziente dalle quali emergerebbe la necessità di esonerarlo dalla vaccinazione per la sussistenza del pericolo per la sua salute. 

L’attestazione delle “specifiche condizioni cliniche documentate” richieste dalla Legge, infatti, non consiste nella mera dichiarazione della loro esistenza “ab externo” ma impone che delle stesse sia dato effettivo riscontro nella certificazione unitamente al “pericolo per la salute” del paziente. 

Sul punto, il Consiglio di Stato ha poi evidenziato che, in caso contrario, verrebbe del tutto meno il potere di controllo da parte dell’Amministrazione, alla quale spetta, anzitutto, il potere/dovere di vagliare, quantomeno secondo un parametro minimo di attendibilità, la rispondenza della certificazione alla finalità per la quale è prevista. 

Come si è concluso “il caso” Djokovic

Quanto al tennista serbo, dopo le fortissime polemiche sollevate, il Governo australiano ha annullato il suo visto perché ritenuto non in regola con le norme anti covid previste nel Paese e l’ha posto in isolamento in un’apposita struttura di Melbourne in attesa della decisione sulla sua espulsione. 

Peraltro, il giudice del tribunale di Melbourne, che doveva pronunciarsi sull’appello proposto dal tennista contro il provvedimento di espulsione, ha dato ragione a Djokovic ed ha annullato la cancellazione del visto, condannando il Governo a pagare le spese legali e disponendo il rilascio immediato del giocatore e la restituzione del passaporto. 

La vicenda, però, non è finita qui. 

Infatti,  Christopher Tran, legale dell’esecutivo, ha sottolineato che il ministro dell’Immigrazione, Alex Hawke, starebbe considerando di usare i suoi poteri speciali per espellere comunque Djokovic dal Paese, impedendogli di farvi ritorno per i prossimi tre anni.  

Viola Zuddas, Avvocato

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