Con la sentenza n. 257/21, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge della Regione Sardegna 13 luglio 2020, n. 21, recante “Norme di interpretazione autentica del Piano paesaggistico regionale”, il cosiddetto “P.P.R.”, attraverso il quale la Regione aveva dato avvio ad iniziative unilaterali in ordine alla pianificazione del territorio sardo, interessandosi in particolare al tratto costiero dell’asse viario Sassari-Alghero ritenuto di preminente interesse per lo sviluppo economico dell’isola.
La vicenda prende le mosse dal ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri che, appunto, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1 della predetta Legge, eccependo che le iniziative assunte dalla Regione Sardegna – oltre a violare il principio di leale collaborazione tra Stato e Regione – eccederebbero «l’ambito della competenza statutaria della Regione autonoma della Sardegna» e contrasterebbero con gli artt. 3, 9, 117, commi primo – quest’ultimo in relazione all’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)-, e secondo, lettera s), della Costituzione.
Secondo l’Avvocatura Generale dello Stato, quindi, l’interpretazione data dalla Regione Sardegna sarebbe contrastante con il principio della leale collaborazione, che deve permeare i rapporti con lo Stato, e per di più potrebbe in concreto causare un allargamento delle maglie dei vincoli urbanistici e paesaggistici, consentendo edificazioni e incrementi volumetrici con grave danno per il territorio.
Cos’è il Piano Paesaggistico?
Prima di esaminare più accuratamente la vicenda, è opportuno fare chiarezza sul Piano Paesaggistico Regionale.
Ebbene, sul sito della Regione Sardegna (clicca il link per un approfondimento:sardegnaterritorio.it) si legge che il P.P.R. nasce per la difesa dell’ambiente e del territorio e consiste in un moderno quadro legislativo che guida e coordina la pianificazione e lo sviluppo sostenibile dell’isola partendo dalle sue coste.
Nello specifico, il P.P.R. persegue il fine di preservare, tutelare, valorizzare e tramandare alle generazioni future l’identità ambientale, storica, culturale e insediativa del territorio sardo; proteggere e tutelare il paesaggio culturale e naturale e la relativa biodiversità; assicurare la salvaguardia del territorio e promuoverne forme di sviluppo sostenibile al fine di conservarne e migliorarne le qualità.Avv. Viola Zuddas, Civilista
Affinché ciò avvenga nel modo migliore possibile, è imposta la pianificazione congiunta tra Regione e Ministero della cultura (“MiC”) per la tutela di alcuni beni ritenuti di interesse storico, culturale, archeologico e paesaggistico: in questo modo si dà attuazione a regole uniformi e condivise con il Governo centrale, sulla scorta del combinato disposto degli artt. 9 e 17 della Costituzione e del Codice dei beni culturali e del paesaggio.
La posizione del Governo
Per ciò che riguarda la vicenda in oggetto, è bene precisare che l’art. 1, comma 2, della legge reg. Sardegna n. 21 del 2020 si occupa specificamente della disciplina della fascia costiera (considerata bene paesaggistico vincolato), per la cui pianificazione è necessaria una stretta collaborazione tra Stato e Regione che si inserisce in un progetto più ampio di pianificazione congiunta dell’intero territorio sardo.
Secondo il Governo, la Regione avrebbe travalicato le proprie competenze statutarie, sottraendo unilateralmente alla copianficazione obbligatoria il tratto costiero dell’asse viario Sassari-Alghero che, come noto, riveste un ruolo strategico nel territorio insulare regionale, in quanto è a fortissima vocazione turistica.
Detto tratto, peraltro, è inserito in un contesto ritenuto di particolare fragilità paesaggistica e dunque rientra tra i beni individuati dal P.P.R. e sottoposti – proprio per la loro natura di “beni paesaggistici” – a tutela individuale e mirata.
Ebbene, in considerazione delle caratteristiche sopra richiamate, a parere del Governo, la Regione avrebbe anche sconfinato nella competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia della tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali, poiché avrebbe inteso disciplinare autonomamente – e, dunque, non in maniera condivisa – la pianificazione dell’asse viario Sassari-Alghero, con un generale abbassamento di tutela che sarebbe stato potenzialmente idoneo ad incidere in maniera significativamente negativa sulle prospettive di sviluppo e turismo davvero sostenibili.
La posizione della Regione
La Regione Sardegna, invece, ha respinto le censure mosse dal Governo muovendo da quella che viene definita “interpretazione autentica” della Legge Regionale.
In particolare, il legislatore regionale ha inteso sottrarre all’obbligo di pianificazione condivisa l’asse viario Sassari-Alghero sul presupposto che, attraverso la realizzazione di quattro corsie nello sviluppo geometrico del lotto n. 1, avrebbe creato «un’infrastruttura determinante per assicurare lo sviluppo sostenibile del territorio», dotata di «carattere strategico» e contraddistinta da «preminente interesse nazionale e regionale».
Nelle intenzioni della Regione, inoltre, tale infrastruttura sarebbe dovuta essere conforme alle pregresse valutazioni di impatto ambientale e autorizzazioni paesistico-ambientali e, pertanto, non avrebbe arrecato alcun nocumento al territorio.
Detti motivi, dunque, a parere della Regione sarebbero stati sufficienti per derogare alla disciplina del P.P.R. e per di più, data la loro importanza, le avrebbero consentito di esimersi dal coordinamento con il Governo.
La decisione della Corte Costituzionale
La Corte Costituzionale ha accolto il ricorso presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri, dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge della Regione Sardegna 13 luglio 2020, n. 21.
A giudizio della Corte, infatti, l’adeguamento unilaterale del P.P.R. da parte della Regione Sardegna è dissonante rispetto al percorso prefigurato dal legislatore statale e originariamente condiviso con la stessa Regione, poiché contravviene al principio di leale collaborazione, il cui rilievo è confermato dallo stesso legislatore nazionale come norma di riforma economico – sociale che vincola l’autonomia speciale.Avv. Viola Zuddas, Civilista
Ricorda, la Corte, che le intese intercorse tra Regione e Stato erano proprio volte ad un’adeguata tutela e valorizzazione del paesaggio, funzionale ad una più ampia ed efficace salvaguardia dell’ambiente che, necessariamente, richiede la copianificazione degli interventi sul territorio soprattutto (ma non solo) quando questi ricadano su beni di interesse paesaggistico e, perciò, vincolati.