Procedura di adesione all’Unione Europea: requisiti e condizioni

La lesione dell’integrità territoriale, della sovranità e dell’indipendenza dell’Ucraina entro i suoi confini riconosciuti a livello internazionale a seguito dell’aggressione militare della Federazione russa rappresenta una grave violazione del diritto internazionale e dei principi della Carta delle Nazioni Unite.

L’invasione del territorio ucraino, alla quale il mondo assiste attonito, inorridito dallo scenario bellico, distopico e anacronistico, che sta causando sofferenze e perdite di vite umane, costituisce un evidente rischio per la sicurezza e la stabilità europea e mondiale.

In questo contesto, sono sempre più pressanti le istanze di Stati terzi vicini ai confini europei che, a partire dalla stessa Ucraina, chiedono di entrare a far parte dell’Unione Europea.

Ed infatti, alla domanda di adesione firmata e trasmessa dal Presidente ucraino Zelensky che chiede la “adesione immediata attraverso una nuova procedura speciale”, hanno fatto eco anche gli Stati della Moldavia e Georgia.

Ma il processo di adesione all’Unione Europea è davvero così semplice?

Prima di rispondere a questa domanda, è opportuno fare una doverosa e necessaria premessa: i Trattati istitutivi non prevedono procedure speciali di adesione.Avv. Eleonora Pintus, Diritto dell’Unione Europea

La procedura di adesione all’Unione Europea: iter in tre fasi

Il Trattato dell’Unione Europea prevede un’unica procedura di adesione all’Unione che, per complessità, richiede una gestione di lunga durata.

Per brevità, possiamo riassumere questa articolata procedura in tre semplici fasi: domanda di adesione e valutazione; negoziazione e accordo di adesione; ratifica dell’accordo di adesione.

Anzitutto, è bene evidenziare che la base giuridica della procedura di adesione è l’articolo 49 del Trattato dell’Unione Europea, il quale precisa che ogni Stato Europeo che rispetti e promuova i valori su cui si fonda l’Unione di cui all’articolo 2 del Trattato -ossia il rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza, dello Stato di diritto e dei diritti umani –può domandare di diventare membro dell’Unione.

Il paese che intende aderire all’UE deve sottoporre la sua candidatura al Consiglio, il quale dovrà pronunciarsi all’unanimità previa consultazione della Commissione e del Parlamento europeo che si esprime a maggioranza dei suoi membri.

In questa prima fase, le istituzioni coinvolte dovranno valutare se lo Stato candidato soddisfi o meno determinati criteri di adesione, meglio noti come “criteri di Copenaghen”, e così definiti perché stabiliti in occasione del Consiglio europeo di Copenaghen nel 1993 e rafforzati in sede del Consiglio europeo di Madrid nel 1995.

Tali criteri sono:

  • la presenza di istituzioni stabili a garanzia della democrazia, dello Stato di diritto, dei diritti umani, del rispetto e della tutela delle minoranze;
  • un’economia di mercato affidabile e capace di far fronte alle forze del mercato e alla pressione concorrenziale all’interno dell’Unione;
  • la capacità di accettare gli obblighi derivanti dall’adesione, e in particolare la capacità di attuare efficacemente il corpo del diritto dell’Unione (l’acquis communautaire), nonché l’adesione agli obiettivi dell’unione politica, economica e monetaria.

Superato il vaglio iniziale, dopo che tutti gli Stati membri hanno raggiunto un accordo unanime, se la Commissione dà parere positivo, il Consiglio europeo avvia i negoziati di adesione che riguardano le condizioni in base alle quali il Paese candidato sarà ammesso nell’Unione.

Quando i negoziati su tutti i settori sono completati, si avvia la terza ed ultima fase della procedura che consiste nella redazione di un accordo di adesione contenente le condizioni e gli adattamenti dei trattati su cui è fondata l’Unione.

Tale trattato, previo consenso del Parlamento europeo e l’approvazione unanime del Consiglio, dovrà infine essere firmato e ratificato –cioè trasposto all’interno dell’ordinamento nazionale secondo quanto previsto dalla normativa costituzionale vigente –da tutti gli Stati membri dell’Unione e dal Paese candidato.

Come si può facilmente notare, la procedura di adesione è particolarmente complessa: da un lato, infatti, lo stato candidato deve soddisfare i criteri di adesione particolarmente stringenti e, dall’altro, è necessario superare il vaglio unanime degli Stati membri dell’Unione, oltre che degli altri attori coinvolti nel processo decisionale.

Ad oggi, dunque, l’unica strada percorribile per entrare a far parte dell’Unione è quella tracciata dall’articolo 49 del Trattato dell’Unione Europea.

L’inserimento di una nuova procedura di adesione implicherebbe l’attivazione della procedura di modifica dei Trattati istitutivi stessi che, data la sua particolare complessità, non rappresenta certamente la soluzione per rispondere positivamente alle attuali esigenze di celerità ed eccezionalità dettate dal conflitto in corso.

Eleonora Pintus, Avvocato

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