Il rimborso delle spese legali per chi è stato assolto nel processo penale

Con decreto del 20 dicembre 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 20 gennaio 2022, il Ministero della Giustizia ha introdotto i criteri e le modalità di erogazione del Fondo per il rimborso delle spese legali sostenute dagli imputati assolti, previsto nella Legge di bilancio per il 2021. 

Con l’approvazione della Legge di bilancio, infatti, è stato istituito un apposito Fondo, con dotazione annua pari a 8 milioni di euro, a decorrere dal 1 gennaio 2021. 

Per poter ottenere il rimborso, almeno parziale, delle spese legali è necessario il possesso di tutti i requisiti stringenti previsti nel decreto attuativo. 

Vediamo di cosa si tratta. 

Innanzi tutto, è necessario che la sentenza penale sia divenuta irrevocabile successivamente alla data del 1 gennaio 2021, con la conseguenza che qualora la sentenza sia passata in giudicato in data anteriore, l’ammissione al beneficio resta preclusa.  

Occorre precisare, inoltre, che il rimborso spetta esclusivamente agli imputati che siano stati assolti con “formula piena”, ovvero con una delle formule assolutorie di seguito indicate: perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. 

La norma chiarisce, inoltre, che non è possibile ottenere il rimborso nel caso in cui l’imputato abbia ottenuto un’assoluzione parziale, cioè nel caso in cui gli siano stati contestati più reati e per alcuni di essi ha ottenuto una pronuncia assolutoria nei limiti anzi detti, mentre per altri ha subito una condanna. 

Si esclude, altresì, l’ipotesi in cui il reato è stato dichiarato estinto per intervenuta prescrizione o per amnistia o nel caso in cui il reato è stato depenalizzato. 

Il rimborso può essere richiesto con riferimento alle somme effettivamente corrisposte dall’imputato al proprio difensore, quindi, con esclusione del soggetto che nel procedimento penale abbia beneficiato del patrocinio a spese dello stato, nonché qualora abbia ottenuto la condanna del querelante alla rifusione delle spese di lite ed, infine, quando il medesimo abbia diritto al rimborso delle spese legali da parte dell’Ente da cui dipende o presta servizio. 

Ad ogni modo, è previsto un limite massimo dell’importo rimborsabile, fissato dalla norma nella somma di euro 10.500 –esentasse, che, pertanto, non concorre alla formazione del reddito- per ciascun procedimento penale. 

In caso di ammissione della domanda e comunque entro i limiti delle risorse assegnate, il predetto importo viene corrisposto direttamente all’imputato non in un’unica soluzione, ma ripartito in tre quote annuali di pari importo, erogate a partire dall’anno successivo a quello in cui la sentenza di assoluzione è divenuta irrevocabile. 

Come richiedere il rimborso delle spese legali?

Una volta verificata la sussistenza dei requisiti poc’anzi menzionati, occorre presentare la domanda di rimborso sulla piattaforma telematica del Ministero della Giustizia, mediante credenziali SPID. 

A tal fine, ai sensi dell’art. 3 del Decreto attuativo, è necessario indicare: 

  • i dati anagrafici e il codice fiscale dell’imputato assolto, ove diversi dal richiedente; 
  • l’ufficio giudiziario che ha pronunciato la decisione divenuta irrevocabile, la data della sentenza, la data di irrevocabilità,  il numero del registro notizie di reato e il numero del registro generale dell’ufficio gip/gup o del dibattimento che ha emesso la sentenza; 
  • le formule con le quali l’imputato è stato assolto;  
  • la durata complessiva del processo, calcolata dalla richiesta di rinvio a giudizio fino alla data di irrevocabilità della sentenza; 
  • il grado di giudizio nel quale è stata emessa la sentenza, specificando se la sentenza è stata emessa in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione; 
  • l’importo complessivo delle spese legali per le quali è chiesto il rimborso. 

A tale ultimo riguardo, è necessario che le spese legali siano state corrisposte al difensore mediante bonifico bancario, a seguito di emissione di parcella vidimata dal Consiglio dell’Ordine di appartenenza, corredate di apposite fatture, trattandosi di documentazione che dovrà essere allegata all’istanza di accesso al Fondo.  

L’istanza così compilata dovrà essere presentata entro e non oltre il 31 marzo dell’anno successivo a quello in corso alla data di irrevocabilità delle sentenza di assoluzione, pena la irricevibilità della domanda stessa. 

Tuttavia, per le sentenze divenute irrevocabili nel 2021, le domande potranno essere presentate a partire dal 1 marzo 2022 e fino al 30 giugno 2022. 

La norma individua, infine, dei criteri di preferenza relativi alle istanze pervenute. 

Infatti, verrà data precedenza alle istanza relative ad imputato assolto in via definitiva con sentenza della Corte di Cassazione, ovvero dal giudice del rinvio o comunque all’esito di un processo durato oltre otto anni, a seguire le istanze relative a sentenze pronunciate dal giudice di appello o comunque all’esito di un processo durato più di cinque anni e fino a otto anni, ed, infine, a quelle relative a sentenze pronunciate dal giudice di primo grado o comunque all’esito di un processo durato fino a cinque anni. 

Inoltre, nell’ambito di ciascun gruppo verrà data preferenza alle istanze relative ai processi più lunghi e a parità di durata a quelle con più imputati con reddito inferiore. 

Il Ministero effettuerà una verifica circa la corrispondenza dei dati dichiarati e, dopo aver esaminato le istanze, approverà un elenco definitivo, indicato per ciascuna l’importo rimborsabile. 

Il predetto elenco verrà pubblicato nel sito ministeriale e verrà emesso mandato di pagamento nel successivo termine di 15 giorni. 

Claudia Piroddu, Avvocato

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