Stupefacenti: cosa si intende con l’espressione “droga parlata”?

La disciplina in materia di stupefacenti è contenuta nel D.P.R. n. 309/90, che nell’art. 73, co. 1, punisce chiunque “coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope”, tra quelle compiutamente elencate in un’apposita tabella.     

Come si evidenzia dalla mera lettura della norma, ciò che consente di attribuire rilevanza penale alle molteplici condotte elencate riguarda proprio la necessaria individuazione della tipologia di sostanza, oggetto materiale dell’attività posta in essere. 

Tra l’altro, ai fini della sussistenza del reato e dello stesso giudizio penale, ad assumere rilievo non è soltanto, come detto, la classificazione della sostanza, ma altresì anche la quantità della stessa, quale elemento decisivo per stabilire la maggiore o minore “gravità” della condotta contestata.  

Ne consegue che, qualora nel corso dell’attività di indagine, pur a fronte dello svolgimento di attività di intercettazione telefonica o ambientale, la sostanza stupefacente oggetto della presunta attività di cessione e/o traffico illecito non venga rinvenuta da parte degli inquirenti, risulta particolarmente difficile l’accertamento della responsabilità penale in capo all’autore delle predette condotte.   

Per descrivere tutti i casi in cui gli indizi a carico del soggetto consistono nelle sole conversazioni intercettate –peraltro, sovente caratterizzate dall’utilizzo di linguaggio criptico, dalle quali può solo ipotizzarsi il coinvolgimento in una delle attività menzionate nel Testo Unico in materia di stupefacenti- senza che, tuttavia, venga sequestrata alcuna sostanza stupefacente, viene comunemente utilizzata l’espressione “droga parlata”.Avv. Claudia Piroddu, Penalista

Si tratta, quindi, di fattispecie in cui, pur in presenza di numerose conversazioni intercettate, non vi siano in concreto riscontri con riferimento al sequestro dello stupefacente, all’identificazione degli acquirenti finali, alle eventuali testimonianze, ai luoghi in cui viene detenuta la sostanza, ai trasporti della stessa, nonché in merito alle somme oggetto di transazione (si veda Cass. pen., sent. n. 11655/2015). 

Sotto il profilo probatorio, tali ipotesi sono accomunate dalla medesima problematica, ovvero: è possibile giungere all’affermazione della penale responsabilità per il reato di cessione di stupefacenti solo sulla base delle mere intercettazioni telefoniche, in cui, per giunta, non si fa nemmeno un chiaro riferimento alla compravendita dello stupefacente? 

In ottica difensiva, la problematica non è certo di poco conto, anche alla luce del fatto che nei processi di cd. “droga parlata”, il linguaggio utilizzato nelle conversazioni oggetto di captazione è spesso poco chiaro, ambiguo e difficilmente decifrabile, al punto tale da lasciare notevole spazio per una ricostruzione alternativa delle vicende oggetto di imputazione.    

Invero, spesso gli interlocutori non menzionano mai lo stupefacente, ma utilizzano altre espressioni (ad esempio, si parla di “formaggio”, “torte”, “olio”, “fiori”, “piastrelle” etc.), così pure non vi è una chiara indicazione dei quantitativi ceduti o acquistati e, talvolta, nemmeno del prezzo. 

Pertanto, al fine di dirimere la questione, si è delineato un orientamento giurisprudenziale piuttosto rigoroso in tema di valutazione della prova, laddove non è ammessa alcuna motivazione del dato probatorio che risulti “sbrigativa” (si veda Cass. pen., sent. n. 38341/2020), poiché la valutazione delle dichiarazioni emerse nel corso dell’attività di intercettazione deve connotarsi da un “rigore logico-argomentativo assoluto, assistito da un alto grado di credibilità razionale” (si veda Cass. pen., sent. n. 15616/2021).  

Le soluzioni prospettate

Con la recente sentenza n. 32426 del 2022, la Corte di Cassazione ha affrontato proprio il caso di un soggetto che ha intrattenuto per un certo periodo di tempo diversi colloqui telefonici, volti alla consegna di beni -mai espressamente indicati, sia nella tipologia, che nel quantitativo- con altro soggetto affiliato ad un’organizzazione dedita al traffico internazionale di eroina. 

In base a quanto detto finora, non vi è alcun dubbio che tale fattispecie, laddove l’attività di indagine non è culminata con il sequestro dello stupefacente asseritamente oggetto di compravendita, rientra appieno nell’ambito della cd. “droga parlata”. 

Nel caso di specie, sia il giudice di primo grado che la Corte di Appello sono giunti all’affermazione della penale responsabilità dell’imputato a titolo di concorso nella cessione di diversi e imprecisati quantitativi di eroina e altro stupefacente. 

Nel confermare la sentenza impugnata, la Corte di Cassazione ha dato risalto a due elementi, ovvero: 

  1. il tenore volutamente criptico delle conversazioni captate, nella misura in cui, qualora si trattasse di una normale compravendita di merce lecita, non vi sarebbe alcun motivo per utilizzare un linguaggio ambiguo;
  2. i rapporti personali tra l’imputato e l’interlocutore, quale soggetto appartenente ad un’associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacente, peraltro, già giudicato per altri reati sempre in materia di stupefacenti.

Prendendo le mosse dal caso concretamente analizzato, giova sottolineare che per poter ritenere un soggetto responsabile di un reato è necessario che le prove raccolte nel giudizio consentano di dimostrare, al di là del ragionevole dubbio, la partecipazione del medesimo al traffico dello stupefacente.  

In altri termini, sotto il profilo logico, è necessario che gli elementi indiziari complessivamente valutati, nel rispetto dei criteri indicati nell’art. 192 c.p.p. (gravità, precisione e concordanza), conducano ad escludere qualsiasi lettura alternativa e altrettanto credibile dei fatti oggetto di contestazione, rispetto all’ipotesi formulata dalla pubblica accusa (si veda, Cass. pen., sent. n. 50905/2011).Avv. Claudia Piroddu, Penalista

A tale specifico riguardo e a seconda del caso di volta in volta prospettato, possono essere diversi gli elementi che consentono, anche in assenza di ulteriori riscontri, ma sulla base delle mere intercettazioni telefoniche, di ritenere che un soggetto abbia posto in essere attività di traffico illegale di stupefacenti.  

In tema di “droga parlata”, infatti, occorre valutare nel complesso il tenore dei dialoghi, specie nel caso in cui, tenuto conto del contesto ambientale e dei rapporti tra gli interlocutori, l’espressione criptica non abbia alcun senso logico nel contesto espressivo in cui viene utilizzata, tale cioè da far ritenere che il termine in uso venga in realtà adoperato per indicare dell’altro. 

Particolare risalto viene, inoltre, riconosciuto alle modalità della compravendita (prezzo, valore della merce, quantitativo, suddivisione del “carico”) del trasporto, nonché della cura adoperata per eludere eventuali controlli da parte delle forze dell’ordine (si veda, Cass. pen., sent. n. 50995/2013).     

In conclusione, ogni qual volta all’esito delle indagini e, nella specie tenuto conto del tenore delle conversazioni intercettate, persista l’incertezza sulla tipologia, sulla quantità e qualità della sostanza o, più genericamente, della “merce” oggetto di scambio, in mancanza di una motivazione adeguata e rigorosa da parte del giudice, non sarà possibile giungere ad una sentenza di condanna (si veda, Cass. pen., sent. n. 11655/2016).  

Avv. Claudia Piroddu

 

 

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