L’impugnazione dell’atto impositivo equivale ad accettazione implicita dell’eredità

Indice:
1. Il caso
2. La massima
3. Il principio di diritto

1. Il caso

Gli eredi di X e Y impugnavano l’avviso di rettifica, relativo all’anno 1982, con il quale l’Amministrazione aveva recuperato a tassazione corrispettivi non contabilizzati e I.V.A.

In primo grado la Commissione Tributaria Provinciale rigettava le domande di parte ricorrente e avverso tale sentenza i contribuenti proponevano impugnazione, depositando, in corso di causa, apposita memoria alla quale allegavano l’intervenuta rinuncia all’eredità a mezzo atto notarile del 1985.
La Commissione Tributaria Regionale accoglieva l’appello, rilevando che chi rinuncia all’eredità è da considerarsi come se non fosse mai stato chiamato a rispondere delle situazioni giuridiche ad essa connesse.

L’impugnazione dell’atto impositivo equivale ad accettazione implicita dell’eredità, così rendendo inefficace il successivo atto formale di rinuncia alla stessa. (Cass. Civ., sez. Tributaria, ordinanza 29 ottobre 2020, n. 23989).”Avv. Francesco Sanna, Civilista e Tributarista

2. La massima

L’Agenzia delle Entrate adiva la Corte di Cassazione, la quale ha stabilito che «qualora i chiamati all’eredità abbiano ricevuto ed accettato la notifica di una citazione o di un ricorso per debiti del de cuius o si siano costituiti eccependo la propria carenza di legittimazione, non siano configurabili ipotesi di accettazione tacita dell’eredità, trattandosi di atti pienamente compatibili con la volontà di non accettare l’eredità (Cass., sez. 3, 3/08/2000, n. 10197). Qualora, invece, i chiamati all’eredità, come nel caso di specie, abbiano impugnato un atto di accertamento emesso nei loro confronti in qualità di eredi dell’originario debitore, senza contestare l’assunzione di tale qualità e, quindi, il difetto di titolarità passiva della pretesa, ma censurando nel merito l’accertamento compiuto dall’Amministrazione finanziaria, deve ritenersi che essi abbiano posto in essere un’attività che non è altrimenti giustificabile se non con la veste di erede …» (Cass. Civ., sez. Tributaria, ord. 29 ottobre 2020 n. 23989)

3. Il principio di diritto

Ciò premesso in fatto, devesi evidenziare come attraverso tale pronuncia la Suprema Corte di Cassazione abbia fornito una linea interpretativa chiara da adottare in fattispecie di tal fatta, tutt’altro che rare e, quindi, di particolare interesse sia per gli operatori del diritto che per i contribuenti che si trovano o si troveranno ad affrontare una situazione analoga a quella in commento.

A seguito del decesso del contribuente titolare della posizione tributaria, sono stati notificati degli avvisi di accertamento agli eredi, i quali hanno impugnato nel merito la pretesa tributaria e solo in seconda battuta hanno eccepito l’intervenuta espressa rinuncia all’eredità.

Pertanto, il Supremo Collegio, pur ammettendo l’efficacia retroattiva dell’atto di rinuncia all’eredità ed affermando che l’accettazione dell’eredità è presupposto indefettibile perché si possa rispondere dei debiti ereditari, ha osservato come tale esclusione ad essere chiamato a rispondere dei debiti del de cuius operi purchè l’erede non abbia posto in essere comportamenti dai quali si possa desumere un’accettazione implicita dell’eredità; come avvenuto nel caso in analisi.

Difatti, l’Amministrazione ha dedotto l’irrilevanza della rinuncia all’eredità, in quanto intervenuta in momento successivo alla proposizione dell’impugnazione dell’atto impositivo dinanzi alla Commissione Tributaria, costituendo l’impugnazione comportamento che presuppone necessariamente la volontà di accettare e, comunque, di porre in essere un contegno che non si avrebbe il diritto di porre in essere se non in qualità di erede.

Francesco Sanna, Avvocato

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