Responsabilità medica e COVID-19 • Parte 2

I possibili contenziosi da COVID-19:

1) La responsabilità delle strutture sanitarie per carenza organizzativa

In tale fattispecie potrebbero rientrare le pretese di coloro che ritengono di aver subito un danno derivante dalla mancata o tardiva ospedalizzazione nei reparti di terapia intensiva a causa dell’eccessivo affollamento dovuto alla presenza dei malati di COVID-19, così vedendosi pregiudicata la possibilità di una guarigione.

Pare evidente che tali casi siano figli di problematiche di tipo organizzativo e non rientrino nella “classica” casistica della colpa medica intesa come imprudenza, negligenza e imperizia dei sanitari.

Pertanto, al fine di verificare la sussistenza o meno della responsabilità della struttura sanitaria in presenza di un caso di tal fatta dovrà essere analizzata la normativa vigente in materia.

Tuttavia, sul punto la disciplina specialistica nulla dice.

Di converso, la dottrina si è occupata della tematica inerente la responsabilità della struttura sanitaria per carenze di tipo organizzativo-gestionale, basando i propri ragionamenti sul rischio inerente all’organizzazione di servizi di cura e assistenza alla salute delle persone.

Nonostante il fatto che la norma di riferimento sia l’art. 1218 c.c. (responsabilità contrattuale), l’onere di provare l’impossibilità della prestazione in capo al debitore/ospedale per fatto a lui non imputabile configurerebbe una vera e propria figura di responsabilità oggettiva gravante sulla struttura sanitaria per non essersi dotata di una organizzazione oggettivamente adeguata.

La configurabilità o meno di tale responsabilità deve passare necessariamente attraverso la verifica della prevedibilità del rischio che ha determinato la situazione di emergenza sanitaria. Quindi, dovrebbe essere svolta una indagine approfondita per appurare se, quando si è parlato per la prima volta di coronavirus in Cina, potevano prevedersi i risvolti drammatici che poi si sono concretizzati e che, quindi, potrebbero giustificare l’applicazione di una responsabilità di tipo oggettivo.

Sul punto, pare doveroso ricordare che già nel gennaio 2020 era all’ordine del giorno la discussione e l’approvazione del “Piano nazionale di preparazione e risposta ad una pandemia influenzale”, sia a livello ministeriale che regionale, il quale prevedeva misure rigide e decise per limitare e contenere la trasmissione delle infezioni in comunità. Quindi, in un eventuale contenzioso, il danneggiato potrebbe far leva sull’argomento della non imprevedibilità del rischio e sulla conseguente sussistenza della responsabilità sanitaria. Qualora, invece si ritenesse di applicare la norma sullo stato di necessità, escludendo dal campo le regole della responsabilità civile, residuerebbe il beneficio del riconoscimento di un’indennità ‹‹la cui misura è rimessa all’equo apprezzamento del giudice››.

In sostanza, in luogo del risarcimento da ordinaria responsabilità della struttura sanitaria sarebbe erogato un indennizzo da parte dello Stato: in coerenza con i doveri di solidarietà sociale costituzionalmente garantiti ex art. 2 Cost.

2) I danni richiesti dagli eredi del personale sanitario

Altra situazione che pare potersi concretizzare è quella riferita al risarcimento richiesto dagli eredi dei cosiddetti “eroi” del coronavirus che nell’adempimento dei propri doveri professionali hanno perso la vita o hanno riportato lesioni personali.

Tale richiesta troverebbe fondamento nel fatto che la struttura sanitaria, e più in generale il Servizio Sanitario Nazionale, non avendo dotato il personale medico e quello paramedico degli opportuni strumenti di prevenzione e protezione, incorrerebbe in responsabilità per quanto a questi occorso.

Anche tale ipotesi presenta aspetti di similitudine con quella trattata al punto 1) del presente articolo, stante la straordinarietà ed eccezionalità della situazione venutasi a creare che non ha permesso a chi di dovere (strutture e Ministero) di dotare di un numero sufficiente e adeguato di strumenti di protezione il personale sanitario.

Tuttavia, devesi evidenziare che la maggior parte dei decessi del personale sanitario ha colpito i medici di base (abbandonati dalle istituzioni e lasciati senza approvvigionamento di strumenti elementari di protezione, senza istruzioni o linee guida per segnalare e trattare i casi sospetti), categoria riguardo alla quale una valutazione molto condivisa sottolinea gli errori compiuti nell’ultimo decennio dalla politica sanitaria. Soprattutto, pare meritevole di censura il loro sostanziale ridimensionamento nell’operare come primo intervento, lasciando così alle strutture ospedaliere il ruolo centrale di tutta l’organizzazione sanitaria, con tutte le deficienze che si sono palesate nell’affrontare la crisi pandemica che ha colpito l’intera Italia, oltre a tutto il mondo.

Alla luce delle superiori considerazioni, in questo caso, l’imprevedibilità e l’eccezionalità della situazione non pare essere un criterio convincente per escludere la responsabilità della struttura sanitaria: così determinandosi una responsabilità medica che in questa situazione sembra difficilmente contestabile.

Anche in questo caso gli organi giudicanti potrebbero forse non ritenere applicabili i comuni rimedi risarcitori e prevedere, alla stessa stregua di quanto indicato nella fattispecie di cui al punto 1), che ai familiari del personale medico e paramedico che abbiano perso la vita o abbiano in ogni caso riportato lesioni spetti una indennità calcolata all’esterno del perimetro della responsabilità civile.

3) I danni pretesi dai familiari delle persone decedute in RSA

Altra fattispecie che potrebbe essere oggetto di controversie e conseguenti responsabilità da colpa medica è quella che ha coinvolto le persone ospiti delle RSA, le quali, essendo per definizione soggetti più fragili dei normali degenti, richiedono particolari cure e più in generale un protocollo maggiormente stringente e plasmato sulla loro condizione di soggetti “deboli”.

In merito alla sussistenza di profili di responsabilità si possono riscontrare, da un lato, argomenti legati alla carenza organizzativa, e, dall’altro lato, l’esistenza di una vera e propria colpa specifica per imprudenza e/o negligenza, sostanziatasi nell’aver accolto all’interno delle RSA pazienti anziani contagiati non gravi che hanno contagio a loro volta altri soggetti, poi deceduti.

Questa decisione, all’evidenza imprudente, è stata all’origine di tantissimi decessi.

Ragion per cui la fondatezza di una responsabilità medica in fattispecie di tal fatta pare indiscutibile: così da determinare in capo ai danneggiati il diritto a vedersi riconosciuti un risarcimento “pieno” e non solo di natura indennitaria, come nei casi finora analizzati.

4) Le istanze risarcitorie avanzate dai malati ordinari ai quali è stato precluso ritardato un trattamento sanitario a causa dell’affollamento della struttura di malati Covid-19

La casistica in esame comprende tutte quelle fattispecie non rientranti nelle precedenti e, pertanto, residuali.

In sostanza, questa comprenderebbe tutti quei soggetti affetti da patologie diverse dal Covid-19, ai quali per la situazione di affollamento e di emergenza sanitaria è stato negato o rimandato il trattamento sanitario di cui abbisognavano.

Nella casistica in questione, ancor più che nelle prime due affrontate, vengono in discussione profili intrinsecamente collegati alla carenza organizzativa della struttura che sopraffatta dall’urgenza della pandemia ha finito per trascurare gli altri pazienti anch’essi bisognosi di trattamenti sanitari.

Il potenziale attore di una controversia, rientrante nel perimetro delineato, è un paziente comune, non affetto da coronavirus che potrebbe lamentare un peggioramento delle proprie condizioni di salute per essere stato “trascurato” a causa dell’onda emergenziale.

In questo caso, si evidenzia che il difetto organizzativo – stimato come imprevedibile nel secondo caso affrontato – si presenta viceversa come altamente prevedibile, poiché non può ritenersi ammissibile che una struttura sanitaria svolga la gran parte della propria attività solo a vantaggio di una particolare classe di pazienti, non essendo in grado di proteggere il diritto alle cure di tutti, così come costituzionalmente sancito. (https://giustiziacivile.com/danno-e-responsabilita/articoli/la-responsabilita-sanitaria-e-i-possibili-contenziosi-da-covid – La responsabilità sanitaria e i possibili contenziosi da Covid, di Giulio Ponzanelli).

Francesco Sanna, Avvocato

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