Diritto d’autore e fotografia
Il diritto d’autore consiste in una serie di tutele di carattere morale e patrimoniale per l’autore di opere creative, aventi il carattere di originalità e novità.
I diritti morali sono perpetui e irrinunciabili, salvo alcune eccezioni, mentre quelli patrimoniali sono limitati nel tempo e se ne può disporre. In generale questi ultimi durano quanto la vita dell’autore e fino a 70 anni dopo la sua morte (oppure 20 anni dalla creazione dell’opera come vedremo in seguito).
Questa distinzione ci permette di separare la figura in esame dal copyright, che è un istituto differente in quanto relativo all’aspetto solamente economico e che nasce a seguito di specifico deposito. Il diritto d’autore invece si acquista con la creazione dell’opera.
Nel nostro ordinamento, le fonti principali che disciplinano il diritto d’autore sono la legge 633/41 e il libro V titolo IX del Codice Civile, mentre a livello europeo sono state emanate nel tempo diverse direttive.
Con specifico riferimento alle fotografie, la legge sul diritto d’autore le identifica all’art.2 e separa quelle aventi carattere creativo da quelle non aventi carattere creativo, ossia opere fotografiche e semplici fotografie. Questa distinzione è importante perché è proprio l’aspetto della creatività che genera le piene tutele previste dalla legge, per cui non sono previsti depositi o altri formalismi.Massimo Serra,Fotografo
Nel caso in cui l’opera non raggiunga un certo grado di creatività è comunque prevista una tutela minima, consistente nel diritto esclusivo di diffondere e riprodurre le immagini per 20 anni dalla loro creazione, purché la foto non abbia mera valenza documentativa (come la foto di un cantiere) e siano riportati il nome dell’autore (o in caso foto di opere d’arte, dell’autore della stessa) e l’anno di esecuzione dello scatto (anche nei metadata, in caso di file digitali).
Per riassumere, possiamo individuare quindi 3 categorie:
- opere fotografiche, tutelate per tutta la vita dell’autore e fino a 70 dopo la sua morte;
- fotografie semplici, tutelate per 20 anni dalla loro creazione;
- riproduzioni fotografiche, prive di tutela.
Va segnalato che definire con certezza quando sia presente o meno l’aspetto della creatività non è semplice e tale identificazione è demandata al giudice.
Ad ogni modo, possiamo affermare che in via generale è vietato utilizzare un’immagine altrui a meno che non abbiamo ricevuto esplicita autorizzazione dall’autore (sia per le opere fotografiche che per le semplici fotografie) e senza citarne la paternità. Fanno eccezione le finalità didattiche e di cronaca purché non a scopo di lucro, ma anche qui non esistono linee definite precisamente dalla legge e saranno i giudici a formare il diritto in su tali questioni. È sempre previsto un equo compenso per il fotografo se noto.
In questo scenario occorrerà analizzare gli specifici profili per evidenziare la lesione dei diritti morali e patrimoniali.
Il rapido avanzamento delle tecnologie e la celerità con cui le opere possono circolare oggi, in maniera spesso indiscriminata, pongono nuovi e sempre più complessi problemi di tutela. La legge sul diritto d’autore trova difficile applicazione online ed è spesso il formante giurisprudenziale a tracciare il terreno su cui muoversi.
È capitato a chiunque di scaricare delle fotografie disponibili online e questo può configurare un illecito. Internet è neutro rispetto al contenuto veicolato, il quale può essere protetto dal diritto d’autore. Qualora decidessimo di utilizzare un’immagine reperita sul web senza apposita licenza, potremmo ricevere un semplice invito a rimuovere l’immagine, salvo che l’autore ritenga di aver subito un danno economico inteso come mancato guadagno. L’autore potrebbe però lamentare anche un danno morale nel caso in cui il nostro utilizzo fosse contrario ai suoi principi e valori.
La condivisione di qualsiasi fotografia sui social network od in genere nel web è da considerarsi lecita quando sia possibile risalire all’autore, nonché alla data e all’eventuale titolo o nome dell’opera fotografica. La stessa pubblicazione sui social da parte dell’autore è infatti espressione manifesta di tale volontà di condivisione e allo stesso tempo rappresenta una presunzione grave, precisa e concordante della titolarità dei diritti fotografici legati all’opera pubblicata (Trib. Roma sent n. 12076/2015).Massimo Serra,Fotografo
Il diritto d’autore si applica anche sulle immagini elaborate, finché l’originale resta riconoscibile. Per poter pubblicare online un’immagine senza alcuna conseguenza occorre accertare, confrontando direttamente le immagini, che nell’elaborazione non sia in alcun modo riconoscibile l’originale oppure serve un diritto di utilizzo con il consenso della modifica all’originale.
Facendo un esempio possiamo dire che il diritto d’autore è violato e sarà possibile ricorrere per vie legali quando venga pubblicata una nostra foto di paesaggio su una rivista o un giornale senza autorizzazione, anche se sprovvista di logo o firma e pubblicata online.
Diverso è il caso in cui la nostra fotografia sia pubblicata su alcuni meta che prevedono tra le condizioni generali, spesso accettate in maniera superficiale, anche la possibilità di utilizzo di ciò che noi carichiamo.
Massimo Serra, Fotografo
La fotografia mi ha sempre incuriosito. Ho iniziato a studiarla mentre frequentavo Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Cagliari e una volta conseguita la Laurea ho deciso di dedicarmi totalmente alla mia passione.
Svolgo la professione di fotografo e video maker freelance da oltre 11 anni in tutta la Sardegna, occupandomi principalmente di interni, commerciale e reportage.
Collaboro con numerose agenzie estere e locali, professionisti, imprenditori e ho svolto diversi lavori per le Pubbliche Amministrazioni.
Focus di diritto civile • Avv. Francesco Sanna
Il rafforzamento della tutela del diritto d’autore
Il decreto legislativo del 4 novembre 2021 ha recepito la Direttiva (UE) 2019/790 – cosiddetta “Direttiva Copyright” – sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale.
Tra le novità più importanti, introdotte con la normativa in esame, si segnalano: il riconoscimento delle figure professionali dei direttori del doppiaggio, dei doppiatori, degli adattatori dei dialoghi e dei traduttori, oltre all’apprezzamento del ruolo degli organismi di gestione collettiva e l’introduzione di meccanismi trasparenti in linea con l’era digitale.
Le disposizioni normative di cui al D.Lgs. di recepimento della Direttiva UE in tema di diritti di autore dettano nuovi obblighi in tema di trasparenza, di adeguamento contrattuale e, da ultimo, di risoluzione del contratto di licenza esclusiva in caso di mancato sfruttamento dell’opera al fine di tutelare la parte debole del rapporto contrattuale (titolare del diritto di autore o artista).
Tali misure, che sono destinate ad impattare notevolmente sulla vigente legge interna (L. 22 aprile 1941, n. 633), garantiscono, da un lato, il valore degli autori e quello degli artisti interpreti ed esecutori acquista una posizione centrale e, dall’altro lato, viene assicurata una maggiore trasparenza nell’utilizzo delle opere da parte delle piattaforme digitali.
Ancora, importante aspetto su cui soffermarsi riguarda l’enunciazione del diritto a godere di una remunerazione adeguata e proporzionata al valore potenziale o effettivo dei diritti concessi in licenza o trasferiti da corrispondere agli autori, agli artisti, agli interpreti o esecutori dell’opera.
Così, gli artisti – intesi in senso lato – in caso di cessione del diritto a un produttore, hanno il diritto di ottenere la corrispondente equa remunerazione, adeguata e proporzionata, secondo apposite clausole contrattuali.
In alcuni limitati casi, la remunerazione di autori e artisti, anziché essere commisurata ai ricavi che derivano dallo sfruttamento delle loro opere, può essere quantificata in modo forfettario.
Nell’ipotesi di mancato accordo tra le parti, l’entità della remunerazione dovuta è definita dall’AGCOM.
Altre novità sono: la nascita di nuove categorie di titolari di diritti ed il riconoscimento giuridico di nuove figure professionali, quali i direttori del doppiaggio, i doppiatori, gli adattatori di dialoghi ed i traduttori.
Altro aspetto fondamentale, regolamentato con la normativa in analisi, è l’obbligo di trasparenza.
L’obbligo di informazione dei soggetti ai quali sono stati concessi in licenza o trasferiti i diritti può essere assolto, oltre che in via diretta nei confronti dei titolari dei diritti, anche nei confronti delle imprese di intermediazione.
A tutela degli interessi dei soggetti obbligati, le informazioni sono fornite con cadenza almeno semestrale e sono intensificate le garanzie sulla riservatezza delle informazioni fornite.
I prestatori dei servizi di condivisione di contenuti online rispondono per i contenuti caricati dai loro utenti al fine di assicurare il rispetto del diritto d’autore e dei diritti connessi e la remunerazione dei titolari dei diritti per lo sfruttamento online delle loro opere da parte delle piattaforme anche per i contenuti caricati dagli utenti.
Infine, è stato rafforzato il meccanismo di negoziazione assistita previsto nei casi in cui le parti incontrano difficoltà nel raggiungere un accordo per la concessione di una licenza per lo sfruttamento di opere audiovisive su servizi di video on demand.
Ogni parte può chiedere l’assistenza dell’AGCOM (Autorità per le garanzie nelle comunicazioni), che fornisce indicazioni sulle opportune soluzioni negoziali, anche in materia di determinazione del compenso dovuto.
Per tutelare i soggetti apolidi o non identificati, sono legittimati ad intervenire gli organismi di gestione collettiva, tenuti a rispettare diversi limiti e garanzie.
Viene valorizzato il ruolo degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendente nelle attività di negoziazione e rinegoziazione relative agli utilizzi delle opere dei propri iscritti.
Focus di diritto penale • Avv. Claudia Piroddu
La tutela penale del diritto d’autore
Nell’Ordinamento italiano il diritto d’autore è disciplinato dal codice civile, negli artt. 2575 c.c. e seg., e dalla Legge del 22 aprile 1941 n. 633, che introducono diversi strumenti di tutela, sia in sede civile che in sede penale.
Giova precisare che il diritto d’autore comprende tanto il diritto morale, diretto a tutelare la reputazione dell’autore, quanto il diritto di utilizzazione economica dell’opera dell’ingegno, con la finalità di proteggere la creatività dell’autore.
Come puntualmente precisato dalla giurisprudenza di legittimità (si veda, Cass. Civ., sent. n. 15496 del 2004), la creatività deve essere intesa non soltanto come l’idea di per sé, ma in relazione alla forma e alla sua espressione soggettiva che, all’evidenza, la rendono unica.
Il diritto d’autore si acquista automaticamente con la creazione dell’opera dell’ingegno di carattere letterario, musicale, figurativo, teatrale, cinematografico o fotografico.
Ne consegue, in primo luogo, che l’autore ha il diritto di rivendicare sia la paternità dell’opera, ovvero di essere riconosciuto pubblicamente come tale e sia l’integrità della stessa, avendo riguardo alle modalità di comunicazione e alle eventuali modifiche non autorizzate.
In secondo luogo, deve aggiungersi che l’autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l’opera e di utilizzarla economicamente nei limiti previsti dalla Legge, e, quindi, al contempo di impedire a terzi di sfruttare a scopo di lucro la propria opera.
Peraltro, la L. n. 633/1941 riconosce all’autore anche il cd. diritto al pentimento, che consiste nella facoltà di ritirare l’opera dal commercio se ricorrono gravi ragioni morali, previa corresponsione di un indennizzo a coloro che hanno acquistato i diritti di riproduzione o rappresentazione dell’opera medesima.
Nel caso in cui ricorra un’ipotesi di violazione del diritto d’autore, la normativa vigente prevede diversi rimedi sia in sede civile che penale.
Demandando ad altra sede l’esame della disciplina civilistica, occorre, invece, analizzare brevemente le principali fattispecie penali previste dalla normativa vigente.
Le principali ipotesi di reato
La L. n. 633/1941, nella sezione II, rubricata “Difese e sanzioni penali”, disciplina, agli articoli 171 e segg., le ipotesi di reato in materia di diritto d’autore e le relative sanzioni.
Le due principali ipotesi di reato riguardano il plagio e la contraffazione.
Nel primo caso viene sanzionata penalmente la condotta di illegittima appropriazione della paternità dell’opera altrui, mentre il secondo caso riguarda lo sfruttamento illecito dei diritti economici dell’autore, ovvero senza il consenso di quest’ultimo.
Pertanto, nel plagio ricorre tanto la violazione del diritto morale d’autore, quanto del diritto di utilizzazione economica, laddove nella contraffazione sussiste soltanto tale ultima componente, giacché l’opera non subisce alcuna alterazione o modifica di sorta.
In particolare, l’art. 171 punisce con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, salvo quanto previsto dagli artt. 171 bis e ter, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:
- a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un’opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione esemplari prodotti all’estero contrariamente alla legge italiana;
a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un’opera dell’ingegno protetta, o parte di essa;
- b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde con o senza variazioni od aggiunte, una opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale.
Il secondo comma prevede, inoltre, che chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), è ammesso a pagare, prima dell’apertura del dibattimento, ovvero prima dell’emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. In tale ipotesi, il pagamento estingue il reato.
La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati poc’anzi menzionati sono commessi sopra un’opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell’opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell’opera medesima, qualora ne risulti offesa all’onore od alla reputazione dell’autore.
Il successivo art. 171-ter punisce, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:
- a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un’opera dell’ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
- b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
- c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
- d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l’apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato.
La norma prevede, infine, che la condanna per uno dei reati previsti comporta: a) l’applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale; b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell’articolo 36 del codice penale; c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l’esercizio dell’attività produttiva o commerciale.
Focus di diritto civile • Avv. Viola Zuddas
I non fungible token (NFT) ed il diritto d’autore
I non fungible token (“NFT”) possono essere definiti come dei “gettoni” digitali non fungibili, cioè non riproducibili e quindi non sostituibili perché unici, che garantiscono a chi li possieda un certificato di esistenza e di proprietà scritto sulla blockchain.
Quest’ultima è una tecnologia (o un insieme di tecnologie, come spesso viene definita) che, semplificando, si basa su una rete informatica di nodi, strutturata come una catena di blocchi, che permette di gestire un registro contenente dati e informazioni anche relative a transazioni che avvengono in rete.
I dati e le informazioni che vengono scambiati non possono essere, in linea di principio, né modificati o alterati e questo fa sì che la blockchain sia ritenuta un sistema abbastanza sicuro per garantire la tracciabilità dei trasferimenti, la trasparenza e la loro affidabilità.Viola Zuddas, Civilista
Prima della blockchain, infatti, qualsiasi contenuto presente in internet poteva essere modificato e riprodotto con facilità e praticamente senza limiti: per questo motivo, dunque, non era possibile garantire che un dato prodotto (come un video o una foto) fosse originale o appartenesse ad un determinato autore.
Con la nascita della blockchain, invece, si è creato un registro digitale sul quale registrare i prodotti e gli oggetti creati digitalmente, in maniera tale da assicurarne l’originalità e la riferibilità al proprio autore.
Dunque in che modo può essere tutelato il diritto d’autore?
Ebbene, con i non fungible token – che, come detto, garantiscono a chi li possieda un certificato di esistenza e di proprietà scritto sulla blockchain – si identifica in modo univoco e sicuro un determinato oggetto digitale creato su internet che, pertanto, non è copiabile né alterabile ma è unico.
Difatti, semplificando, gli NFT contengono tutte le informazioni relative a quel dato prodotto digitale che, non solo non sono modificabili ma, per di più, sono pubbliche e, quindi, conoscibili da chiunque vi abbia accesso.
Questo ha generato grande interesse da parte dei collezionisti di opere d’arte digitali che hanno investito anche milioni di dollari per appropriarsi di questi prodotti che, tra l’altro, possono pure essere scambiati sul mercato.
Infatti, ci sono molti siti (“marketplace” – uno dei più utilizzati per la compravendita di NFT è OpenSea, che ha registrato vendite del valore di 6.5 miliardi di dollari) che consentono ai potenziali investitori che possiedano un portafoglio digitale (“wallet”) e delle criptovalute di avvalersi di una blockchain per scambiare le opere d’arte.
Secondo quanto riportato dal sito money.it (clicca qui per un approfondimento: https://www.money.it/NFT-piu-costosi-del-mondo-venduti-finora-classifica ), il mercato degli NFT oggi vale più di 40 miliardi di dollari ed ha registrato volumi di vendita pari a circa 24.9 miliardi di dollari nel 2021 (dati DappRadar).
È importante chiarire, però, che chi acquista un prodotto digitale sta comprando i metadati associati al bene e non l’opera stessa, in quanto – semplificando – gli NFT sono una firma digitale unica collegata ad un’opera originale e, dunque, non sono l’opera stessa.Viola Zuddas, Civilista
Ad ogni modo, tutti questi beni rientrano nel patrimonio di chi li acquista che, dunque, si arricchisce di prodotti digitali che, al pari di quelli “materiali”, potranno essere trasmessi ai propri eredi e successori.
Ebbene, un’importantissima pronuncia sulla materia è rappresentata dalla sentenza n.1254 del 9 febbraio 2021 del Tribunale di Milano che si sofferma sulla cosiddetta “eredità digitale”: per aversi la corretta successione nel patrimonio digitale del de cuius è necessaria la trasmissione delle credenziali di accesso relative ai beni digitali.
Difatti, nell’ipotesi in cui non vengano consegnate regolarmente le password personali ed ogni altro dato utile, potrebbero esserci problemi di trasmissione del patrimonio digitale che, quindi, rischierebbe di andare perduto.
Focus di diritto dell’Unione Europea • Avv. Eleonora Pintus
Diritti d’autore nel mercato digitale
Come evidenziato anche nell’approfondimento a cura del fotografo Massimo Serra, chiunque crei un’opera letteraria, scientifica o artistica originale, quali articoli, film, canzoni, sculture o anche fotografie, è tutelato dal diritto d’autore o copyright.
Nell’Unione Europea, il diritto d’autore tutela la proprietà intellettuale fino a 70 anni dalla morte dell’autore ovvero 70 anni dalla morte dell’ultimo superstite nell’ipotesi di opere che siano state realizzate collettivamente. D’altra parte, al di fuori dei Paesi dell’UE, negli Stati che hanno firmato la convenzione di Berna, la durata della tutela, anche se variabile nei diversi ordinamenti, è di almeno 50 anni dalla morte dell’autore.
Chi crea un’opera letteraria, scientifica o artistica è automaticamente tutelato dal diritto d’autore; la tutela, infatti, decorre dal momento della creazione dell’opera senza che vi sia la necessità di seguire alcuna procedura particolare al fine di vedere riconosciuto tale diritto.
In relazione al Focus di questo mese, è interessante scoprire se la protezione del diritto d’autore si ottiene automaticamente anche quando, ad esempio, viene scattata una fotografia con il proprio telefono cellulare.
Ebbene, come detto precedentemente, la tutela del diritto d’autore prescinde da adempimenti formali. A presidio degli interessi dell’autore, vige il principio della cosiddetta «assenza di formalità» secondo cui il diritto dell’autore sussiste a partire dal momento in cui l’opera è creata, come anche nel caso di una fotografia.
Tuttavia, sebbene la tutela sia automatica, per essere in grado di provare la creazione dell’opera in un dato momento storico, è opportuno attribuire data certa alla medesima opera.
In Italia, ciò avviene attraverso la procedura di deposito presso il Registro pubblico generale delle opere protette presso la “Direzione generale Biblioteche e istituti culturali” (MIBAC), o attraverso la procedura di deposito di opera inedita presso la SIAE.
Per quanto concerne le fotografie, occorre tener presente che la protezione di questa specifica e particolare categoria di opere può variare a seconda del carattere creativo o dell’originalità dell’opera. Se, infatti, la foto non è particolarmente originale (perché magari ritrae semplicemente persone, situazioni o elementi comuni) questa è protetta da un diritto esclusivo limitato ad una durata di 20 anni decorrenti dalla data in cui è stata realizzata la foto. D’altra parte, in caso di un’opera fotografica in senso tecnico, avente connotati di originalità e creatività, anche sulla base di una valutazione soggettiva dell’autore, quest’ultimo godrà dei diritti morali e patrimoniali pari alla vita intera dell’autore stesso, e per settant’anni solari dopo il suo decesso.
Ciò detto, non si può sottacere come i rapidi sviluppi tecnologici continuano a trasformare il modo in cui le opere e altri materiali sono creati, prodotti, distribuiti e sfruttati, mentre emergono costantemente e continuamente nuovi modelli di business e nuovi attori. Come tale, fermi gli obiettivi e i principi stabiliti dal quadro giuridico dell’Unione sul diritto d’autore, la legislazione in materia necessita, con tutta evidenza, di essere adeguata alle esigenze future e in un contesto in cui vi è ancora enorme incertezza giuridica quanto all’utilizzo delle opere e altri materiali in ambiente digitale, sia per i titolari dei diritti che per gli utilizzatori.
Per questo motivo, il Parlamento Europeo ed il Consiglio hanno adottato la Direttiva (UE) 2019/790 sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE, e oggi recepita in Italia con Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 177.
La direttiva sul diritto d’autore è un nuovo atto legislativo dell’UE che aggiorna le norme sul diritto d’autore in Europa ed ha l’obiettivo di creare un quadro completo e unitario al fine di apportare vantaggi a un’ampia gamma di soggetti che operano nell’ambiente digitale, tanto utenti quanto artisti, giornalisti e stampa, produttori musicali e cinematografici, servizi online, biblioteche, ricercatori, musei e università e molti altri.
Il D.lgs. n. 177/2021 ha apportato significative modifiche alla Legge 22 aprile 1941, n. 633 sul diritto d’autore e sugli altri diritti connessi al suo esercizio con riferimento agli utilizzi digitali delle opere e dei contenuti oggetto di protezione.
Tra le novità delle nuove norme per le piattaforme online per la condivisione di contenuti, merita di essere segnalata l’esigenza di rafforzare la posizione negoziale dei creatori e dei titolari di diritti affinché siano remunerati adeguatamente per l’utilizzo online dei loro contenuti da parte di determinate piattaforme di contenuti caricati dagli utenti.
Come si legge nella direttiva, “la remunerazione degli autori e degli artisti (interpreti o esecutori) dovrebbe essere adeguata e proporzionata al valore economico effettivo o potenziale dei diritti concessi in licenza o trasferiti, tenendo conto del contributo dell’autore o dell’artista (interprete o esecutore) all’opera o altri materiali nel suo complesso come pure di tutte le altre circostanze del caso, tra cui le pratiche di mercato o lo sfruttamento effettivo dell’opera”.
Un pagamento forfettario, infatti, può sì costituire una remunerazione proporzionata, ma non dovrebbe rappresentare la regola generale. Gli Stati membri dovrebbero essere liberi di applicare il principio della remunerazione adeguata e proporzionata attraverso i diversi meccanismi esistenti o anche di nuova introduzione – che potrebbero includere anche la contrattazione collettiva – purché siano in linea con il diritto dell’Unione applicabile.
Tra le altre novità, meritano attenzione anche le nuove disposizioni finalizzate a rendere più trasparenti le relazioni con le piattaforme online.
In particolare, la direttiva prevede all’articolo 17 che alcuni prestatori di servizi di condivisione di contenuti online devono ottenere l’autorizzazione dai titolari dei diritti per i contenuti caricati sul loro sito web. Laddove non venga concessa alcuna autorizzazione, questi devono adottare misure per evitare che siano caricati contenuti non autorizzati.
L’esigenza di salvaguardia dell’equilibrio tra i diversi diritti fondamentali in gioco, sia degli utenti e che del titolare del diritto d’autore è centrale nell’azione del legislatore europeo tanto che, al fine di garantire una coerente applicazione della norma, la Commissione ha pubblicato gli orientamenti sull’articolo 17 della Direttiva sul diritto d’autore per aiutare gli Stati membri nell’attuazione della nuova disciplina.
Va da sé che le piattaforme che compiano atti rientranti nell’ambito del diritto d’autore quali atti di comunicazione o di messa a disposizione del pubblico di materiale per i quali devono ottenere l’autorizzazione dai corrispondenti titolari di diritti devono previamente adoperarsi al fine di concludere conclusi accordi di licenza con i titolari dei diritti e, in caso di contenuti non autorizzati, agire tempestivamente al fine di rimuoverli, oltre che adoperarsi al fine di impedirne il caricamento in futuro.
Alla luce di quanto previsto dal nuovo art. 70 quater della Legge 22 aprile 1941, n. 633, come modificato a seguito del recepimento della Direttiva comunitaria, sono consentite le riproduzioni e le estrazioni da opere contenute in reti o in banche di dati per procedere all’estrazione del testo e di dati purché l’utilizzo delle opere non sia stato riservato dai titolari del diritto d’autore e dei diritti connessi oltre che dai titolari delle banche dati.
In conclusione, possiamo rilevare come, sebbene la nuova disciplina riconosca una strenua tutela agli autori ed artisti, questi – come evidenzia la prassi – sono spesso restii a far valere i propri diritti nei confronti della controparte dinanzi a un organo giurisdizionale. Al fine di garantire una tutela sostanziale dei diritti d’autore e di quelli connessi, come anche suggerito dal Legislatore europeo, gli Stati membri dovrebbero disciplinare una procedura di risoluzione extragiudiziale – dinanzi a un organo o meccanismo anche già esistente – delle controversie per le rivendicazioni degli autori e degli artisti (interpreti o esecutori) o dei loro rappresentanti relative agli obblighi di trasparenza e al meccanismo di adeguamento contrattuale.
Nell’incentivare una procedura di risoluzione delle controversie più elastica, e così invogliare le parti a manifestare le proprie doglianze ad una Autorità competente, gli Stati membri dovrebbero poter decidere anche in merito alle modalità di ripartizione dei costi della procedura di risoluzione delle controversie, e senza che tale meccanismo pregiudichi il diritto delle parti di difendere i loro diritti presentando ricorso dinanzi all’Autorità Giudiziaria.