L’evoluzione del diritto d’autore

Diritto d’autore e fotografia

Il diritto d’autore consiste in una serie di tutele di carattere morale e patrimoniale per l’autore di opere creative, aventi il carattere di originalità e novità. 

I diritti morali sono perpetui e irrinunciabili, salvo alcune eccezioni, mentre quelli patrimoniali sono limitati nel tempo e se ne può disporre. In generale questi ultimi durano quanto la vita dell’autore e fino a 70 anni dopo la sua morte (oppure 20 anni dalla creazione dell’opera come vedremo in seguito). 

Questa distinzione ci permette di separare la figura in esame dal copyright, che è un istituto differente in quanto relativo all’aspetto solamente economico e che nasce a seguito di specifico deposito. Il diritto d’autore invece si acquista con la creazione dell’opera. 

Nel nostro ordinamento, le fonti principali che disciplinano il diritto d’autore sono la legge 633/41 e il libro V titolo IX del Codice Civile, mentre a livello europeo sono state emanate nel tempo diverse direttive. 

Con specifico riferimento alle fotografie, la legge sul diritto d’autore le identifica all’art.2 e separa quelle aventi carattere creativo da quelle non aventi carattere creativo, ossia opere fotografiche e semplici fotografie. Questa distinzione è importante perché è proprio l’aspetto della creatività che genera le piene tutele previste dalla legge, per cui non sono previsti depositi o altri formalismi.Massimo Serra,Fotografo

Nel caso in cui l’opera non raggiunga un certo grado di creatività è comunque prevista una tutela minima, consistente nel diritto esclusivo di diffondere e riprodurre le immagini per 20 anni dalla loro creazione, purché la foto non abbia mera valenza documentativa (come la foto di un cantiere) e siano riportati il nome dell’autore (o in caso foto di opere d’arte, dell’autore della stessa) e l’anno di esecuzione dello scatto (anche nei metadata, in caso di file digitali).

Per riassumere, possiamo individuare quindi 3 categorie: 

  • opere fotografiche, tutelate per tutta la vita dell’autore e fino a 70 dopo la sua morte;
  • fotografie semplici, tutelate per 20 anni dalla loro creazione;
  • riproduzioni fotografiche, prive di tutela. 

Va segnalato che definire con certezza quando sia presente o meno l’aspetto della creatività non è semplice e tale identificazione è demandata al giudice. 

Ad ogni modo, possiamo affermare che in via generale è vietato utilizzare un’immagine altrui a meno che non abbiamo ricevuto esplicita autorizzazione dall’autore (sia per le opere fotografiche che per le semplici fotografie) e senza citarne la paternità. Fanno eccezione le finalità didattiche e di cronaca purché non a scopo di lucro, ma anche qui non esistono linee definite precisamente dalla legge e saranno i giudici a formare il diritto in su tali questioni. È sempre previsto un equo compenso per il fotografo se noto.  

In questo scenario occorrerà analizzare gli specifici profili per evidenziare la lesione dei diritti morali e patrimoniali. 

Il rapido avanzamento delle tecnologie e la celerità con cui le opere possono circolare oggi, in maniera spesso indiscriminata, pongono nuovi e sempre più complessi problemi di tutela. La legge sul diritto d’autore trova difficile applicazione online ed è spesso il formante giurisprudenziale a tracciare il terreno su cui muoversi.  

È capitato a chiunque di scaricare delle fotografie disponibili online e questo può configurare un illecito. Internet è neutro rispetto al contenuto veicolato, il quale può essere protetto dal diritto d’autore. Qualora decidessimo di utilizzare un’immagine reperita sul web senza apposita licenza, potremmo ricevere un semplice invito a rimuovere l’immagine, salvo che l’autore ritenga di aver subito un danno economico inteso come mancato guadagno. L’autore potrebbe però lamentare anche un danno morale nel caso in cui il nostro utilizzo fosse contrario ai suoi principi e valori.  

La condivisione di qualsiasi fotografia sui social network od in genere nel web è da considerarsi lecita quando sia possibile risalire all’autore, nonché alla data e all’eventuale titolo o nome dell’opera fotografica. La stessa pubblicazione sui social da parte dell’autore è infatti espressione manifesta di tale volontà di condivisione e allo stesso tempo rappresenta una presunzione grave, precisa e concordante della titolarità dei diritti fotografici legati all’opera pubblicata (Trib. Roma sent n. 12076/2015).Massimo Serra,Fotografo

Il diritto d’autore si applica anche sulle immagini elaborate, finché l’originale resta riconoscibile. Per poter pubblicare online un’immagine senza alcuna conseguenza occorre accertare, confrontando direttamente le immagini, che nell’elaborazione non sia in alcun modo riconoscibile l’originale oppure serve un diritto di utilizzo con il consenso della modifica all’originale. 

Facendo un esempio possiamo dire che il diritto d’autore è violato e sarà possibile ricorrere per vie legali quando venga pubblicata una nostra foto di paesaggio su una rivista o un giornale senza autorizzazione, anche se sprovvista di logo o firma e pubblicata online. 

Diverso è il caso in cui la nostra fotografia sia pubblicata su alcuni meta che prevedono tra le condizioni generali, spesso accettate in maniera superficiale, anche la possibilità di utilizzo di ciò che noi carichiamo.

Massimo Serra, Fotografo

La fotografia mi ha sempre incuriosito. Ho iniziato a studiarla mentre frequentavo Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Cagliari e una volta conseguita la Laurea ho deciso di dedicarmi totalmente alla mia passione.  

Svolgo la professione di fotografo e video maker freelance da oltre 11 anni in tutta la Sardegna, occupandomi principalmente di interni, commerciale e reportage.  

Collaboro con numerose agenzie estere e locali, professionisti, imprenditori e ho svolto diversi lavori per le Pubbliche Amministrazioni. 

Focus di diritto civile • Avv. Francesco Sanna

Il rafforzamento della tutela del diritto d’autore

Il decreto legislativo del 4 novembre 2021 ha recepito la Direttiva (UE) 2019/790 – cosiddetta “Direttiva Copyright” – sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale. 

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Focus di diritto penale • Avv. Claudia Piroddu

La tutela penale del diritto d’autore

Nell’Ordinamento italiano il diritto d’autore è disciplinato dal codice civile, negli artt. 2575 c.c. e seg., e dalla Legge del 22 aprile 1941 n. 633, che introducono diversi strumenti di tutela, sia in sede civile che in sede penale. 

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Focus di diritto civile • Avv. Viola Zuddas

I non fungible token (NFT) ed il diritto d’autore

I non fungible token (“NFT”) possono essere definiti come dei “gettoni” digitali non fungibili, cioè non riproducibili e quindi non sostituibili perché unici, che garantiscono a chi li possieda un certificato di esistenza e di proprietà scritto sulla blockchain.  

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Focus di diritto dell’Unione Europea • Avv. Eleonora Pintus

Diritti d’autore nel mercato digitale

Come evidenziato anche nell’approfondimento a cura del fotografo Massimo Serra, chiunque crei un’opera letteraria, scientifica o artistica originale, quali articoli, film, canzoni, sculture o anche fotografie, è tutelato dal diritto d’autore o copyright. 

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